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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37761 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC RA AR nato a [...] il [...] BO AN nato a [...] il [...] ME TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NC CE e i difensori dei ricorrenti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NC CE, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
per i ricorrenti LI e RG, l'Avv. Vittorio Supino, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37761 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 07/07/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano dichiarava RA MA AN, ET LI e DR RG responsabili, in relazione a RO s.r.l. dichiarata fallita il 05/12/2011, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, con le circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, nonché per AN, con la recidiva reiterata specifica, e per LI, con la recidiva semplice. In particolare, in concorso con OR RO (amministratore unico e poi liquidatore della fallita e poi disponente del trust Betabruzzo, nonché legale rappresentante della sede secondaria di Castelrotto di CI Ltd., fiduciante di Servizio IA Società fiduciaria e di servizi s.p.a. e preposto di Posthotel Lannm s.r.I., la cui posizione veniva definita con applicazione della pena), ERt RO (socio di maggioranza della fallita e disponente del trust Betabruzzo, la cui posizione veniva definita con applicazione della pena), AN (trustee di Betabruzzo dal 16/03/2011 al 18/07/2011 e di fatto in seguito), RG (trustee di Betabruzzo dal 18/07/2011), LI (procuratore in IA di CI Ltd.), BI GN (amministratore unico di Posthotel Lamm s.r.I., giudicato separatamente) e IO De TT (notaio rogante i vari atti di costituzione, trasferimento e cessione, giudicato separatamente), attraverso una serie di negozi giuridici distraevano l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare di RO s.r.I.: - il 16/03/2011, RO s.r.l. in liquidazione, attraverso OR e ER RO, costituiva il trust Betabruzzo con finalità liquidatorie e vi conferiva l'intero patrimonio della società, nominando quale trustee AN (cui venivano corrisposti indebitamente compensi per circa 94 mila euro tratti dalle casse della fallita); - il 28/04/2011, il trustee AN concedeva in affitto al canone annuo irrisorio di 24 mila euro a CI Ltd., in persona del procuratore speciale LI, l'intera azienda con l'insegna già della fallita;
- il 07/06/2011, CI Ltd. deliberava di aprire una sede secondaria a Castelrotto, nominando OR RO quale legale rappresentante di tale sede secondaria;
- il 20/06/2011, veniva costituita Posthotel Lamm s.r.l. con socio unico Servizio IA Società fiduciaria e di servizi s.p.a., i cui fiducianti erano OR e ERt RO e con amministratore GN;
2 - il 23/06/2011, OR RO, quale rappresentante della sede secondaria di Castelrotto di CI Ltd. cedeva a Posthotel Lamm s.r.l. il contratto di affitto di azienda sopra indicato al presso irrisorio di quattromila euro;
- il 18/07/2011, RO s.p.a. in liquidazione sostituiva il trustee AN con RG;
- il 03/08/2011, GN, quale amministratore unico di Posthotel Lamm s.r.l. faceva volturare dal Comune di Castelrotto la licenza rilasciata per la gestione in capo al preposto OR RO;
- inoltre, dopo la dichiarazione di fallimento di RO s.r.l. e durante la procedura fallimentare, distraevano gli incassi relativi ai mesi da dicembre 2011 a marzo 2012. Assorbita nel delitto indicato l'imputazione ex art. 217 I. fall., e con la riduzione per il rito, la sentenza di primo grado condannava AN alla pena di anni 4 di reclusione, LI alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e RG alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, irrogando le pene accessorie fallimentari rispettivamente per la durata di 5, 4 e 3 anni. 1.1. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza deliberata il 26/05/2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena principale irrogata a AN (anni 3 e mesi 4 di reclusione), a TI (esclusa la recidiva, anni 2 e mesi 4 di reclusione) e a RG (anni 2 e giorni 20 di reclusione), riducendo altresì la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione RA MA AN, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Anastasio, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione circa la non conoscenza da parte del ricorrente dello stato di insolvenza dei RO. In modo contraddittorio, la sentenza impugnata afferma che il ricorrente era a conoscenza dello stato di insolvenza della società per le evidenze dei bilanci, ma successivamente richiama le affermazioni dello stesso AN circa la finalità della costituzione del trust per evitare il ricorso a procedure concorsuali, sicché il ricorrente era a conoscenza del precario stato economico della società, ma, in perfetta buona fede, decise di costituire il trust liquidatorio per tutelare i creditori. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 216 I. fall., in quanto, con la costituzione del trust, il patrimonio di RO s.r.l. veniva 3 "segregato", cristallizzandone la condizione a garanzia dei creditori, tanto è vero che è stato successivamente oggetto di sequestro conservativo, laddove vere e proprie distrazioni vi furono dopo la dichiarazione di fallimento quando il ruolo del ricorrente era stato marginalizzato. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 216 I. fall, e vizi di motivazione in ordine al contributo oggettivo e soggettivo del ricorrente, che, nel periodo compreso tra il 16/03/2011 in cui assunse il ruolo di trustee e il 07/07/2011, quando fu sostanzialmente, se non formalmente, sollevato da tale incarico, ha sempre adottato una condotta tesa alla tutela dei creditori, in particolare cercando di instaurare un tentativo di transazione con la Cassa Rurale di Castelrotto. La sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato la missiva del 09/07/2011 a CI Ltd. con la quale AN risolveva il contratto di affitto di azienda, risoluzione che ha comportato la nullità degli atti successivi, stipulati all'insaputa di AN, e in particolare del contratto del 23/06/2011 con il quale CI IA cedeva il contratto di affitto, poi risolto da AN, a Posthotel Lannm, facente capo a OR RO. La risoluzione del contratto interrompe il contributo causale di AN, che il 17/06/2011 aveva inviato una missiva al legale della banca finalizzata a evitare il ricorso a procedure concorsuali e, in data 02/07/2011, una nuova missiva con la quale prospettava all'istituto di credito la possibilità di essere nominato "guardiano del trust", come confermato dalla mai! del 06/07/2011 con la quale il ricorrente prendeva le distanze da Posthotel Lamnn, mail alla quale ne erano allegate altre due con le quali, tra l'altro, AN rimproverava a ERt RO di aver compiuto atti illegali a sua insaputa. Confermano la buona fede del ricorrente l'istanza del 28/12/2011 al giudice delegato con la quale si diceva disponibile a trasferire i beni ai legittimi proprietari della proprietà e la mai! del 15/02/2012 al legale della banca con la quale riconfermava la volontà di agevolare la procedura fallimentare, laddove già dal mese di giugno del 2011 AN fu sostanzialmente estromesso dal ruolo di trustee mentre cercava di intavolare trattative con l'istituto di credito e con missive del 06 e del 07/07/2011 (data dopo la quale il ricorrente non fu più informato degli atti stipulati successivamente) revocava la carica di trustee, chiarendo che i RO non condividevano più la volontà di addivenire a un accordo con la banca. