Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In tema di revisione, deve essere revocata la sentenza di condanna per favoreggiamento reale nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione con la formula "perchè il fatto non sussiste", in relazione al reato perchè la seconda decisione, incidendo sull'essenza del primo reato, determina una situazione di incompatibilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle due sentenze, come tale rilevante a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui reato presupposto era quello previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 35419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35419 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 760
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 30763/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RA N. IL 24/02/1981;
avverso la sentenza n. 692/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 17/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. TRICOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 maggio 2012 la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di revisione proposta da CA ES in relazione alla sentenza emessa il 16 novembre 2006, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (confermata il 15 luglio 2008 dalla Corte d'appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2009).
2. CA era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 379 c.p., aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991 per avere aiutato il padre, CA OL, e
LO CA ad assicurarsi il profitto del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in particolare occupandosi della gestione dell'attività per la lavorazione e per la commercializzazione di marmi esercitata dalla "s.a.s. Sicula Marmi" di Bagheria, fittiziamente intestata a LO CA e, in realtà, facente capo a CA OL, in tal modo agevolando la "famiglia" mafiosa di Bagheria.
3. CA OL e LO CA erano stati, a loro volta, processati per il delitto di cui agli art. 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies loro contestato nel seguente modo: ...
perché, in concorso fra loro, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa "cosa nostra", il LO si attribuiva fittiziamente la formale titolarità della "s.a.s. "Sicula marmi" di LO CA, esercente attività di lavorazione del marmo, con sede in Bagheria, della quale CA OL è effettivo proprietario e ciò al fine di consentire al predetto di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. In Bagheria, sino al 25 gennaio 2005.
4. Il processo aveva avuto esiti diversi. CA OL era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies con sentenza del Tribunale di Palermo del 29 luglio 2008, divenuta irrevocabile. LO, invece, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato per il medesimo delitto.
5. La richiesta di revisione era fondata sull'inconciliabilità delle sentenze pronunziate nei confronti di CA OL e LO CA in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies costituente il presupposto logico del delitto di favoreggiamento reale per il quale il ricorrente era stato condannato con decisione passata in giudicato.
La Corte d'appello di Caltanissetta, nel rigettare la richiesta, osservava che l'ipotesi disciplinata dall'art. 630 c.p.p., lett. a) non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate dalle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze. Occorre, quindi, che l'inconciliabilità riguardi i fatti di reato accertati e non si traduca in una mera valutazione differente, da parte dei giudici di merito, di fatti storici distinti oppure degli stessi fatti in relazione a persone diverse. Nel caso in esame gli elementi di fatto oggetto della valutazione nei due diversi giudizi instaurati a carico di CA OL e LO CA erano sostanzialmente gli stessi ed erano costituiti da una serie di dialoghi intercettati e dalla documentazione relativa alle vicende della "s.a.s. Sicula Marmi. La valutazione di tali dati probatori era risultata differente nei due giudizi, posto che nel giudizio abbreviato a carico di LO gli stessi erano stati considerati idonei a integrare la prova della sussistenza del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies mentre nel giudizio ordinario a carico di CA OL non erano stati valutati idonei a integrare detta prova. Sintomatica, in tale prospettiva, veniva ritenuta l'interpretazione dei dialoghi oggetto dell'intercettazione del 23 febbraio 2004, ore 8,33, valorizzata in chiave accusatoria ai fini della prova della fittizia intestazione al LO della società.
6. Tutti gli elementi di fatto esaminati dal Tribunale ed individuati dall'istante per giustificare la richiesta di revisione erano stati presi in considerazione e valutati dai giudici che avevano giudicato CA ES: a) la data di costituzione della "s.a.s. Sicula Marmi"; b) la sua composizione sociale originaria;
c) il ruolo ricoperto in essa da LO;
d) l'ingresso in società, con atto pubblico del 26 aprile 2004, di VO AL e di DENA ST.
Sulla base di queste considerazioni, a giudizio della Corte territoriale, non vi era alcuna intrinseca inconciliabilità tra i fatti accertati con le diverse sentenze, ma si era piuttosto in presenza di una diversa valutazione degli stessi.
7. Avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CA ES, il quale deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 630 c.p.p., lett. a). Il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies costituisce il presupposto indefettibile della condotta di favoreggiamento reale contestata a CA ES.
