Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
7 REPUBBLICA0 0402/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE JPO ROSA COMUNE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 15927/99 Dott. Mario SPADONE Cron.879 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 128 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 23/10/01 MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Dott. Lucio - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Solety per diritti 310 sul ricorso proposto da: 16. GEN. 2002 LA PI ES, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA E ALMANSI 188, presso lo studio dell'avvocato ALDO dall'avvocato ALBO AMBROSIO, giusta AMBROSIO, difesa delega in atti%;B 1,55 L.3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
ESPOSITO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA DH676581 P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa €1,55 L.3000 NCELLERIA dall'avvocato MICHELE BOCCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
2001 avversO la sentenza n. 407/99 del Tribunale di NOLA, OH676582 1406 depositata il 04/05/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La RA TE ricorreva al pretore di Napoli, sezione distaccata di Ot- taviano, divenuto pretore di Nola, esponendo: che era proprietaria in Terzi- gno alla via Stella 2, di un terraneo con camera soprastante e di un casotto sottostante la scala comune, come comuni erano il cortile e la cisterna;
che OS TA era proprietaria di un terraneo, con accesso dalla via Stella, con camera soprastante ed altro piccolo terraneo con accesso dal cor- tile comune e che non era in comunicazione con il primo locale;
che la OS aveva aperto un varco nel muro portante la camera di essa istante ed aveva in tal modo, per un verso, indebolito il muro e, per un altro, messo in comunicazione il terraneo con accesso dalla via Stella con il piccolo vano con accesso dal cortile comune. La ricorrente, quindi, chiedeva la sospen- sione delle opere intraprese. La OS si costituiva e si opponeva alle avverse richieste. Con sentenza 27/7/1996 l'adito pretore accoglieva in parte la domanda e condannava la resistente alla eliminazione della porta praticata sul muro portante con ripristino dello stato dei luoghi. Avverso la detta sentenza la OS proponeva gravame al quale resi- steva l'appellata. Con sentenza 14/4/1999 il tribunale di Nola, in parziale riforma della de- cisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da La RA TE di condanna alla eliminazione del vano porta praticato dall'appellante nel muro comune e dichiarava inammissibile l'appello incidentale. Osservava il giu- dice di secondo grado: che, come testimoniato dall'accertamento tecnico preventivo e dalla c.t.u. oltre che dalle stesse prospettazioni delle parti, la porta in questione era stata praticata dall'appellante in un muro portante comune interno all'edificio e non perimetrale;
che detta porta metteva in comunicazione due vani di proprietà esclusiva della OS posti entrambi nell'edificio condominiale;
che, come accertato in primo grado, l'apertura in questione non arrecava pregiudizio alla statica del fabbricato;
che l'operato della OS era conforme al dettato di cui all'art. 1102 c.c.; che l'apertura del vano porta non aveva alterato la destinazione del muro comune, né ave- va impedito agli altri condomini di farne parimenti uso;
che nella specie non era ravvisabile l'asservimento del muro comune ad una proprietà esclusiva estranea al condominio;
che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'appellata aveva chiesto l'accoglimento di tutte le domande atto- ree rigettate in primo grado dal pretore;
che l'appello incidentale così propo- sto era tardivo ex articolo 343 c.p.c.; che, anche a volerlo considerare già proposto con la comparsa di risposta, esso era inammissibile in quanto privo dei motivi specifici dell'impugnazione giacché l'appellata si era limitata a riportare nel suo atto introduttivo le richieste e le conclusioni fatte in primo grado, senza nulla dire quanto ai vizi della decisione impugnata. La cassazione della sentenza del tribunale di Nola è stata chiesta da La RA TE con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Espo- sito TA ha resistito con controricorso. Motivi delle decisione In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa all'asserita nullità della notifica del controricorso in quanto eseguita a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario com- petente per una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma. In proposito è sufficiente osservare che, a norma dell'articolo 1 della leg- ge 20/1/1992 n. 55, nel giudizio di cassazione la notificazione del controri- corso può essere effettuata ( come appunto avvenuto nella specie ) a mezzo del servizio postale anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Con il primo motivo di ricorso La RA TE denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 343 c.p.c., nonché omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia prospettato dalla parte. La ricorrente deduce che il suo appello inciden- tale ex articolo 343 c.p.c. erroneamente è stato ritenuto inammissibile dal tribunale: essa La RA, infatti, non solo ha insistito nell'accoglimento delle richieste formulate in primo grado, ritrascrivendole, ma ha evidenziato e precisato - nella esposizione in fatto e