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione ET LI, attraverso il difensore Avv. Vittorio Supino, articolando sei motivi - di seguito 4 enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — con i quali denuncia 1) inosservanza degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 2) vizi di motivazione in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, 3) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, 4) violazione dell'art. 1392 cod. civ. e 122 cod. proc. pen. in relazione ai limiti della procura speciale alla firma (documento prodotto all'udienza del 13/09/2013), 5) inosservanza degli artt. 210, 238-bis, 500 cod. proc. pen. in relazione al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni del coimputato AN, inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e omessa applicazione del principio di diritto di cui a Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, nonché 6) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Deduce il ricorso che la sentenza impugnata non ha esaminato la situazione economica della società all'atto del coinvolgimento del ricorrente, mentre al momento dell'istituzione del trust lo stato di decozione non esisteva, essendovi agli atti solo la revoca di un fido bancario, mentre non è stata valorizzata la mancata partecipazione di AN all'atto di revoca del trust che ha reso improduttive le attività consigliate da LI, sicché l'omessa valutazione di tali circostanze incide sulla mancata indagine circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente, tanto più che il trust fu revocato dai disponenti prima della declaratoria di nullità del Tribunale di Bolzano. 3.2. Deduce ancora il ricorso che erroneamente la Corte di appello ha valutato la procura speciale conferita al ricorrente, trascurando i limiti ai poteri conferitigli per la stipula del contratto di locazione, sicché non aveva alcun potere generale di CI e non avrebbe potuto agire diversamente data la procura speciale. 3.3. I giudici di merito hanno fondato il loro convincimento unicamente sulle dichiarazioni di AN, in assenza dei necessari elementi di conferma e della valutazione di attendibilità, e sulla relazione del curatore, omettendo la valutazione degli ulteriori elementi. 3.4. Erroneamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi valutabili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, laddove la valutazione dei criteri commisurativi avrebbe dimostrato che il contributo del ricorrente è stato minimo e che ha rimborsato la somma di 3 mila euro, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso la necessità di una deduzione espressa al riguardo. 5 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione DR RG, attraverso il difensore Avv. Vittorio Supino, articolando cinque motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con i quali denuncia 1) inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto l'imputato è stato condannato per fatti non ricompresi nel capo di imputazione, 2) vizi di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., 3) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, 4) violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen., 5) inosservanza dell'art. 219 I. fall. con riguardo alla determinazione della pena, vizi di motivazione in ordine al diniego e mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 cod. pen.; il ricorrente ha altresì presentato motivi nuovi, di seguito enunciati congiuntamente ai motivi del ricorso principale cui fanno riferimento. 4.1. Deduce il ricorso che la sentenza impugnata non ha esaminato la situazione economica della società all'atto del coinvolgimento del ricorrente, il quale ha rivestito la carica di trustee per pochi mesi e in tale periodo nessun bene gli è stato effettivamente trasferito (deduzione ribadita con i motivi aggiunti), laddove il riferimento all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione non era indicato nel capo di imputazione, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tanto più che siffatti lavori hanno aumentato il valore dell'immobile, il che esclude l'utilizzo fraudolento del trust. Con i motivi nuovi, il ricorrente deduce che non è sufficiente affermare la natura fittizia del trust ai fini della condanna degli organi nominati successivamente. 4.2. Deduce ancora il ricorso che il ricorrente non ha partecipato alla fase precedente e ha operato per un breve periodo di tempo senza mai entrare in possesso dei beni del trust, sicché non è possibile contestare a RG la continuazione e il concorso. 4.3. Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che il valore dei lavori di ristrutturazione impedisce l'applicazione delle circostanze attenuanti richieste, considerato che il grado di colpevolezza è stato minimo, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso la necessità di una deduzione espressa al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non meritano accoglimento. Nella ricostruzione generale delle vicende relative a RO s.r.I., dichiarata fallita il 05/12/2011, in linea con la conforme sentenza di primo grado, la 6 sentenza impugnata ha sottolineato che all'epoca in cui è stato costituito il trust la società era già in stato di insolvenza, sicché sarebbe stato doveroso chiedere il fallimento, mentre i soci RO hanno deliberato la messa in liquidazione della società e costituito il trust con segregazione dell'intero patrimonio aziendale. Sottolinea poi il giudice di appello che la "finalità liquidatoria" attribuita al trust contrasta con le risultanze documentali: già il 30/09/2010 RO s.r.l. aveva deliberato di costituire una Limited di diritto inglese per conferire i propri beni e gestire aziende nel settore turistico;
il 14/03/2011 è stata costituita CI Ltd con sede a Londra e amministratore unico Alessandro Rocco Pietrocola;
