CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2023, n. 15848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15848 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS RI, nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, Avv. Cesare Badolato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22-23 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RI AS avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 6 Num. 15848 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 21/02/2023 Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 512-bis, 416-bis 1 cod. pen. (capo 137), artt. 110, 416-bis cod. pen. (capo 138) e artt. 81, 110, 648-bis 416-bis 1 cod. pen. (capo 139), accertati tutti in Cosenza dal 2010, con condotta perdurante, sì come provvisoriamente contestati nelle rispettive imputazioni. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AS, censurando, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato ascrittagli al capo 137), per avere il Tribunale basato il suo giudizio sulle non riscontrate dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia (GI ON e SI IO), del cui vaglio di credibilità intrinseca, peraltro, non si dà affatto conto nella motivazione. Deduce altresì il ricorrente l'assenza di risposta in merito ai motivi dalla difesa dedotti in sede di riesame, là dove, con il supporto di copiosa documentazione, erano state ricostruite le attività economiche del AS, con la tracciabilità dei movimenti di denaro e la specifica indicazione di una base reddituale media, confutando gli elementi indiziari posti a base della contestata intestazione fittizia delle attività oggetto del correlativo tema d'accusa. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi con riferimento alla gravità indiziaria dell'ipotesi di reato ascrittagli al capo 138), per avere il Tribunale fatto leva sul ritenuto carattere fittizio dell'intestazione di un tabacchino, di una lavanderia e della società "GE.CHI.GAME" s.r.l. (dalla quale, peraltro, il AS è fuoriuscito sin dal 2013), senza spiegare le ragioni per cui tali attività sarebbero funzionalmente riferibili all'intero gruppo associativo oggetto del capo 1) e non al solo TO AL, in nome e per conto del quale il AS le avrebbe, in tesi, gestite. 2.2. Analoghe censure fondano il terzo motivo di ricorso, incentrato sull'ipotesi di reato contestata nel capo 139), atteso che per la medesima condotta di riciclaggio il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza della gravità indiziaria con riferimento alla posizione del coindagato AL, confermandola invece per il AS unicamente sulla base delle generiche affermazioni rese dal collaboratore SI IO. 2.3. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata per tutti i capi d'incolpazione provvisoria senza che alcuno dei collaboratori di giustizia abbia fatto riferimento alla necessaria finalizzazione delle attività oggetto di fittizia intestazione agli interessi del gruppo criminale di appartenenza. 2.4. Il quinto motivo di ricorso, infine, censura la presenza di analoghi vizi in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura custodiale, avuto riguardo all'omessa considerazione dei rilievi difensivi sulla intervenuta recisione dei contatti intercorsi con il AL, documentata con la risalente uscita del AS - fin dal 2013 - dalla società "Gechi Games", attraverso cui sarebbero state realizzate le attività di intestazione fittizia e riciclaggio di danaro. 3. Con motivi nuovi trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 gennaio 2023 il difensore di fiducia, Avv. Cesare Badolato, ha partitamente illustrato, con riferimento a ciascuna delle imputazioni provvisoriamente enucleate in sede cautelare, ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi principali, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata delineato la ricostruzione della gravità del quadro indiziario essenzialmente sulla base del contributo dichiarativo - non adeguatamente e specificamente riscontrato - di due collaboratori di giustizia (ON e IO), laddove di un terzo collaboratore (Terrazzano) sono state riportate dichiarazioni il cui contenuto risulta del tutto generico ai fini della precisa individuazione delle condotte oggetto delle provvisorie imputazioni enucleate in sede cautelare. I richiamati apporti dichiarativi dei primi due collaboratori non appaiono connotati dalla necessaria specificità degli elementi costitutivi della base indiziaria sia in relazione alle modalità di realizzazione delle condotte di cui al capo 137) e alle caratteristiche dei rapporti intercorsi con il coindagato AL TO, sia in merito alle fonti di acquisizione delle conoscenze dei predetti dichiaranti e alla posizione da essi rispettivamente assunta in relazione al sodalizio di stampo "ndranghetistico" oggetto della contestazione di cui al capo 1), del quale, peraltro, lo stesso AS è stato ritenuto concorrente esterno. Le fonti di riferimento indicate dal collaboratore ON, peraltro, vengono fatte risalire, nell'ordinanza impugnata, a persone (ES De CA e LU Falanga) delle quali non è chiaro se risultino indagate per aver preso parte al predetto sodalizio criminale, né il Tribunale ha spiegato, al riguardo, quale sia l'origine delle conoscenze che, a loro volta, sarebbero state trasmesse al predetto dichiarante. Tra le due principali fonti di accusa, peraltro, non sembra esservi reciproco riscontro ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., poiché il contributo dichiarativo offerto dal collaboratore IO sembra concentrarsi solo sulla vicenda relativa alla presunta intestazione fittizia della società "GE.CHI.GAME" s.r.I., mentre quello reso dall'altro collaboratore sopra indicato sembra riferirsi unicamente alla 3 presunta intestazione fittizia delle attività commerciali relative ad una tabaccheria e ad una lavanderia. Né emerge, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, una puntuale analisi illustrativa delle modalità attraverso cui il AL avrebbe esercitato il suo controllo sulle attività commerciali intestate al ricorrente, ovvero delle forme e dei meccanismi di trasferimento in suo favore dei relativi proventi. 