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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/08/2023, n. 36410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36410 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR DR nato a [...] il [...] uvverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
tA4tt5 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo C-o • 174- „Gt( L ho udito il dirensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36410 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'Il marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ha conseguentemente ridotto la pena originariamente inflitta, confermando nel resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione commessi dall'imputato, quale amministratore unico della Gery Costruzioni s.r.l. dichiarata fallita il 18 maggio 2011. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, ayv.to Eriberto Rosso, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al capo b) dell'imputazione (bancarotta fraudolenta documentale) censura l'errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico da individuarsi nel caso specifico nella mera colpa con conseguente configurabilità della meno grave ipotesi di bancarotta semplice. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al capo c) dell'imputazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale) censura la sentenza impugnata con cui si sarebbe pervenuti alla condanna sulla base di mere presunzioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Al ricorrente viene innanzitutto contestato di aver tenuto «le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari al fine ci procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori». Entrambi i giudici di merito, seguendo un medesimo percorso argomentativo, hanno evidenziato che il curatore, sia nella sua relazione sia nella deposizione resa in udienza, ebbe ad affermare che l'imputato, amministratore unico della fallita dalla costituzione (7.4.2004) sino al fallimento, ebbe a consegnargli solo una parte dei libri sociali obbligatori (libro giornale dal 2004 al 2007; registro IVA 2004/2008; non ha mai tenuto il libro soci, che era obbligatorio fino ai 31 Marzo 2009 e che il libro inventari non è mai stato reperito), che la contabilità era tenuta fino al 2007 ed era carente e non ne era verificabile l'attendibilità, mentre dal 2008 mancava ogni informazione sulle vicende societarie. La mancanza delle scritture aveva inoltre impedito al curatore di individuare la causa del fallimento e di ricostruire, dal 2009 fino al fallimento, l'andamento degli affari e la consistenza patrimoniale della società. La sentenza di primo grado nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale ritiene espressamente che, nella specie, ricorra la seconda delle ipotesi contemplate dall'articolo 216, comma 1, n. 2, I. fali. che richiede il dolo generico e ad essa fa eco la sentenza di secondo grado. Orbene la norma appena richiamata contiene non una, ma due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, formulate in modo diverso quanto aile caratteristiche dell'atteggiamento volitivo dell'agente. La prima ipotesi è quella della sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili, «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori»; la seconda, invece, ha a oggetto la tenuta «dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». La giurisprudenza di questa Corte, da tempo è orientata nel senso che, mentre per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato della legge (art. 216, comma 1„ n. 2, prima parte, I. fati.), è necessario il dolo specifico, consistente nello «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori», per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari», è richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva — l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa — anziché a un elemento ulteriore, qual è il pregiudizio per i creditori, non necessario per la consumazione del reato (Sez. 5, 18/2/1992, De Simone, Rv. 189813; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 13/01/2009, Vianello, Rv. 242550). Con riferimento precipuo all'ipotesi di bancarotta a dolo gener ico — che, nella vicenda che qui ci occupa, è quella riscontrabile e ritenuta dai giudici di merito — gli elementi da cui desumere tale elemento psicologico non possono ovviamente coincidere con la tenuta dei libri contabili in modo da nen rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari poiché essa attiene all'elemento oggettivo, ma devono consistere in una serie di indici da cui desumere la consapevolezza che l'irregolare tenuta della contabilità era in grado di arrecare pregiudizio al ceto creditorio. Orbene la Corte d'appello si è attenuta a tali principi e con una motivazione logica e priva di aporie ha individuato una serie di indici di fraudolenza quali: il fatto che la contabilità era ben tenuta tra gennaio 2008-settembre 2009 e che solo successivamente essa non era stata consegnata al curatore fallimentare o era stata consegnata solo in parte a conferma la volontà dello TR di occultare le ultime vicende della società stessa;
la circostanza che anche altri beni facenti parte di tali patrimonio non erano sono stati rinvenuti dal curatore fallimentare e in particolare due container dell' ufficio che, come dichiarato dall'altro socio della fallita, erano stati venduti prima del fallimento con atto — osserva la Corte — evidentemente non registrato e con probabile sottrazione del ricavato;
