Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR BA;
- intimata. -
avverso la sentenza n. 308/01 dal Giudice di pace di LOCRI, depositata il 27/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2003 dal Consigliare Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Carnuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 RS LB, con ricorso depositato il 22 marzo 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Locri, avverso un verbale della polizia municipale di Sant'Ilario dello Ionio di contestazione della violazione dell'art. 142 del codice della strada commessa il giorno 27 settembre 2000. L'opponente deduceva, a sostegno del ricorso, tra l'altro, la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e degli artt. 384 e 396 del relativo regolamento di esecuzione, per non essere stata la infrazione immediatamente contestata.
In contraddittorio con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio il Giudice di pace di Locri, con sentenza depositata il 27 luglio 2001, notificata il 17 settembre 2001, accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che la infrazione non era stata contestata immediatamente, come prescritto dall'art. 200 del codice della strada, affermando che la motivazione indicata nel verbale, in relazione all'apparecchiatura utilizzata, non giustificava la mancata contestazione immediata.
Avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Ionio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla RS il 15 novembre 2001, formulando tre motivi di impugnazione. La parte intimata non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2700 cod. civ., della disponibilità delle prove e del contraddittorio, per avere il giudice formulato il proprio giudizio su una consulenza tecnica espletata in altro giudizio, tra altre parti e non depositata nel presente giudizio, consulenza tecnica che contraddice le risultanze, valevoli sino a querela di falso, del verbale di accertamento, secondo il quale l'apparecchiatura autovelox utilizzata non consentiva l'accertamento dell'illecito sa non successivamente, dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 dei codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, poiché la contestazione successiva, con notifica del verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossibilità di contestazione immediata, fra i quali vi è il caso in cui l'accertamento sia avvenuta a mezzo di apparecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce che nel caso di specie il verbale, che sul punto fa prova fino a querela di falso, afferma che la contestazione non era stata effettuata immediatamente in quanto l'apparecchiatura utilizzata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo il passaggio del veicolo e ciò giustificava di per sè la contestazione successiva a norma dall'art. 201.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dall'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione avendo il Giudice di pace accolto l'opposizione censurando le modalità di organizzazione del servizio, ed in relazione a tale censura avendo ritenuto che la contestazione immediata potesse e dovesse essere fatta.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dall'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Casa. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).
Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giuri- sdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione affermando che "solo ove l'apparecchiatura elettronica impiegata per la rilevazione delle infrazioni non consenta l'immediata determinazione dell'illecito o della sua gravità, basandosi unicamente su un sistema fotografico con successivo sviluppo del fotogramma, l'autorità amministrativa che ha effettuato la rilevazione può legittimamente procedere alla posticipazione dell'accertamento", mentre quando sia impiegato un apparecchio che consenta l'immediata rilevazione dell'infrazione senza che sia necessario lo sviluppo della fotografia, potendosi visualizzare subito l'infrazione, "l'autorità che effettua i controlli ha l'obbligo di predisporre quanto necessario alla immediata contestazione dell'infrazione accertata", essendo illegittima la contestazione successiva, L'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, infatti, consentirebbe la contestazione successiva solo per gli accertamenti della violazione compiuti a mezzo di apparecchi che consentono l'accertamento dell'illecito in tempo successivo, cioè dopo lo sviluppo della foto. Il giudice di pace ha quindi affermato che nel caso di specie era stato utilizzata un'apparecchiatura Velomatic 512 la quale, secondo quanto rilevato da una consulenza tecnica espletata in altro giudizio, "consente il tempestivo accertamento di un'eventuale infrazione anche se non consente l'altrettanta tempestiva e certa individuazione dell'automezzo a bordo del quale il conducente avrebbe posto in essere la condotta sanzionata dovendosi per questo attendere lo sviluppo della foto". L'Amministrazione, pertanto, secondo il Giudice di pace, nel caso di specie, aveva l'obbligo di predisporre il servizio di accertamento in modo tale da effettuare la contestazione immediata delle infrazioni accertate, non operando le ragioni che rendono legittima la contestazione successiva. Con tale motivazione il Giudice di pace innanzitutto ha utilizzato un accertamento peritale relativo ad altro processo e non acquisito agli atti, in contrasto con il principio secondo il quale gli accertamenti peritali svolti in altri processi possono essere utilizzati ove ritualmente prodotti (Cass. 19 settembre 2000, n. 12422), ovvero, nei giudizi come quelli di opposizione a sanzione amministrativa, in cui il giudice ha poteri officiosi (art. 23, comma 6^, l. n. 689 del 1981), ove ritualmente acquisiti, in modo da garantire il contraddittorio, che altrimenti ne risulta leso.
In secondo luogo il Giudice di pace ha affermato, in contrasto con il disposto dell'art. 384 sopra menzionato, che solo ove l'apparecchiatura utilizzata richieda lo sviluppo di un fotogramma la contestazione potrà legittimamente essere fatta successivamente, mentre l'art. 384 non fa cenno a tale condizione. Infine ha censurato le modalità di organizzazione del servizio, affermando sostanzialmente che l'Amministrazione nel caso di specie era tenuta a predisporre una seconda pattuglia.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria, che statuirà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Raggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile il 11 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004