2. In ordine all'ipotesi di reato enucleata nel capo 138) non risulta essere stata offerta adeguata risposta alle su richiamate ragioni di doglianza (v., in narrativa, il par. 2.1.), né riguardo alla documentazione, dal ricorrente puntualmente allegata in sede di riesame, delle circostanze relative alla sua uscita, già nel 2013, dalla su menzionata società commerciale, con la contestuale prospettazione di un'ipotesi alternativa di ricostruzione delle modalità di formazione della provvista necessaria per l'avvio di una delle attività commerciali che si ritengono a lui fittiziamente intestate (segnatamente quella della tabaccheria), senza che sulla relativa operazione di acquisto siano state coerentemente argomentate le ragioni giustificative della ritenuta illiceità. Giova richiamare, in relazione ai presupposti di configurabilità della su indicata fattispecie di reato, il quadro dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671), secondo cui assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Dell'accertamento, sul piano indiziario, dell'effettiva rilevanza causale del contributo dal ricorrente prestato ai fini del rafforzamento delle capacità operative del contestato sodalizio criminale non v'è traccia nella motivazione del provvedimento in esame. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine all'ipotesi delittuosa provvisoriamente contestata nel capo 139), le cui modalità di realizzazione non appaiono ricostruite, quanto meno sul piano indiziario, con la necessaria nettezza e precisione di contorni, avuto riguardo al fatto che proprio sulle ipotizzate attività di riciclaggio si fonda la parallela contestazione del concorso esterno di cui al capo 138) e che, in relazione alla medesima condotta di riciclaggio, una successiva ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 4-6 ottobre 2022 risulta aver Il Consigliere estensore annullato il provvedimento applicativo della misura disposta nei confronti del coindagato AL. 3. Logicamente assorbite, allo stato, devono ritenersi le residue doglianze, e segnatamente quella relativa alla trattazione dei profili che investono la configurabilità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura in atto, la cui complessiva e proporzionale rivisitazione si imporrà all'esito della necessaria rivalutazione della gravità della base indiziaria. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché elimini i vizi rilevati, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbraio 2023
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, Avv. Cesare Badolato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22-23 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RI AS avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 6 Num. 15848 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 21/02/2023 Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 512-bis, 416-bis 1 cod. pen. (capo 137), artt. 110, 416-bis cod. pen. (capo 138) e artt. 81, 110, 648-bis 416-bis 1 cod. pen. (capo 139), accertati tutti in Cosenza dal 2010, con condotta perdurante, sì come provvisoriamente contestati nelle rispettive imputazioni. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AS, censurando, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato ascrittagli al capo 137), per avere il Tribunale basato il suo giudizio sulle non riscontrate dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia (GI ON e SI IO), del cui vaglio di credibilità intrinseca, peraltro, non si dà affatto conto nella motivazione. Deduce altresì il ricorrente l'assenza di risposta in merito ai motivi dalla difesa dedotti in sede di riesame, là dove, con il supporto di copiosa documentazione, erano state ricostruite le attività economiche del AS, con la tracciabilità dei movimenti di denaro e la specifica indicazione di una base reddituale media, confutando gli elementi indiziari posti a base della contestata intestazione fittizia delle attività oggetto del correlativo tema d'accusa. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi con riferimento alla gravità indiziaria dell'ipotesi di reato ascrittagli al capo 138), per avere il Tribunale fatto leva sul ritenuto carattere fittizio dell'intestazione di un tabacchino, di una lavanderia e della società "GE.CHI.GAME" s.r.l. (dalla quale, peraltro, il AS è fuoriuscito sin dal 2013), senza spiegare le ragioni per cui tali attività sarebbero funzionalmente riferibili all'intero gruppo associativo oggetto del capo 1) e non al solo TO AL, in nome e per conto del quale il AS le avrebbe, in tesi, gestite. 2.2. Analoghe censure fondano il terzo motivo di ricorso, incentrato sull'ipotesi di reato contestata nel capo 139), atteso che per la medesima condotta di riciclaggio il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza della gravità indiziaria con riferimento alla posizione del coindagato AL, confermandola invece per il AS unicamente sulla base delle generiche affermazioni rese dal collaboratore SI IO. 2.3. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata per tutti i capi d'incolpazione provvisoria senza che alcuno dei collaboratori di giustizia abbia fatto riferimento alla necessaria finalizzazione delle attività oggetto di fittizia intestazione agli interessi del gruppo criminale di appartenenza. 