L'insussistenza del fatto storico accertata con la sentenza pronunziata nei confronti di CA OL elimina in radice il presupposto fattuale e giuridico del reato di cui all'art. 379 attribuito a CA ES e risulta inconciliabile con la sentenza di condanna pronunziata nei confronti del ricorrente. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni che si assumono in contrasto fra oro, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze (Cass., Sez. 4, 25 ottobre 2002, rv. 221098). In altri termini, condizione per le revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a) è che l'inconciliabilità riguardi i fatti di reato accertati e non si traduca in una mera valutazione differente, da parte dei giudici di merito, di fatti storici distinti oppure degli stessi fatti in relazione a persone diverse. In tal senso non può dar luogo a contraddittorietà di giudicati l'affermazione di taluno quale concorrente nel medesimo reato dal quale altri concorrenti siano stati, in separato procedimento penale, assolti a seguito di un'indagine sul dolo.
Ciò che è emendabile è, quindi, l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato nell'ambito di due distinti procedimenti penali. (Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2009, n. 6273, rv. 243231).
2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non si verte in un'ipotesi di sentenze irrevocabili di condanna contenenti una differente valutazione del medesimo fatto storico, bensì in un caso di inconciliabilità di pronunce definitive che sono pervenute a conclusioni difformi in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies costituente il presupposto del delitto di cui all'art. 379 c.p. per il quale CA ES è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del gup del Tribunale di Palermo del 16 novembre 2006, confermata il 15 luglio 2008 dalla Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il 14 ottobre 2009).
3. Come noto, il favoreggiamento reale, ai fini della sua sussistenza, richiede la previa commissione di un reato e l'assenza di qualsiasi forma di concorso (materiale o morale) da parte del soggetto attivo di tale reato. L'elemento oggettivo del reato è costituito da qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea a far definitivamente acquisire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa. In altri termini la condotta vietata consiste nell'aiutare una persona ad acquisire definitivamente il prodotto o il profitto o il prezzo del reato nella propria sfera patrimoniale sia mettendoli al sicuro che realizzandoli, se sono stati soltanto promessi.
Il dolo generico è costituito dalla volontà di aiutare, unita alla consapevolezza sia della precedente commissione del reato sia della possibilità che dall'ausilio prestato consegua la definitiva acquisizione del vantaggio tratto dal fatto criminoso.
4. Nel caso in esame, l'imputazione ex art. 379 c.p. formulata nei confronti di CA ES ha il seguente tenore testuale:.. .per avere aiutato il padre CA OL e LO CA ad assicurare il profitto del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies in particolare occupandosi della gestione della "s.a.s. Sicula Marmi" di Bagheria, fittiziamente intestata a LO CA ed in realtà facente capo ad CA OL, in tal modo agevolando la famiglia mafiosa di Bagheria....
In ordine al delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12- quinquies - costituente, secondo la contestazione formulata, il reato presupposto del favoreggiamento reale ascritto a CA ES - sono intervenute due diverse sentenze irrevocabili nei confronti dei due soggetti concorrenti nel suddite delitto: a) quella di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di LO CA;
b) quella di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunziata nei riguardi di CA OL. La sentenza di assoluzione, con la formula perché il fatto non sussiste, intervenuta nei confronti di CA OL per il reato previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies costituente il presupposto del reato di favoreggiamento reale, si pone in insanabile contrasto con la condanna irrevocabile per tale reato adottata nei confronti di CA ES. Essa incide, infatti, sull'essenza stessa della contestazione da individuare nell'aiuto prestato a CA OL, reale dominus "s.a.s. Sicula Marmi" di Bagheria, ad assicurarsi il profitto derivante dalla fittizia intestazione a terzi (nella specie LO) della suddetta società.
5. Il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.
L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducigli a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta (Sez. U., del 27 febbraio 2014, Iavarazzo).
Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il fine perseguito dall'agente, individuato alternativamente nell'elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell'agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma (cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007; Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004). Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
6. La struttura dei due reati disciplinati, rispettivamente, dal'art. 379 c.p. e dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, e l'esclusione - con sentenza irrevocabile di assoluzione con ampia formula - di una titolarità simulata della società fonte di illeciti profitti, alla cui acquisizione definitiva nel patrimonio del vero dominus CA ES avrebbe fornito il suo aiuto, rende evidente l'inconciliabilità logica dei fatti posti a base delle diverse sentenze.
7. Per tutte queste ragioni s'impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente revoca della sentenza di condanna pronunziata il 16 novembre 2006 dal gup del Tribunale di Palermo nei confronti di CA ES, confermata dalla Corte d'appello di Palermo il 15 luglio 2008 (irrevocabile il 14 ottobre 2009). Gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Caltanissetta per i provvedimenti conseguenti ex art. 639 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, per l'effetto, revoca la sentenza di condanna pronunziata il 16 novembre 2006 dal gup del Tribunale di Palermo nei confronti di CA ES, confermata dalla Corte d'appello di Palermo il 15 luglio 2008 (irrevocabile il 14 ottobre 2009) e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta per i provvedimenti conseguenti (art. 639 c.p.p.). Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014