il 16/03/2011 OR e ERt RO hanno costituito il trust con trustee AN e nello stesso giorno RO s.r.l. è stata messa in liquidazione. L'intero patrimonio di RO s.r.l. (insieme con alcuni beni dei soci, peraltro già gravati da ipoteche) è stato conferito nel trust, ma inizialmente è stato "dimenticato" di conferire anche l'ingente passivo di 8,5 milioni di euro, laddove non vi è stata alcuna liquidazione dell'attivo con ripartizione dei ricavi tra i creditori, mentre l'azienda per l'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione a Castelrotto (piazza Krausen, 3) è stata prima - il 28/04/2011 - data in affitto a CI Ltd al canone mensile di 2 mila euro, in realtà mai corrisposto, poi il contratto di affitto è stato ceduto - il 23/06/2011 e al prezzo di 4 mila euro - da CI sede di Castelrotto con legale rappresentante OR RO a Posthotel Lamnn s.r.I., costituita tre giorni prima (il 20/06/2011) con unico socio Servizio IA società fiduciaria e di servizi s.p.a., fiduciaria facente capo ai fidefacenti componenti la famiglia Trocler, amministratore unico BI GN, che nominò preposto lo stesso OR RO. Osserva quindi la sentenza impugnata come la vicenda sintetizzata abbia fatto sì che i profitti della gestione dell'azienda siano continuati a confluire ai RO, attraverso sia CI sia Posthotel Lamm s.r.I., società tutte con sede a Castelrotto, Piazza Krausen, 3, in danno dei creditori (gli istituti di credito), procedendosi a ulteriore indebitamento e a distrazione dell'attivo. Rileva ancora il giudice di appello che, dopo l'istituzione del trust, tutte le altre delibere (la sostituzione del trustee del 18/07/2011, la revoca del trust del 13/09/2011, avvenuta solo dopo il sequestro conservativo concesso dal Tribunale su istanza della Cassa Rurale di Castelrotto) non sono state intavolate, sicché la proprietà immobiliare è rimasta intestata al primo trustee, ossia AN, con conseguente confusione giuridica relativa alla proprietà degli immobili e di gestione. Sottolinea ancora la sentenza impugnata che lo scopo fraudolento del trust è stato accertato in sede civile con sentenza irrevocabile che ha dichiarato la nullità dell'atto costitutivo, essendo stato ritenuto documentalmente provato che, 7 alla data del 05/04/2011, la Cassa rurale di Castelrotto vantava un credito nei confronti di RO s.r.l. di più di 5 milioni di euro;
ha rilevato il giudice civile che il formale intento di liquidare il patrimonio si pone in palese ed evidente contrasto con gli atti successivamente posti in essere a breve distanza di tempo dalla costituzione dello stesso trust, atti dai quali si evince che, lungi dal perseguire l'intento di liquidare la società ed estinguere le passività, i conferenti hanno inteso servirsi degli effetti degli atti segregativi assicurati dalla costituzione del trust a danno dei creditori. Ha rilevato altresì la sentenza impugnata che, il 23/11/2012, è stato dichiarato il fallimento anche di Posthotel Lamm s.r.l. e che dalla relativa relazione del curatore emergeva che la società non aveva mai corrisposto il canone di affitto di azienda pari a 24 mila euro annui al quale si era impegnata. 2. Il ricorso di RA MA AN deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La dedotta contraddittorietà della motivazione denunciata dal ricorso è manifestamente insussistente, posto che la sentenza impugnata ha rilevato che lo stato di insolvenza della fallita al momento della costituzione del trust si evince da plurime fonti, quali i bilanci, la citata sentenza civile, laddove le dichiarazioni sul punto di AN non contraddicono, ma anzi confermano il rilievo fondato sulle risultanze istruttorie, laddove, quanto alla prospettata buona fede, la ricostruzione complessiva smentisce la tesi difensiva che, all'evidenza, con essa non si confronta, risultando quindi del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Proprio con particolare riferimento alla posizione di AN, la sentenza impugnata ha richiamato le lettere a sua firma in data 11/05/2011 e 17/06/2011 espressive di un'asserita disponibilità collaborativa del trust quando i beni (almeno formalmente, quanto alla proprietà immobiliare) erano già nella disponibilità (non più del trust stesso, ma) di Posthotel Lamm s.r.l. (e prima di CI Ltd.). Rilievo, questo, del tutto obliterato dal ricorso. 2.2. Anche il secondo motivo (che chiama in causa la ricostruzione generale sopra sintetizzata) è inammissibile. Come si è visto, la Corte distrettuale ha diffusamente illustrato i plurimi, eterogenei elementi in base ai quali ha argomentato circa il carattere fraudolento della costituzione del trust, con motivazione, in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso. Né in tal senso può fondatamente richiamarsi il sequestro conservativo disposto in sede civile, ossia 8 nella stessa sede ove, con sentenza irrevocabile, è stato appunto accertato il carattere fraudolento della costituzione del trust (il cui atto costitutivo è stato infatti dichiarato nullo). 2.3. Complessivamente valutato, il terzo motivo non è fondato. Sono già state richiamate, nell'esame del primo motivo, le interlocuzioni di AN con il legale dell'istituto bancario che la Corte distrettuale, con motivazione priva di cadute di consequenzialità logico-argomentativa, ha valorizzato per sostenere il ruolo concorsuale del ricorrente. D'altra parte, la sentenza impugnata ha sottolineato la singolare circostanza per cui, inizialmente, nel trust furono conferiti solo i beni (prevalentemente) della società e non i suoi (cospicui) debiti, nonché il rilievo che il contratto di affitto di azienda con CI Ltd del 28/04/2011 (nel periodo in cui AN rivestiva il ruolo di trustee) ha rappresentato il primo passaggio per rendere possibili i successivi trasferimenti del complesso alberghiero, contratto che prevedeva il canone irrisorio di 2 mila euro mensili, peraltro mai corrisposto. Rilievi questi, basati su dati probatori non oggetto di puntuale disamina critica, idonei, nel percorso argomentativo delle conformi sentenze di merito, a dar corpo alla definizione del ruolo partecipativo del ricorrente, il che smentisce le sue deduzioni circa la proiezione finalistica di tale partecipazione alla composizione delle pendenze con le banche. Né in senso contrario hanno pregio le deduzioni relative alla missiva del 09/07/2011. Al di là del rilievo che il ricorso sostiene che AN fu sostanzialmente sollevato dall'incarico di trustee il 07/07/2011, la Corte di appello ha specificamente esaminato detta missiva, rilevando che la formale richiesta di "riconsegna dell'azienda affittata" intervenne quando erano già state costituite CI IA, mai iscritta alla camera di commercio, e Posthotel Lamm s.r.l. (facente capo allo stesso OR RO), così legittimandosi, sulla base della invocata successione dei contratti, l'opposizione di GN al curatore. Del resto, la Corte distrettuale non ha mancato di sottolineare che negli anni 2010 e 2011 AN ha ricevuto dai RO pagamenti per quasi 100 mila euro, di cui la curatela ha chiesto la restituzione. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della deduzione incentrata sulla mai! del 06/07/2011, posto che lo stesso AN - rileva il giudice di appello - non ha mai voluto formalizzare il subentro di RG (pur formalmente informato della relativa decisione): elementi - questi e altri richiamati dalla diffusa motivazione della sentenza impugnata - che conducono alla conclusione che AN solo apparentemente aveva assunto un ruolo a tutela delle banche, laddove il trust ha continuato a operare nell'esclusivo interesse dei RO. Prive di consistenza, infine, risultano le deduzioni relative alle interlocuzioni con gli organi della procedura fallimentare, intervenute post facta e, all'evidenza, 9 del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3. Il ricorso di ET LI deve essere del pari rigettato, pur presentando anch'esso plurimi profili di inammissibilità. In generale, varie doglianze proposte dal ricorso presentano un tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura, esulando dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). 