il fatto che in relazione ad altri beni della fallita, lo TR aveva dato indicazioni fuorvianti, denunciando, ad esempio, il furto di due mezzi che in realtà erano stati pignorati e il furto di un'auto che era risultata invece essere stata restituita alla società di leasing che ne era proprietaria. Correttamente, sottolinea allora la Corte, la condotta complessivamente tenuta dall'imputato dimostra un'evidente volontà di occultamento delle reali condizioni della fallita e degli attí compiuti fino al fallimento e l'evidente interesse a rendere impossibile l'esatta ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Il Giudice distrettuale, dunque, ha ben rappresentato che lo TR non solo aveva la consapevolezza dell'irregolare tenuta della documentazione contabile, ma anche la consapevolezza della successiva impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. Di qui l'impossibilità di accedere alla tesi del ricorrente secondo cui sarebbe configurabile nella specie la più lieve ipotesi di bancarotta semplice posto che è proprio la ritenuta e dimostrata coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture, con la consapevolezza che ciò avrebbe reso impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore a fare da discrimine con la bancarotta semplice in cui l'elemento soggettivo può essere costituito indifferentemente dalla colpa o dal dolo che si sostanzia nella semplice mera coscienza e volontà di non tenere o tenere irregolarmente le scritture contabili. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La distrazione è nozione che la giurisprudenza di legittimità riconduce al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito con conseguente depauperamento in danno dei creditori. Essa può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo alcuna rilevanza né la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486). Alla nozione di distrazione viene poi attribuita una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (in motivazione, Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031). Orbene, nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata dai 3 giudici di merito, l'imputato, «come accertato dai Carabinieri, aveva venduto un'autovettura di proprietà della società, targata CX069DG, e successivamente aveva acquistato con il ricavato un'altra auto, targata DP609RE, questa volta intestata a lui stesso, che poi fu radiata dalla circolazione per esportazione, venduta a tale IA ER al prezzo di 20.000 euro non rinvenuto nelle casse sociali e reimmatricolata con una nuova targa dal nuovo proprietario». Nessuna carenza argomentativa è dunque ravvisabile sul punto posto che l'imputato, quale amministratore della società, avrebbe dovuto fornire indicazioni sulle veicolo sottratto alla garanzia patrimoniale e riferire sule sorti del prezzo ricavato dalla vendita, prezzo che non è mai stato rinvenuto nelle casse sociali. Né, aila luce di quanto sopra affermato in ordine alla materialità del fatto e all'elemento psicologico, possono avere rilevanza alcuna, al fine di escludere la configurabilità della bancarotta, le difficili condizioni economiche dell'imputato, già richiamate con l'atto di appello e ricordate con il ricorso per cassazione, le quali possono, invece, essere valutate, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice distrettuale, ai fini della concessione delle attenuanti generiche e valorizzate onde riconoscere la prevalenza di queste ultime sull'aggravante contestata. 4. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 I Conigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
tA4tt5 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo C-o • 174- „Gt( L ho udito il dirensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 36410 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'Il marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ha conseguentemente ridotto la pena originariamente inflitta, confermando nel resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione commessi dall'imputato, quale amministratore unico della Gery Costruzioni s.r.l. dichiarata fallita il 18 maggio 2011. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, ayv.to Eriberto Rosso, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al capo b) dell'imputazione (bancarotta fraudolenta documentale) censura l'errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico da individuarsi nel caso specifico nella mera colpa con conseguente configurabilità della meno grave ipotesi di bancarotta semplice. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al capo c) dell'imputazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale) censura la sentenza impugnata con cui si sarebbe pervenuti alla condanna sulla base di mere presunzioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Al ricorrente viene innanzitutto contestato di aver tenuto «le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari al fine ci procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori». Entrambi i giudici di merito, seguendo un medesimo percorso argomentativo, hanno evidenziato che il curatore, sia nella sua relazione sia nella deposizione resa in udienza, ebbe ad affermare che l'imputato, amministratore unico della fallita dalla costituzione (7.4.2004) sino al fallimento, ebbe a consegnargli solo una parte dei libri sociali obbligatori (libro giornale dal 2004 al 2007; registro IVA 2004/2008; non ha mai tenuto il libro soci, che era obbligatorio fino ai 31 Marzo 2009 e che il libro inventari non è mai stato reperito), che la contabilità era tenuta fino al 2007 ed era carente e non ne era verificabile l'attendibilità, mentre dal 2008 mancava ogni informazione sulle vicende societarie. La mancanza delle scritture aveva inoltre impedito al curatore di individuare la causa del fallimento e di ricostruire, dal 2009 fino al fallimento, l'andamento degli affari e la consistenza patrimoniale della società. La sentenza di primo grado nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale ritiene espressamente che, nella specie, ricorra la seconda delle ipotesi contemplate dall'articolo 216, comma 1, n. 2, I. fali. che richiede il dolo generico e ad essa fa eco la sentenza di secondo grado. Orbene la norma appena richiamata contiene non una, ma due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, formulate in modo diverso quanto aile caratteristiche dell'atteggiamento