Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 45638
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Sentenza 10 ottobre 2001

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art.656, comma 9,lett.a), c.p.p. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma 10 dello stesso articolo 656, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso che tale circostanza non fa venir meno la ragione del suddetto divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione, contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione, nei loro confronti, dell'esecuzione di tali pene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 45638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45638
    Data del deposito : 10 ottobre 2001

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