3.1. Le doglianze sintetizzate al § 3.1. del Ritenuto in fatto non sono fondate. Come si è visto, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato il rilievo secondo cui all'epoca della costituzione del trust RO s.r.l. era già in stato di conclamata insolvenza, laddove il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di appello, articolando censure sostanzialmente assertive. Quanto alla partecipazione di AN, le deduzioni del ricorrente sono inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come l'indiscussa responsabilità dello stesso AN non faccia venire meno quella di LI, in considerazione del coinvolgimento di quest'ultimo nella predisposizione del trust, nella scelta del notaio, nel contratto di affitto con CI Ltd., nella sostituzione del trustee. La Corte distrettuale (in linea con la decisione di primo grado) richiama poi plurimi documenti comprovanti il rilievo che LI ha continuato a occuparsi delle vicende del trust e del contratto di affitto di azienda anche dopo che, il 09/07/2011, AN aveva inviato formale comunicazione di risoluzione del contratto con CI Ltd.: il che, all'evidenza, rende ragione dell'infondatezza delle deduzioni - peraltro, largamente generiche - circa l'elemento psicologico del reato. 3.2. Le doglianze sintetizzate al § 3.2. del Ritenuto in fatto sono inammissibili. La Corte di appello ha puntualmente definito l'oggetto (e i relativi limiti) della procura speciale conferita a LI, ma, come si è detto, ha delineato il suo ruolo partecipativo sulla base di una serie di contributi fattuali svincolati da tale procura: il ricorso si sottrae al puntuale confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata, risultando, pertanto, aspecifico. 3.3. Del pari aspecifiche sono le doglianze sintetizzate al § 3.3. del Ritenuto in fatto, che trascurano in toto di considerare i plurimi dati documentali valorizzati dai giudici di merito, dati che sorreggono i diversi rilievi sul ruolo partecipativo di LI ben al di là di quanto sia necessario in termini di conferma ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., laddove le ulteriori deduzioni 1 0 circa la valorizzazione della relazione del curatore e la mancata valutazione di altri elementi sono del tutto generiche. 3.4. Anche le doglianze sintetizzate al § 3.4. del Ritenuto in fatto sono inammissibili. La Corte di appello ha motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rilevando, per un verso, che NN ha tenuto una condotta determinante (tutt'altro che di minimo rilievo come sostenuto in modo assertivo dal ricorso) nella programmazione e nell'attuazione del progetto criminoso e, per altro verso, che la restituzione alla procedura fallimentare della somma di 3 mila euro è del tutto irrisoria. Le doglianze proposte dal ricorso non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della motivazione sul punto della sentenza impugnata, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Il ricorso di DR RG - anch'esso caratterizzato da un'esposizione non perspicua - deve essere rigettato, pur presentando molteplici profili di inammissibilità. 4.1. Le doglianze sintetizzate al § 4.1. del Ritenuto in fatto sono infondate. Il ricorso non mette a fuoco correttamente il nucleo essenziale del delitto di bancarotta per distrazione per il quale è intervenuta condanna nei due gradi di merito: esso consiste nel giudizio di fraudolenza della costituzione del trust con finalità "liquidatorie", finalità il cui effettivo perseguimento è stato confutato dalla sentenza impugnata sulla base, come si è visto, di plurimi dati probatori;
l'accertata, consapevole deviazione dalla finalità "liquidatoria" (solo) formalmente attribuita al trust, rappresenta la premessa fattuale, il passaggio iniziale e necessario dello sviluppo della programmata attività delittuosa consistita nelle condotte distrattive, che ha portato al risultato, appunto, distrattivo per cui i profitti della gestione dell'azienda alberghiera sono continuati a essere incamerati dai RO, attraverso le due società (CI e Posthotel Lannm s.r.I., entrambe con la medesima sede); il tutto in danno degli istituti di credito e con ulteriori indebitamenti e distrazione dell'attivo. In questo contesto, il contributo concorsuale di RG è individuato nel ruolo svolto in seno al trust, un ruolo - si è rilevato - che ha rappresentato un tassello essenziale del perfezionamento delle fattispecie distrattive. Ora, il rilievo relativo all'attività di RG quale trustee giova, nel percorso argomentativo H delle conformi sentenze di merito, a dar conto dell'effettività del ruolo stesso, del concreto esercizio delle relative attribuzioni e, in ultima analisi, del contributo concorsuale nella "finzione" della finalità liquidatoria del trust, "finzione" dimostrata (anche) dagli onerosi lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire dal ricorrente (che invece di liquidare il patrimonio, lo valorizzava, così consentendo ai RO di continuare a incassare ricavi dall'attività alberghiera sottratti alla fallita e alla garanzia dei suoi creditori). Contributo, questo, che si aggiunge a quello - il cui carattere distrattivo non è neppure contestato dal ricorrente - relativo alla continuazione nell'incasso per quattro mesi dell'attività alberghiera pur dopo la dichiarazione di fallimento. I rilievi che precedono rendono ragione dell'infondatezza del primo motivo. Quanto alla situazione economica della società è sufficientemente richiamare quanto già rilevato (e, del resto, RG accettò l'incarico di trustee in un trust - formalmente - liquidatorio). Il riferimento all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione non rappresenta un fatto non contestato e, tuttavia, oggetto di condanna, ma solo l'(ennesimo) indizio (individualizzate rispetto a RG) del carattere fraudolento del trust "liquidatorio", la cui rilevanza, nell'economia del progetto bancarottiero realizzato, è stata appena messa in luce: non sussiste, dunque, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna. Il fatto che i lavori abbiano incrementato il valore degli immobili viene erroneamente "letto" dal ricorso in termini disgiunti rispetto al risultato della prosecuzione dell'incasso dei RO dei proventi dell'attività. La deduzione proposta con i motivi nuovi circa l'insufficienza della prova della natura del trust isola indebitamente il tassello iniziale dallo sviluppo complessivo della vicenda. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, poiché svilisce indebitamente il contributo concorsuale di RG così come delineato dai giudici di merito, e, comunque, privo di correlazione con la complessiva ricostruzione della vicenda. 4.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Del tutto congruo è il rilievo del giudice di appello che ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando gli elevati costi (400 mila euro) delle opere di manutenzione funzionali a far proseguire l'attività alberghiera a beneficio esclusivo del RO. Le censure del ricorso sono all'evidenza idonee a inficiare la motivazione del giudice di appello, risultando, pertanto, manifestamente fondate. 5. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. 12