volitivo dell'agente. La prima ipotesi è quella della sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili, «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori»; la seconda, invece, ha a oggetto la tenuta «dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». La giurisprudenza di questa Corte, da tempo è orientata nel senso che, mentre per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato della legge (art. 216, comma 1„ n. 2, prima parte, I. fati.), è necessario il dolo specifico, consistente nello «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori», per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari», è richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva — l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa — anziché a un elemento ulteriore, qual è il pregiudizio per i creditori, non necessario per la consumazione del reato (Sez. 5, 18/2/1992, De Simone, Rv. 189813; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 13/01/2009, Vianello, Rv. 242550). Con riferimento precipuo all'ipotesi di bancarotta a dolo gener ico — che, nella vicenda che qui ci occupa, è quella riscontrabile e ritenuta dai giudici di merito — gli elementi da cui desumere tale elemento psicologico non possono ovviamente coincidere con la tenuta dei libri contabili in modo da nen rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari poiché essa attiene all'elemento oggettivo, ma devono consistere in una serie di indici da cui desumere la consapevolezza che l'irregolare tenuta della contabilità era in grado di arrecare pregiudizio al ceto creditorio. Orbene la Corte d'appello si è attenuta a tali principi e con una motivazione logica e priva di aporie ha individuato una serie di indici di fraudolenza quali: il fatto che la contabilità era ben tenuta tra gennaio 2008-settembre 2009 e che solo successivamente essa non era stata consegnata al curatore fallimentare o era stata consegnata solo in parte a conferma la volontà dello TR di occultare le ultime vicende della società stessa;
la circostanza che anche altri beni facenti parte di tali patrimonio non erano sono stati rinvenuti dal curatore fallimentare e in particolare due container dell' ufficio che, come dichiarato dall'altro socio della fallita, erano stati venduti prima del fallimento con atto — osserva la Corte — evidentemente non registrato e con probabile sottrazione del ricavato;
il fatto che in relazione ad altri beni della fallita, lo TR aveva dato indicazioni fuorvianti, denunciando, ad esempio, il furto di due mezzi che in realtà erano stati pignorati e il furto di un'auto che era risultata invece essere stata restituita alla società di leasing che ne era proprietaria. Correttamente, sottolinea allora la Corte, la condotta complessivamente tenuta dall'imputato dimostra un'evidente volontà di occultamento delle reali condizioni della fallita e degli attí compiuti fino al fallimento e l'evidente interesse a rendere impossibile l'esatta ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Il Giudice distrettuale, dunque, ha ben rappresentato che lo TR non solo aveva la consapevolezza dell'irregolare tenuta della documentazione contabile, ma anche la consapevolezza della successiva impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. Di qui l'impossibilità di accedere alla tesi del ricorrente secondo cui sarebbe configurabile nella specie la più lieve ipotesi di bancarotta semplice posto che è proprio la ritenuta e dimostrata coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture, con la consapevolezza che ciò avrebbe reso impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore a fare da discrimine con la bancarotta semplice in cui l'elemento soggettivo può essere costituito indifferentemente dalla colpa o dal dolo che si sostanzia nella semplice mera coscienza e volontà di non tenere o tenere irregolarmente le scritture contabili. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La distrazione è nozione che la giurisprudenza di legittimità riconduce al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito con conseguente depauperamento in danno dei creditori. Essa può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo alcuna rilevanza né la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486). Alla nozione di distrazione viene poi attribuita una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (in motivazione, Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031). Orbene, nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata dai 3 giudici di merito, l'imputato, «come accertato dai Carabinieri, aveva venduto un'autovettura di proprietà della società, targata CX069DG, e successivamente aveva acquistato con il ricavato un'altra auto, targata DP609RE, questa volta intestata a lui stesso, che poi fu radiata dalla circolazione per esportazione, venduta a tale IA ER al prezzo di 20.000 euro non rinvenuto nelle casse sociali e reimmatricolata con una nuova targa dal nuovo proprietario». Nessuna carenza argomentativa è dunque ravvisabile sul punto posto che l'imputato, quale amministratore della società, avrebbe dovuto fornire indicazioni sulle veicolo sottratto alla garanzia patrimoniale e riferire sule sorti del prezzo ricavato dalla vendita, prezzo che non è mai stato rinvenuto nelle casse sociali. Né, aila luce di quanto sopra affermato in ordine alla materialità del fatto e all'elemento psicologico, possono avere rilevanza alcuna, al fine di escludere la configurabilità della bancarotta, le difficili condizioni economiche dell'imputato, già richiamate con l'atto di appello e ricordate con il ricorso per cassazione, le quali possono, invece, essere valutate, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice distrettuale, ai fini della concessione delle attenuanti generiche e valorizzate onde riconoscere la prevalenza di queste ultime sull'aggravante contestata. 4. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 I Conigliere estensore