Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 03029 /03 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro condono previdenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO - Presidente Dott. Ettore R.G.N. 11816/00 Cron. 6874 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep. Consigliere Ud. 15/11/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: VENTURA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI presso lo studio dell'avvocato GERARDO RIPETTA 22, VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PUGLIESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, 4598 -1- FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar LINDA BLASI di ROMA del 18.07.2000, rep. N. 70021; resistente con procura avverso la sentenza n. 179/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 22/03/00 R.G.N. 302/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
:udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 19 gennaio 1996 al Pretore di Pavia, la s.p.a. NT proponeva ingiunzione opposizione contro un'ordinanza NPS versamento all'Inail di premi emessa per mancato assicurativi e sanzioni amministrative;
che con sentenza del 15 maggio 1998 il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere per avere presentato domanda di condonol'opponente previdenziale;
che, proposto appello dalla società, con sentenza del 22 marzo 2000 n. 178 il Tribunale confermava la sentenza pretorile, osservando che l'art. 81, comma 9, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 affermava bensì la validità delle clausole di ripetizione apposte alle domande di condono e permetteva così alle imprese richiedenti di fare pagato, l'inesistenza del accertare, dopo aver e di proporre la conseguente debito contributivo domanda di restituzione;
tuttavia tale domanda era inammissibile qualora la clausola di ripetizione non fosse stata in concreto formulata;
che nel caso di specie la s.p.a. NT non aveva apposto la clausola sulla domanda di condono, onde non poteva trovare accoglimento la sua domanda 3 di ripetizione;
che il difetto di clausola non poteva essere sanato dal comportamento tenuto dalla società nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione;
comportamento, del resto, ambiguo perché consistente in richieste di rinvio e nella successiva discussione della causa;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. NT mentre resiste con NPS controricorso l'Inail. Considera che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 preleggi e 81, comma 9, 1. n. 448 del 1998, sostenendo che il suo comportamento nel processo di opposizione all'ingiunzione di pagare i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative non poteva essere considerato non concludente, come fece il Tribunale, e quindi non espressivo della volontà di chiedere 1'accertamento negativo del debito contributivo e la restituzione di quanto indebitamente pagato all'Inail; che col secondo motivo la ricorrente, invocando gli artt. 100, 306, 329 cod. proc. civ., 1362, 2033 cod. civ., 32 d. 1. 10 luglio 1982 n. 429, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare l'art. 4 81, comma 9, cit. adeguandolo alla garanzia del diritto del contribuente alla difesa in giudizio (art. 24 Cost.), ossia nel senso che la riserva di ripetizione dei contributi indebitamente pagati avrebbe potuto essere da lui espressa anche dopo la domanda di condono;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che ai sensi dell'art. 81, comma 9, 1. n. 448 del 1998, "le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il contributivo, disconoscimento del proprio debito apposte alle domande di condono previdenziale......sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito"; che la chiara lettera di tale disposizione di legge non permette arbitrarie distinzioni all'interprete e quindi esclude l'accertamento negativo in fase contenziosa, quando il lacontribuente non abbia ritenuto di apporre clausola di riserva di ripetizione alla clausola di condono (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2943); che la ricorrente, pretendendo di esercitare un'azione di ripetizione in assenza di un 5 presupposto richiesto dal legislatore, propone non un'interpretazione estensiva (come essa la definisce) ma in realtà un'inammissibile interpretazione abrogativa;
che il precedente citato (Cass. n. 13958 del 1991) non è pertinente giacché relativo ad una questione di interesse ad agire;
che nessun contrasto fra detta disposizione e l'art. 24 Cost. è prospettabile, poiché essa attribuisce al soggetto privato un effetto giuridico da lui stesso voluto, secondo un esatto criterio di autoresponsabilità; che pertanto, in mancanza della clausola, irrilevante il comportamento tenuto in giudizio dal contribuente, dovendo ritenersi come superflue le considerazioni espresse in proposito dal Tribunale;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro. 10,00 XX .oltre ad euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il 15 novembre 2002. Il Presidente Je Cour. extensore ри егоE the Me Federico Pavell 6 Presidente: Leavelle Cons estensore IL CANCELLIERE C e Depositate in Cancelleria 27 FEB. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE HI SE -