Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace non trova applicazione l'obbligo di avvisare l'indagato della conclusione delle indagini preliminari, dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che tale adempimento non prevede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2009, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 240
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 003183/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL RO N. IL 27/03/1962;
avverso SENTENZA del 26/04/2004 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Glinetti Sergio Andrea del foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/4/2003 il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Roma del 20/1/2003 con la quale VI ER è stato riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza ed è stato condannato alla pena di 30 giorni di permanenza domiciliare.
Il VI propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza lamentando inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale ha illegittimamente escluso l'applicabilità dell'art. 369 bis c.p.p., al procedimento innanzi al Giudice di pace, ed inoltre ha reso una motivazione apparente con frasi generiche o di stile senza alcun riferimento al caso concreto.
Si lamenta inoltre incongruenza della pena accessoria della sospensione della patente di guida per giorni 60 con la sospensione della patente di guida per giorni 45 in via amministrativa. Infine si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato commesso il 12 ottobre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è inammissibile a motivo della sua genericità:
nel caso di specie viene denunciata una violazione di legge processuale ma in forma del tutto generica. Quando viene denunciata in cassazione la violazione di una norma processuale il giudice di legittimità è giudice anche del fatto ed è debita la cognizione degli atti del giudizio di merito (Cass. 18/3/1999 n. 3552), ma è altrettanto certo che è inammissibile l'impugnazione nella quale, come avviene nel caso di specie, si eccepisca un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), senza peraltro richiamare integralmente o indicare con precisione lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta, così pretendendo dalla Corte una ricerca negli atti processuali al fine di individuare lo specifico atto del quale si assume genericamente il vizio. Peraltro la prospettazione in esame sarebbe comunque infondata in quanto nel procedimento penale davanti al giudice di pace, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 415 bis c.p.p. trattandosi di adempimento che non è espressamente previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ed anzi, ai sensi dell'art. 2 del decreto citato che dispone l'osservanza delle norme contenute nel codice di procedura penale "in quanto applicabile", è inapplicabile anche in via di interpretazione sistematica, in quanto inconciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore. Le doglianze in punto di pena sono del tutto apodittiche, mentre quella relativa alla sospensione della patente di guida evidentemente va rappresentata al Prefetto in sede di esecuzione.
Il motivo relativo alla prescrizione non può essere esaminato, in quanto la stessa non potrebbe comunque essere dichiarata stante la mancata costituzione del rapporto processuale dovuta all'inammissibilità dei motivi fino ad ora esaminati. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non versando in tema di assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009