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NC CE e i difensori dei ricorrenti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NC CE, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
per i ricorrenti LI e RG, l'Avv. Vittorio Supino, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37761 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 07/07/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano dichiarava RA MA AN, ET LI e DR RG responsabili, in relazione a RO s.r.l. dichiarata fallita il 05/12/2011, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, con le circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta, nonché per AN, con la recidiva reiterata specifica, e per LI, con la recidiva semplice. In particolare, in concorso con OR RO (amministratore unico e poi liquidatore della fallita e poi disponente del trust Betabruzzo, nonché legale rappresentante della sede secondaria di Castelrotto di CI Ltd., fiduciante di Servizio IA Società fiduciaria e di servizi s.p.a. e preposto di Posthotel Lannm s.r.I., la cui posizione veniva definita con applicazione della pena), ERt RO (socio di maggioranza della fallita e disponente del trust Betabruzzo, la cui posizione veniva definita con applicazione della pena), AN (trustee di Betabruzzo dal 16/03/2011 al 18/07/2011 e di fatto in seguito), RG (trustee di Betabruzzo dal 18/07/2011), LI (procuratore in IA di CI Ltd.), BI GN (amministratore unico di Posthotel Lamm s.r.I., giudicato separatamente) e IO De TT (notaio rogante i vari atti di costituzione, trasferimento e cessione, giudicato separatamente), attraverso una serie di negozi giuridici distraevano l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare di RO s.r.I.: - il 16/03/2011, RO s.r.l. in liquidazione, attraverso OR e ER RO, costituiva il trust Betabruzzo con finalità liquidatorie e vi conferiva l'intero patrimonio della società, nominando quale trustee AN (cui venivano corrisposti indebitamente compensi per circa 94 mila euro tratti dalle casse della fallita); - il 28/04/2011, il trustee AN concedeva in affitto al canone annuo irrisorio di 24 mila euro a CI Ltd., in persona del procuratore speciale LI, l'intera azienda con l'insegna già della fallita;
- il 07/06/2011, CI Ltd. deliberava di aprire una sede secondaria a Castelrotto, nominando OR RO quale legale rappresentante di tale sede secondaria;
- il 20/06/2011, veniva costituita Posthotel Lamm s.r.l. con socio unico Servizio IA Società fiduciaria e di servizi s.p.a., i cui fiducianti erano OR e ERt RO e con amministratore GN;
2 - il 23/06/2011, OR RO, quale rappresentante della sede secondaria di Castelrotto di CI Ltd. cedeva a Posthotel Lamm s.r.l. il contratto di affitto di azienda sopra indicato al presso irrisorio di quattromila euro;
- il 18/07/2011, RO s.p.a. in liquidazione sostituiva il trustee AN con RG;
- il 03/08/2011, GN, quale amministratore unico di Posthotel Lamm s.r.l. faceva volturare dal Comune di Castelrotto la licenza rilasciata per la gestione in capo al preposto OR RO;
- inoltre, dopo la dichiarazione di fallimento di RO s.r.l. e durante la procedura fallimentare, distraevano gli incassi relativi ai mesi da dicembre 2011 a marzo 2012. Assorbita nel delitto indicato l'imputazione ex art. 217 I. fall., e con la riduzione per il rito, la sentenza di primo grado condannava AN alla pena di anni 4 di reclusione, LI alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e RG alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, irrogando le pene accessorie fallimentari rispettivamente per la durata di 5, 4 e 3 anni. 1.1. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza deliberata il 26/05/2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena principale irrogata a AN (anni 3 e mesi 4 di reclusione), a TI (esclusa la recidiva, anni 2 e mesi 4 di reclusione) e a RG (anni 2 e giorni 20 di reclusione), riducendo altresì la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione RA MA AN, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Anastasio, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione circa la non conoscenza da parte del ricorrente dello stato di insolvenza dei RO. In modo contraddittorio, la sentenza impugnata afferma che il ricorrente era a conoscenza dello stato di insolvenza della società per le evidenze dei bilanci, ma successivamente richiama le affermazioni dello stesso AN circa la finalità della costituzione del trust per evitare il ricorso a procedure concorsuali, sicché il ricorrente era a conoscenza del precario stato economico della società, ma, in perfetta buona fede, decise di costituire il trust liquidatorio per tutelare i creditori. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 216 I. fall., in quanto, con la costituzione del trust, il patrimonio di RO s.r.l. veniva 3 "segregato", cristallizzandone la condizione a garanzia dei creditori, tanto è vero che è stato successivamente oggetto di sequestro conservativo, laddove vere e proprie distrazioni vi furono dopo la dichiarazione di fallimento quando il ruolo del ricorrente era stato marginalizzato. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 216 I. fall, e vizi di motivazione in ordine al contributo oggettivo e soggettivo del ricorrente, che, nel periodo compreso tra il 16/03/2011 in cui assunse il ruolo di trustee e il 07/07/2011, quando fu sostanzialmente, se non formalmente, sollevato da tale incarico, ha sempre adottato una condotta tesa alla tutela dei creditori, in particolare cercando di instaurare un tentativo di transazione con la Cassa Rurale di Castelrotto. La sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato la missiva del 09/07/2011 a CI Ltd. con la quale AN risolveva il contratto di affitto di azienda, risoluzione che ha comportato la nullità degli atti successivi, stipulati all'insaputa di AN, e in particolare del contratto del 23/06/2011 con il quale CI IA cedeva il contratto di affitto, poi risolto da AN, a Posthotel Lannm, facente capo a OR RO. La risoluzione del contratto interrompe il contributo causale di AN, che il 17/06/2011 aveva inviato una missiva al legale della banca finalizzata a evitare il ricorso a procedure concorsuali e, in data 02/07/2011, una nuova missiva con la quale prospettava all'istituto di credito la possibilità di essere nominato "guardiano del trust", come confermato dalla mai! del 06/07/2011 con la quale il ricorrente prendeva le distanze da Posthotel Lamnn, mail alla quale ne erano allegate altre due con le quali, tra l'altro, AN rimproverava a ERt RO di aver compiuto atti illegali a sua insaputa. Confermano la buona fede del ricorrente l'istanza del 28/12/2011 al giudice delegato con la quale si diceva disponibile a trasferire i beni ai legittimi proprietari della proprietà e la mai! del 15/02/2012 al legale della banca con la quale riconfermava la volontà di agevolare la procedura fallimentare, laddove già dal mese di giugno del 2011 AN fu sostanzialmente estromesso dal ruolo di trustee mentre cercava di intavolare trattative con l'istituto di credito e con missive del 06 e del 07/07/2011 (data dopo la quale il ricorrente non fu più informato degli atti stipulati successivamente) revocava la carica di trustee, chiarendo che i RO non condividevano più la volontà di addivenire a un accordo con la banca. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione ET LI, attraverso il difensore Avv. Vittorio Supino, articolando sei motivi - di seguito 4 enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — con i quali denuncia 1) inosservanza degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 2) vizi di motivazione in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, 3) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, 4) violazione dell'art. 1392 cod. civ. e 122 cod. proc. pen. in relazione ai limiti della procura speciale alla firma (documento prodotto all'udienza del 13/09/2013), 5) inosservanza degli artt. 210, 238-bis, 500 cod. proc. pen. in relazione al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni del coimputato AN, inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e omessa applicazione del principio di diritto di cui a Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, nonché 6) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Deduce il ricorso che la sentenza impugnata non ha esaminato la situazione economica della società all'atto del coinvolgimento del ricorrente, mentre al momento dell'istituzione del trust lo stato di decozione non esisteva, essendovi agli atti solo la revoca di un fido bancario, mentre non è stata valorizzata la mancata partecipazione di AN all'atto di revoca del trust che ha reso improduttive le attività consigliate da LI, sicché l'omessa valutazione di tali circostanze incide sulla mancata indagine circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente, tanto più che il trust fu revocato dai disponenti prima della declaratoria di nullità del Tribunale di Bolzano. 3.2. Deduce ancora il ricorso che erroneamente la Corte di appello ha valutato la procura speciale conferita al ricorrente, trascurando i limiti ai poteri conferitigli per la stipula del contratto di locazione, sicché non aveva alcun potere generale di CI e non avrebbe potuto agire diversamente data la procura speciale. 3.3. I giudici di merito hanno fondato il loro convincimento unicamente sulle dichiarazioni di AN, in assenza dei necessari elementi di conferma e della valutazione di attendibilità, e sulla relazione del curatore, omettendo la valutazione degli ulteriori elementi. 3.4. Erroneamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi valutabili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, laddove la valutazione dei criteri commisurativi avrebbe dimostrato che il contributo del ricorrente è stato minimo e che ha rimborsato la somma di 3 mila euro, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso la necessità di una deduzione espressa al riguardo. 5 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione DR RG, attraverso il difensore Avv. Vittorio Supino, articolando cinque motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con i quali denuncia 1) inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto l'imputato è stato condannato per fatti non ricompresi nel capo di imputazione, 2) vizi di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., 3) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, 4) violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen., 5) inosservanza dell'art. 219 I. fall. con riguardo alla determinazione della pena, vizi di motivazione in ordine al diniego e mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 cod. pen.; il ricorrente ha altresì presentato motivi nuovi, di seguito enunciati congiuntamente ai motivi del ricorso principale cui fanno riferimento. 4.1. Deduce il ricorso che la sentenza impugnata non ha esaminato la situazione economica della società all'atto del coinvolgimento del ricorrente, il quale ha rivestito la carica di trustee per pochi mesi e in tale periodo nessun bene gli è stato effettivamente trasferito (deduzione ribadita con i motivi aggiunti), laddove il riferimento all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione non era indicato nel capo di imputazione, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tanto più che siffatti lavori hanno aumentato il valore dell'immobile, il che esclude l'utilizzo fraudolento del trust. Con i motivi nuovi, il ricorrente deduce che non è sufficiente affermare la natura fittizia del trust ai fini della condanna degli organi nominati successivamente. 4.2. Deduce ancora il ricorso che il ricorrente non ha partecipato alla fase precedente e ha operato per un breve periodo di tempo senza mai entrare in possesso dei beni del trust, sicché non è possibile contestare a RG la continuazione e il concorso. 4.3. Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che il valore dei lavori di ristrutturazione impedisce l'applicazione delle circostanze attenuanti richieste, considerato che il grado di colpevolezza è stato minimo, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso la necessità di una deduzione espressa al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non meritano accoglimento. Nella ricostruzione generale delle vicende relative a RO s.r.I., dichiarata fallita il 05/12/2011, in linea con la conforme sentenza di primo grado, la 6 sentenza impugnata ha sottolineato che all'epoca in cui è stato costituito il trust la società era già in stato di insolvenza, sicché sarebbe stato doveroso chiedere il fallimento, mentre i soci RO hanno deliberato la messa in liquidazione della società e costituito il trust con segregazione dell'intero patrimonio aziendale. Sottolinea poi il giudice di appello che la "finalità liquidatoria" attribuita al trust contrasta con le risultanze documentali: già il 30/09/2010 RO s.r.l. aveva deliberato di costituire una Limited di diritto inglese per conferire i propri beni e gestire aziende nel settore turistico;
il 14/03/2011 è stata costituita CI Ltd con sede a Londra e amministratore unico Alessandro Rocco Pietrocola;
