Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20651
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione del reato

    La Corte dichiara il motivo inammissibile in quanto l'errore di diritto lamentato non ha conseguenze sull'estinzione del reato per prescrizione. Viene ricostruito il calcolo della prescrizione, indicando che il termine scadrà nel 2026.

  • Inammissibile
    Sussistenza dell'elemento psicologico (dolo generico e specifico)

    La Corte ritiene il motivo inammissibile in quanto sollecita una diversa ricostruzione dei fatti e un nuovo apprezzamento delle prove. Nel merito, afferma che la mancanza di spiegazioni attendibili sull'origine del possesso è prova sufficiente del dolo e che il dolo specifico è configurabile anche con la cessione a un parente, dato il conseguimento di un profitto.

  • Rigettato
    Particolare tenuità del fatto

    La Corte dichiara il motivo infondato, ritenendo la doppia conforme dei giudici di merito incensurabile. Si sottolinea che la valutazione della tenuità del fatto è complessa e che la non esiguità del valore del bene (assegno di euro 1.000) e la sua elevata potenzialità di circolazione escludono di per sé la tenuità.

  • Rigettato
    Esclusione dell'attenuante speciale

    La Corte dichiara il motivo infondato, ribadendo che la non esiguità del valore del bene esclude di per sé l'applicabilità dell'attenuante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20651
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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