2.4. Il quinto motivo di ricorso, infine, censura la presenza di analoghi vizi in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura custodiale, avuto riguardo all'omessa considerazione dei rilievi difensivi sulla intervenuta recisione dei contatti intercorsi con il AL, documentata con la risalente uscita del AS - fin dal 2013 - dalla società "Gechi Games", attraverso cui sarebbero state realizzate le attività di intestazione fittizia e riciclaggio di danaro. 3. Con motivi nuovi trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 gennaio 2023 il difensore di fiducia, Avv. Cesare Badolato, ha partitamente illustrato, con riferimento a ciascuna delle imputazioni provvisoriamente enucleate in sede cautelare, ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi principali, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata delineato la ricostruzione della gravità del quadro indiziario essenzialmente sulla base del contributo dichiarativo - non adeguatamente e specificamente riscontrato - di due collaboratori di giustizia (ON e IO), laddove di un terzo collaboratore (Terrazzano) sono state riportate dichiarazioni il cui contenuto risulta del tutto generico ai fini della precisa individuazione delle condotte oggetto delle provvisorie imputazioni enucleate in sede cautelare. I richiamati apporti dichiarativi dei primi due collaboratori non appaiono connotati dalla necessaria specificità degli elementi costitutivi della base indiziaria sia in relazione alle modalità di realizzazione delle condotte di cui al capo 137) e alle caratteristiche dei rapporti intercorsi con il coindagato AL TO, sia in merito alle fonti di acquisizione delle conoscenze dei predetti dichiaranti e alla posizione da essi rispettivamente assunta in relazione al sodalizio di stampo "ndranghetistico" oggetto della contestazione di cui al capo 1), del quale, peraltro, lo stesso AS è stato ritenuto concorrente esterno. Le fonti di riferimento indicate dal collaboratore ON, peraltro, vengono fatte risalire, nell'ordinanza impugnata, a persone (ES De CA e LU Falanga) delle quali non è chiaro se risultino indagate per aver preso parte al predetto sodalizio criminale, né il Tribunale ha spiegato, al riguardo, quale sia l'origine delle conoscenze che, a loro volta, sarebbero state trasmesse al predetto dichiarante. Tra le due principali fonti di accusa, peraltro, non sembra esservi reciproco riscontro ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., poiché il contributo dichiarativo offerto dal collaboratore IO sembra concentrarsi solo sulla vicenda relativa alla presunta intestazione fittizia della società "GE.CHI.GAME" s.r.I., mentre quello reso dall'altro collaboratore sopra indicato sembra riferirsi unicamente alla 3 presunta intestazione fittizia delle attività commerciali relative ad una tabaccheria e ad una lavanderia. Né emerge, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, una puntuale analisi illustrativa delle modalità attraverso cui il AL avrebbe esercitato il suo controllo sulle attività commerciali intestate al ricorrente, ovvero delle forme e dei meccanismi di trasferimento in suo favore dei relativi proventi. 2. In ordine all'ipotesi di reato enucleata nel capo 138) non risulta essere stata offerta adeguata risposta alle su richiamate ragioni di doglianza (v., in narrativa, il par. 2.1.), né riguardo alla documentazione, dal ricorrente puntualmente allegata in sede di riesame, delle circostanze relative alla sua uscita, già nel 2013, dalla su menzionata società commerciale, con la contestuale prospettazione di un'ipotesi alternativa di ricostruzione delle modalità di formazione della provvista necessaria per l'avvio di una delle attività commerciali che si ritengono a lui fittiziamente intestate (segnatamente quella della tabaccheria), senza che sulla relativa operazione di acquisto siano state coerentemente argomentate le ragioni giustificative della ritenuta illiceità. Giova richiamare, in relazione ai presupposti di configurabilità della su indicata fattispecie di reato, il quadro dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671), secondo cui assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Dell'accertamento, sul piano indiziario, dell'effettiva rilevanza causale del contributo dal ricorrente prestato ai fini del rafforzamento delle capacità operative del contestato sodalizio criminale non v'è traccia nella motivazione del provvedimento in esame. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine all'ipotesi delittuosa provvisoriamente contestata nel capo 139), le cui modalità di realizzazione non appaiono ricostruite, quanto meno sul piano indiziario, con la necessaria nettezza e precisione di contorni, avuto riguardo al fatto che proprio sulle ipotizzate attività di riciclaggio si fonda la parallela contestazione del concorso esterno di cui al capo 138) e che, in relazione alla medesima condotta di riciclaggio, una successiva ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 4-6 ottobre 2022 risulta aver Il Consigliere estensore annullato il provvedimento applicativo della misura disposta nei confronti del coindagato AL. 3. Logicamente assorbite, allo stato, devono ritenersi le residue doglianze, e segnatamente quella relativa alla trattazione dei profili che investono la configurabilità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura in atto, la cui complessiva e proporzionale rivisitazione si imporrà all'esito della necessaria rivalutazione della gravità della base indiziaria. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché elimini i vizi rilevati, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbraio 2023