il 16/03/2011 OR e ERt RO hanno costituito il trust con trustee AN e nello stesso giorno RO s.r.l. è stata messa in liquidazione. L'intero patrimonio di RO s.r.l. (insieme con alcuni beni dei soci, peraltro già gravati da ipoteche) è stato conferito nel trust, ma inizialmente è stato "dimenticato" di conferire anche l'ingente passivo di 8,5 milioni di euro, laddove non vi è stata alcuna liquidazione dell'attivo con ripartizione dei ricavi tra i creditori, mentre l'azienda per l'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione a Castelrotto (piazza Krausen, 3) è stata prima - il 28/04/2011 - data in affitto a CI Ltd al canone mensile di 2 mila euro, in realtà mai corrisposto, poi il contratto di affitto è stato ceduto - il 23/06/2011 e al prezzo di 4 mila euro - da CI sede di Castelrotto con legale rappresentante OR RO a Posthotel Lamnn s.r.I., costituita tre giorni prima (il 20/06/2011) con unico socio Servizio IA società fiduciaria e di servizi s.p.a., fiduciaria facente capo ai fidefacenti componenti la famiglia Trocler, amministratore unico BI GN, che nominò preposto lo stesso OR RO. Osserva quindi la sentenza impugnata come la vicenda sintetizzata abbia fatto sì che i profitti della gestione dell'azienda siano continuati a confluire ai RO, attraverso sia CI sia Posthotel Lamm s.r.I., società tutte con sede a Castelrotto, Piazza Krausen, 3, in danno dei creditori (gli istituti di credito), procedendosi a ulteriore indebitamento e a distrazione dell'attivo. Rileva ancora il giudice di appello che, dopo l'istituzione del trust, tutte le altre delibere (la sostituzione del trustee del 18/07/2011, la revoca del trust del 13/09/2011, avvenuta solo dopo il sequestro conservativo concesso dal Tribunale su istanza della Cassa Rurale di Castelrotto) non sono state intavolate, sicché la proprietà immobiliare è rimasta intestata al primo trustee, ossia AN, con conseguente confusione giuridica relativa alla proprietà degli immobili e di gestione. Sottolinea ancora la sentenza impugnata che lo scopo fraudolento del trust è stato accertato in sede civile con sentenza irrevocabile che ha dichiarato la nullità dell'atto costitutivo, essendo stato ritenuto documentalmente provato che, 7 alla data del 05/04/2011, la Cassa rurale di Castelrotto vantava un credito nei confronti di RO s.r.l. di più di 5 milioni di euro;
ha rilevato il giudice civile che il formale intento di liquidare il patrimonio si pone in palese ed evidente contrasto con gli atti successivamente posti in essere a breve distanza di tempo dalla costituzione dello stesso trust, atti dai quali si evince che, lungi dal perseguire l'intento di liquidare la società ed estinguere le passività, i conferenti hanno inteso servirsi degli effetti degli atti segregativi assicurati dalla costituzione del trust a danno dei creditori. Ha rilevato altresì la sentenza impugnata che, il 23/11/2012, è stato dichiarato il fallimento anche di Posthotel Lamm s.r.l. e che dalla relativa relazione del curatore emergeva che la società non aveva mai corrisposto il canone di affitto di azienda pari a 24 mila euro annui al quale si era impegnata. 2. Il ricorso di RA MA AN deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La dedotta contraddittorietà della motivazione denunciata dal ricorso è manifestamente insussistente, posto che la sentenza impugnata ha rilevato che lo stato di insolvenza della fallita al momento della costituzione del trust si evince da plurime fonti, quali i bilanci, la citata sentenza civile, laddove le dichiarazioni sul punto di AN non contraddicono, ma anzi confermano il rilievo fondato sulle risultanze istruttorie, laddove, quanto alla prospettata buona fede, la ricostruzione complessiva smentisce la tesi difensiva che, all'evidenza, con essa non si confronta, risultando quindi del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Proprio con particolare riferimento alla posizione di AN, la sentenza impugnata ha richiamato le lettere a sua firma in data 11/05/2011 e 17/06/2011 espressive di un'asserita disponibilità collaborativa del trust quando i beni (almeno formalmente, quanto alla proprietà immobiliare) erano già nella disponibilità (non più del trust stesso, ma) di Posthotel Lamm s.r.l. (e prima di CI Ltd.). Rilievo, questo, del tutto obliterato dal ricorso. 2.2. Anche il secondo motivo (che chiama in causa la ricostruzione generale sopra sintetizzata) è inammissibile. Come si è visto, la Corte distrettuale ha diffusamente illustrato i plurimi, eterogenei elementi in base ai quali ha argomentato circa il carattere fraudolento della costituzione del trust, con motivazione, in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso. Né in tal senso può fondatamente richiamarsi il sequestro conservativo disposto in sede civile, ossia 8 nella stessa sede ove, con sentenza irrevocabile, è stato appunto accertato il carattere fraudolento della costituzione del trust (il cui atto costitutivo è stato infatti dichiarato nullo). 2.3. Complessivamente valutato, il terzo motivo non è fondato. Sono già state richiamate, nell'esame del primo motivo, le interlocuzioni di AN con il legale dell'istituto bancario che la Corte distrettuale, con motivazione priva di cadute di consequenzialità logico-argomentativa, ha valorizzato per sostenere il ruolo concorsuale del ricorrente. D'altra parte, la sentenza impugnata ha sottolineato la singolare circostanza per cui, inizialmente, nel trust furono conferiti solo i beni (prevalentemente) della società e non i suoi (cospicui) debiti, nonché il rilievo che il contratto di affitto di azienda con CI Ltd del 28/04/2011 (nel periodo in cui AN rivestiva il ruolo di trustee) ha rappresentato il primo passaggio per rendere possibili i successivi trasferimenti del complesso alberghiero, contratto che prevedeva il canone irrisorio di 2 mila euro mensili, peraltro mai corrisposto. Rilievi questi, basati su dati probatori non oggetto di puntuale disamina critica, idonei, nel percorso argomentativo delle conformi sentenze di merito, a dar corpo alla definizione del ruolo partecipativo del ricorrente, il che smentisce le sue deduzioni circa la proiezione finalistica di tale partecipazione alla composizione delle pendenze con le banche. Né in senso contrario hanno pregio le deduzioni relative alla missiva del 09/07/2011. Al di là del rilievo che il ricorso sostiene che AN fu sostanzialmente sollevato dall'incarico di trustee il 07/07/2011, la Corte di appello ha specificamente esaminato detta missiva, rilevando che la formale richiesta di "riconsegna dell'azienda affittata" intervenne quando erano già state costituite CI IA, mai iscritta alla camera di commercio, e Posthotel Lamm s.r.l. (facente capo allo stesso OR RO), così legittimandosi, sulla base della invocata successione dei contratti, l'opposizione di GN al curatore. Del resto, la Corte distrettuale non ha mancato di sottolineare che negli anni 2010 e 2011 AN ha ricevuto dai RO pagamenti per quasi 100 mila euro, di cui la curatela ha chiesto la restituzione. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della deduzione incentrata sulla mai! del 06/07/2011, posto che lo stesso AN - rileva il giudice di appello - non ha mai voluto formalizzare il subentro di RG (pur formalmente informato della relativa decisione): elementi - questi e altri richiamati dalla diffusa motivazione della sentenza impugnata - che conducono alla conclusione che AN solo apparentemente aveva assunto un ruolo a tutela delle banche, laddove il trust ha continuato a operare nell'esclusivo interesse dei RO. Prive di consistenza, infine, risultano le deduzioni relative alle interlocuzioni con gli organi della procedura fallimentare, intervenute post facta e, all'evidenza, 9 del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3. Il ricorso di ET LI deve essere del pari rigettato, pur presentando anch'esso plurimi profili di inammissibilità. In generale, varie doglianze proposte dal ricorso presentano un tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura, esulando dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). 