Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art.656, comma 9,lett.a), c.p.p. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma 10 dello stesso articolo 656, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso che tale circostanza non fa venir meno la ragione del suddetto divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione, contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione, nei loro confronti, dell'esecuzione di tali pene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 45638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45638 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 10/10/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 5576
3. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 021575/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU ZO N. IL 17/05/1957
avverso ORDINANZA del 04/04/2001 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con ordinanza emessa il 4 aprile 2001 la Corte di Appello di Milano, quale giudice della esecuzione, ha rigettato l'incidente proposto da SI NC contro l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Milano la quale ha disatteso la istanza di sospensione, a sensi dell'art. 656, co. 10, C.p.p. La istanza è stata proposta dal condannato, che già era agli arresti domiciliari, in vista della concessione di una misura alternativa alla detenzione. La Corte ha rilevato che la pena si riferisce ad un reato ostativo compreso tra quelli indicati nell'art.
4 - bis dell'ordinamento penitenziario ed ha perciò ritenuto, confermando la decisione della Procura Generale, che la sospensione della esecuzione è preclusa dal comma 9 del detto art. 656.
Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il SI deducendo la erronea applicazione della legge penale ed affermando che la preclusione posta dal comma 9 non può essere applicata all'ipotesi di condannato già ammesso agli arresti domiciliari, ipotesi che è prevista dal successivo comma 10 dell'art. 656 C.p.p. Ha indicato, a conferma della suddetta tesi, la sentenza 16 marzo 2000, n. 287, della seconda sezione di questa Corte. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Sez. 1^, 6 maggio 2000, n. 440, De Pasquale) che viene ora condivisa.
Come ha esattamente affermato la ordinanza impugnata, la sospensione della esecuzione, prevista dall'art. 656, co. 5, C.p.p., costituisce una eccezione al principio generale, fissato nel primo comma, della immediata esecuzione dei giudicati di condanna. Dal carattere eccezionale dell'istituto consegue la impossibilità di applicare la sospensione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. A sua volta il comma 9 pone una eccezione alla eccezionale possibilità di sospendere la esecuzione del giudicato, nel senso che la sospensione prevista dal comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4 - bis della legge 354/75. Infine il comma 10 prevede un caso particolare,
nell'ambito della situazione prevista dal comma 5, che si verifica nell'ipotesi del condannato che già si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. La questione sottoposta al giudizio di questa Corte è se sia applicabile la preclusione prevista dal comma 9 anche alla ipotesi di condannato agli arresti domiciliari. La soluzione del problema è connessa alla definizione della natura della ipotesi prevista dal comma 10, se cioè costituisca una ulteriore eccezione alla eccezione prevista dal comma 9 o se invece si tratti di una ipotesi particolare, prevista nell'ambito della previsione più generale contenuta nel comma 5 ed alla quale si applica la eccezione prevista dal comma 9.
La questione è stata risolta dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte nel senso che la previsione del comma 10, con riferimento al condannato che si trovi già agli arresti domiciliari, non costituisce una eccezione alla operatività della preclusione fissata nel comma 9 ma si limita a disciplinare un caso particolare nell'ambito della situazione di carattere più generale prevista nel comma 5.
Tale interpretazione, che ora viene confermata, trova ragionevole giustificazione in ragioni di ordine sistematico ove si consideri che l'istituto della sospensione obbligatoria della esecuzione della pena si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato che si trovi nelle condizioni previste dal comma 5 o che sia stato già posto agli arresti domiciliari. Ma tale presunzione è superata dalla opposta presunzione di pericolosità relativa ai condannati per i delitti previsti dall'art.
4 - bis dell'ordinamento penitenziario. Sicché è logico escludere la possibilità di sospendere la esecuzione della pena in tutte le ipotesi di condanna inflitta per uno dei reati ostativi indicati nell'art.
4 - bis ord. pen., anche se il condannato sia stato ammesso agli arresti domiciliari.
Nel caso concreto, poiché il SI è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R. 309/90, reato che rientra tra quelli indicati nell'art.
4 - bis legge 354/75, opera la preclusione prevista dal co. 9 dell'art. 656 C.p.p. e la pena non può essere sospesa in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla eventuale concessione di una misura alternativa ala detenzione.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, perché infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001