in diritto - anche tutte le ragioni a sostegno dell'accoglimento delle sue riproposte domande. Quindi non si può dire ed affermare che essa La RA non avesse espresso in modo non equi- voco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice. Il motivo è infondato. Dalla lettura dell'atto di costituzione nel giudizio di appello della La Pie- tra attività consentita in questa sede attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato - può affermarsi che con tale atto l'appellata si è limitata a resistere al gravame della OS e non ha a sua volta proposto appello in- cidentale per ottenere la riforma della decisione impugnata dalla contropar- te. Nelle conclusioni formulate nell'atto di costituzione ed in sede di preci- sazione delle conclusioni la La RA ha chiesto il rigetto dell'appello della OS e non ha fatto alcun accenno ad un appello incidentale. 5 Peraltro, come rilevato dal tribunale nella sentenza impugnata, nell'atto di costituzione della La RA non risultano specificamente prospettati mo- tivi di gravame concernenti il mancato accoglimento delle richieste formu- late in primo grado e ritenute infondate dal pretore. Non può di certo ravvi- sarsi il detto requisito della specificità dei motivi di gravame nel semplice generico richiamo alle tesi ed agli argomenti sviluppati negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, senza alcun accenno alle ragioni poste a base della sentenza impugnata e senza la prospettazione di argomentazioni dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico della ratio decidendi della pro- nuncia del giudice di primo grado. In proposito è appena il caso di ribadire che finalità dell'appello non è quella di provocare un novum judicium, bensì quella unicamente di devolve- re al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume essere incorso il precedente organo giudicante. Occorre inoltre osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per una corretta proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado l'articolo 342 c.p.c. richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con l'indicazione per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno - della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante - delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. Il requisito della specificità dei motivi di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglian- ze e delle domande rivolte al giudice del gravame ( nei sensi suddetti sen- tenze 27/7/2000 n. 9867; 29/1/2000 n. 16; 29/5/1999 n. 5250 ). 6 Nel caso in esame la ricorrente con l'atto di costituzione in appello ha prima esposto i fatti di causa precisando il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed ha poi riportato i motivi posti a base della decisione del tribunale. Dopo questa parte narrativa delle vicende processuali la La RA non ha puntualmente illustrato le ragioni delle criti- che mosse alla decisione di primo grado, sì da consentire agevolmente al giudice del gravame di individuare con chiarezza le doglianze dedotte e di stabilire l'ambito del "devolutum" con la specificazione delle questioni da riesaminare. Correttamente, pertanto, il tribunale non ha esaminato in - quanto tardivamente prospettata - la richiesta formulata dalla La RA in comparsa conclusionale e nella memoria di replica volta ad ottenere l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado e rigettate dal pretore: tale punto non aveva formato oggetto di specifico e tempestivo gra- vame per cui in relazione ad esso deve ritenersi formato il giudicato. Con il secondo motivo di ricorso La RA TE denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1122 c.c.; violazione e falsa applica- zione degli articoli 342 e 343 c.p.c.; violazione e falsa applicazione di nor- me di diritto;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte. La ricorrente de- duce che il tribunale non doveva sottrarsi al dovuto esame dell'altra pro- spettata causa petendi inerente la chiusura del vano perché la sua apertura metteva in comunicazione il terraneo con lo spiazzo sul quale esso locale non aveva diritto e ciò senza nemmeno la necessità di proporre appello inci- dentale essendo sufficiente riformulare le domande e le eccezioni in una qualsiasi delle difese in secondo grado, come appunto avvenuto nella specie. 7 Inoltre, secondo la ricorrente, la sentenza del tribunale, in merito alla deci- sione di lasciare aperto il vano a norma dell'articolo 1102 c.c., presenta vizi logici, giuridici e di motivazione. Il muro nel quale è stata aperta la porta è -quello che sostiene entrambe le volte – quella della camera di essa La RA e quella della OS - e, quindi, non doveva essere turbato nella sua coe- sione e staticità. La statica, già compromessa dai terremoti del 1980 e 1981, è stata aggravata con l'apertura del vano nel muro portante comune. Al ri- guardo il giudizio del c.t.u. è stato infedele e partigiano: il tribunale non ha nemmeno preso in esame le fondate critiche alla relazione del c.t.u. e non ha accolto la richiesta di nomina di altro consulente di ufficio. Anche le dette censure sono infondate risolvendosi essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge, nella prospettazione di una diver- sa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle ri- sultanze processuali ( in particolare la c.t.u. ) che sono prerogativa del giu- dice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile se come - nella specie sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Come riportato nella parte espositiva che precede, il giudice di secondo grado con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata ( con riferimento, tra l'altro, all'accertamento tecnico preventivo, alla c.t.u. ed alle stesse prospettazioni delle parti) ha coerentemente affermato: che la OS aveva aperto il - varco in questione in un muro portante comune interno all'edificio e non pe- rimetrale;