3.1. Le doglianze sintetizzate al § 3.1. del Ritenuto in fatto non sono fondate. Come si è visto, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato il rilievo secondo cui all'epoca della costituzione del trust RO s.r.l. era già in stato di conclamata insolvenza, laddove il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni del giudice di appello, articolando censure sostanzialmente assertive. Quanto alla partecipazione di AN, le deduzioni del ricorrente sono inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato come l'indiscussa responsabilità dello stesso AN non faccia venire meno quella di LI, in considerazione del coinvolgimento di quest'ultimo nella predisposizione del trust, nella scelta del notaio, nel contratto di affitto con CI Ltd., nella sostituzione del trustee. La Corte distrettuale (in linea con la decisione di primo grado) richiama poi plurimi documenti comprovanti il rilievo che LI ha continuato a occuparsi delle vicende del trust e del contratto di affitto di azienda anche dopo che, il 09/07/2011, AN aveva inviato formale comunicazione di risoluzione del contratto con CI Ltd.: il che, all'evidenza, rende ragione dell'infondatezza delle deduzioni - peraltro, largamente generiche - circa l'elemento psicologico del reato. 3.2. Le doglianze sintetizzate al § 3.2. del Ritenuto in fatto sono inammissibili. La Corte di appello ha puntualmente definito l'oggetto (e i relativi limiti) della procura speciale conferita a LI, ma, come si è detto, ha delineato il suo ruolo partecipativo sulla base di una serie di contributi fattuali svincolati da tale procura: il ricorso si sottrae al puntuale confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata, risultando, pertanto, aspecifico. 3.3. Del pari aspecifiche sono le doglianze sintetizzate al § 3.3. del Ritenuto in fatto, che trascurano in toto di considerare i plurimi dati documentali valorizzati dai giudici di merito, dati che sorreggono i diversi rilievi sul ruolo partecipativo di LI ben al di là di quanto sia necessario in termini di conferma ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., laddove le ulteriori deduzioni 1 0 circa la valorizzazione della relazione del curatore e la mancata valutazione di altri elementi sono del tutto generiche. 3.4. Anche le doglianze sintetizzate al § 3.4. del Ritenuto in fatto sono inammissibili. La Corte di appello ha motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rilevando, per un verso, che NN ha tenuto una condotta determinante (tutt'altro che di minimo rilievo come sostenuto in modo assertivo dal ricorso) nella programmazione e nell'attuazione del progetto criminoso e, per altro verso, che la restituzione alla procedura fallimentare della somma di 3 mila euro è del tutto irrisoria. Le doglianze proposte dal ricorso non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della motivazione sul punto della sentenza impugnata, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Il ricorso di DR RG - anch'esso caratterizzato da un'esposizione non perspicua - deve essere rigettato, pur presentando molteplici profili di inammissibilità. 4.1. Le doglianze sintetizzate al § 4.1. del Ritenuto in fatto sono infondate. Il ricorso non mette a fuoco correttamente il nucleo essenziale del delitto di bancarotta per distrazione per il quale è intervenuta condanna nei due gradi di merito: esso consiste nel giudizio di fraudolenza della costituzione del trust con finalità "liquidatorie", finalità il cui effettivo perseguimento è stato confutato dalla sentenza impugnata sulla base, come si è visto, di plurimi dati probatori;
l'accertata, consapevole deviazione dalla finalità "liquidatoria" (solo) formalmente attribuita al trust, rappresenta la premessa fattuale, il passaggio iniziale e necessario dello sviluppo della programmata attività delittuosa consistita nelle condotte distrattive, che ha portato al risultato, appunto, distrattivo per cui i profitti della gestione dell'azienda alberghiera sono continuati a essere incamerati dai RO, attraverso le due società (CI e Posthotel Lannm s.r.I., entrambe con la medesima sede); il tutto in danno degli istituti di credito e con ulteriori indebitamenti e distrazione dell'attivo. In questo contesto, il contributo concorsuale di RG è individuato nel ruolo svolto in seno al trust, un ruolo - si è rilevato - che ha rappresentato un tassello essenziale del perfezionamento delle fattispecie distrattive. Ora, il rilievo relativo all'attività di RG quale trustee giova, nel percorso argomentativo H delle conformi sentenze di merito, a dar conto dell'effettività del ruolo stesso, del concreto esercizio delle relative attribuzioni e, in ultima analisi, del contributo concorsuale nella "finzione" della finalità liquidatoria del trust, "finzione" dimostrata (anche) dagli onerosi lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire dal ricorrente (che invece di liquidare il patrimonio, lo valorizzava, così consentendo ai RO di continuare a incassare ricavi dall'attività alberghiera sottratti alla fallita e alla garanzia dei suoi creditori). Contributo, questo, che si aggiunge a quello - il cui carattere distrattivo non è neppure contestato dal ricorrente - relativo alla continuazione nell'incasso per quattro mesi dell'attività alberghiera pur dopo la dichiarazione di fallimento. I rilievi che precedono rendono ragione dell'infondatezza del primo motivo. Quanto alla situazione economica della società è sufficientemente richiamare quanto già rilevato (e, del resto, RG accettò l'incarico di trustee in un trust - formalmente - liquidatorio). Il riferimento all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione non rappresenta un fatto non contestato e, tuttavia, oggetto di condanna, ma solo l'(ennesimo) indizio (individualizzate rispetto a RG) del carattere fraudolento del trust "liquidatorio", la cui rilevanza, nell'economia del progetto bancarottiero realizzato, è stata appena messa in luce: non sussiste, dunque, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna. Il fatto che i lavori abbiano incrementato il valore degli immobili viene erroneamente "letto" dal ricorso in termini disgiunti rispetto al risultato della prosecuzione dell'incasso dei RO dei proventi dell'attività. La deduzione proposta con i motivi nuovi circa l'insufficienza della prova della natura del trust isola indebitamente il tassello iniziale dallo sviluppo complessivo della vicenda. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, poiché svilisce indebitamente il contributo concorsuale di RG così come delineato dai giudici di merito, e, comunque, privo di correlazione con la complessiva ricostruzione della vicenda. 4.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Del tutto congruo è il rilievo del giudice di appello che ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando gli elevati costi (400 mila euro) delle opere di manutenzione funzionali a far proseguire l'attività alberghiera a beneficio esclusivo del RO. Le censure del ricorso sono all'evidenza idonee a inficiare la motivazione del giudice di appello, risultando, pertanto, manifestamente fondate. 5. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. 12
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2023.