che tale varco metteva in comunicazione due vani di esclusiva proprietà dell'appellante; che l'apertura non recava pregiudizio alla statica 8 del fabbricato, né alterava la destinazione del muro maestro comune, né im- pediva agli altri condomini di farne parimenti uso. Il tribunale è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e, in par- ticolare, di quanto accertato in sede di ispezione dei luoghi e di consulenza tecnica di ufficio e con riferimento anche alle stesse deduzioni delle parti. Il giudice di appello ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, cir- ca i detti accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò com- portando un inammissibile nuovo e autonomo esame del materiale delibato. Con riferimento poi alla tesi della ricorrente secondo cui il tribunale non avrebbe esaminato la questione relativa alla comunicazione del terraneo della OS con lo spiazzo estraneo a detto locale è sufficiente evidenzia- re che tale tesi è stata implicitamente, ma chiaramente, ritenuta infondata dal giudice di appello per aver questi affermato che il varco in questione è stato aperto in un muro portante comune interno all'edificio e non perimetrale per cui la porta realizzata ha messo in comunicazione due vani di proprietà esclusiva della OS posti entrambi nell'edificio condominiale e non il terraneo della resistente con una zona di proprietà di terzi. Per quanto riguarda le doglianze relative alle critiche mosse alla relazio- ne del c.t.u. deve rilevarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento 9 sotto un duplice profilo e, cioè, per la loro genericità e per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo profilo il ricorso è carente per non aver riportato il conte- nuto specifico e completo della relazione del c.t.u. il che non consente di ri- costruire il senso complessivo della detta relazione tecnica. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricor- so e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del pre- teso errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare e valutare la relazione peritale in questione. Occorre infatti ribadire che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( nella specie le relazioni peritali) ha l'onere ( in consi- derazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove non ( o mal ) esaminate, indicando le ra- gioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione. In relazione alle contestazioni mosse in sede di merito ad alcuni punti della relazione del c.t.u. occorre rilevare che il giudice di appello, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito dal citato c.t.u. e la coerenza delle conclusioni riportate nella relazione peritale, ha implicitamente espres- so una valutazione negativa delle critiche al riguardo mosse dalla ricorrente. Il giudice del merito non è infatti tenuto ad esaminare tutte le argomentazio- ni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli di- mostri che ne abbia valutato la consistenza anche se non le ha conclusiva- mente condivise. Il tribunale, richiamandosi alla relazione peritale del c.t.u., ha quindi chiaramente disatteso le diverse tesi della ricorrente. Nel ricorso, peraltro, non si precisa né in quale fase processuale del giudizio di merito ed 10 AGENZIA DELLE ENTRATE DOMA 2 - 4 FEB 2002. 4 Regligio al n.4251 10 OR (euro p. Di e Area Corvist (Dodissa la razs DI FUMPFO) Il Responsabile Cervizio ziari (Dr. M. RACCH in quale atto difensivo sarebbero state sollevate le critiche mosse alla rela- zione del consulente di ufficio, né il contenuto di tali critiche. Ciò comporta l'impossibilità di accertare se le argomentazioni sviluppate nella relazione del c.t.u. siano coerenti e complete e se siano in insanabile contrasto con la ricostruzione in fatto operata dai ricorrenti. Bisogna infine segnalare che la doglianza della ricorrente circa l'omesso accoglimento della dedotta richiesta di rinnovo della c.t.u. è inconsistente atteso che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, la con- sulenza tecnica è un mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria ) 109T/29, M sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la 14:56т за99 valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche sup- (тот. 160, 10 pletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio ( così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità ( sentenze 19/8/1998 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777 ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle €1206,000 spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire ol- €106,35 tre lire 3.000.000 a titolo di onorari. - ₤1549,37 Roma 23 ottobre 200T Il presidente Il consigliere estensore Shadow le p IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Froma 16 GEN 2000 IL AN 11