Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida emesso in termine non è causa di nullità ne' di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 38662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38662 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 15/10/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1251
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 19064/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS DO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza in data 12/4/02;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOSSERVA
Il 20/3/02 Ufficiali di p.g. del Comando Brigata della Guardia di Finanza in Castelsangiovanni procedevano, nei locali di pertinenza della "TRS TRANS s.r.l." ubicati in Sarmato (PC), della quale era rappresentante legale NN AR MI, al sequestro probatorio di quattro cisterne con rimorchio, contenenti olio lubrificante, appartenenti a UI IS, di un'altra cisterna, contenente gasolio, appartenente alla detta "TRS TRANS s.r.l. e dei documenti relativi, ritenendo trattarsi di corpi del reato di sottrazione di olii minerali all'accertamento della accisa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, nel corso delle indagini preliminari esperite a carico della MI, del IS e di TO IC, marito della prima, in ordine al reato previsto dagli artt. 40 e 49 D.L. 504/95, convalidava il detto sequestro, ritenendolo legittimo, con decreti del 21 e 23 Marzo 02, il secondo dei quali emesso al solo scopo di rettificare il precedente, escludendo dal vincolo un rimorchio non sequestrato dai verbalizzanti.
In sede di riesame chiesto dal IS la convalida del sequestro in questione veniva confermata dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12/4/02 in cui, fra l'altro, si legge:
a) che essa è da ritenersi tempestiva in quanto effettuata con un primo decreto in data 21/3/02, emesso nel termine di cui all'art. 355 c.p.p., seguito dall'altro di due giorni dopo avente finalità
meramente correttive del primo;
b) che il reato oggetto d'investigazione deve considerarsi legittimamente ipotizzato, essendovi in atti elementi, desumibili dalle indagini preliminari già esperite, per ritenere che gli oli lubrificanti sottoposti a sequestro fossero destinati a ditte italiane cui sarebbero stati consegnati senza i documenti necessari per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione;
c) che tale sospetto sarebbe avvalorato sia dal fatto che i militari operanti, nel corso di un appostamento in prossimità dell'area di Fossadello, avevano constatato come da una cisterna, poi scaricata. presso il deposito della ditta "Rigamonti", fosse stato prelevato circa un metro cubo di olio lubrificante travasato in apposito contenitore, sia dalla ingiustificata, prolungata sosta delle cisterne prima nella detta area e, poi, presso quella della ditta "TRS TRANS s.r.l., atteso che il viaggio verso l'apparente destinazione austriaca avrebbe potuto essere effettuato senza soste intermedie;
d) che la documentazione prodotta dal difensore del IS non era, allo stato, idonea a chiarire la esatta natura dei rapporti intercorsi fra la ditta austriaca "N. & W. HANDELS GMBH" e quella del IS;
e) che le cose in sequestro costituiscono corpo del reato oggetto d'investigazione e cose ad esso comunque pertinenti, necessarie alla prova dell'illecito ed all'ulteriore approfondimento delle indagini. Avverso l'ordinanza di riesame il IS ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente:
1. che il sequestro probatorio effettuato dalla G. di F. il 20/2/02 avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace, non essendo stato convalidato nel termine di legge e ciò perché gli è stato notificato solo il secondo dei sopra menzionati decreti di convalida, non anche quello del 21 /3/02 il quale, perciò, sarebbe "tamquam non essett";
2. che il Giudice del riesame non avrebbe valutato la documentazione che assisteva il carico delle cisterne in sequestro, ne' avrebbe considerato che esse erano parcheggiate in un piazzale privato e, quindi, non erano circolanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali. L'eccezione di inefficacia del sequestro in esame, per mancata tempestiva convalida, non ha pregio.
Dagli atti - che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare- risulta che esso fu convalidato dal P.M. con decreto del 21/3/02 e che l'altro, di due giorni dopo, venne emesso solo per correggere parzialmente, nel contenuto, il primo.
Vero è che il decreto di convalida del 21/3/02 non risulta essere stato notificato allo interessato, al quale venne poi consegnata copia del secondo, ma è anche vero che il ritardo nella notifica di un provvedimento di convalida emesso in termine non è causa di nullità, ne' di inefficacia del sequestro, perché la prima non è prevista da alcuna disposizione di legge e la seconda è subordinata, dall'ordinamento vigente, al mancato controllo della relativa legittimità, da parte del P.M., nel termine di cui all'art. 355 c.p.p.(v. conf. Cass. sez. 3^, 1/7/99, Petix e sez. 1^, 27/4/93,
Torregrossa).
Nella fattispecie in esame il controllo di che trattasi venne effettuato tempestivamente;
solo la notifica del provvedimento di convalida fu ritardata.
Con riferimento all'altra delle censure mosse all'ordinanza impugnata, va ricordato che in sede di riesame di un sequestro probatorio il Tribunale deve accertare l'astratta configurabilità del reato o dei reati ipotizzati, il che non significa che deve limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ben potendo e dovendo - senza esercitare una verifica in concreto dell'accusa, riservata al Giudice della cognizione nel merito - espletare il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni offerte dal P.M., dal che discende che l'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati, così come esposti, onde verificare se consentono di assumere l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (v. conf. Cass. sez. 3^, 7/3/00, Caruso;
sez. 6^, 3/3/98, Campo;
sez. 2^, 22/5/97, Acampora). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, perciò non deve essere motivato in relazione all'esistenza di uno specifico reato, ma all'astratta configurabilità di esso ed alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire, sicché debbono essere considerate la natura e la destinazione delle cose in sequestro, più che l'esistenza del reato o dei reati oggetto di indagine (v. conf Cass. sez. 5^, 10/11/97, Signorelli). L'art. 354 c.p.p., che dispone in materia di sequestri effettuati ad iniziativa della p.g., non richiede, per l'esecuzione ed il permanere dell'acquisizione del corpo del reato o di cose a questo pertinenti, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all'indagato sia precedente o contestuale alla misura e ciò in virtù della funzione stessa di tale tipo di sequestro che può essere legittimamente eseguito indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica del fatto alla quale può pervenirsi in seguito, proprio in base alle ulteriori acquisizioni probatorie (v. conf. Cass, sez. 3^, 4/7/95, Giannetiempo). Ai fini del sequestro di che trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi, sicché l'eventuale mutamento, correzione o integrazione dell'individuazione delle norme di legge violate non comporta violazione del principio di correlazione fra quanto contestato e quanto eventualmente in seguito ritenuto (v. conf. Cass. Sez. 4^, 30/4/93), Bermen). In sede di convalida del sequestro probatorio il P.M. può motivare il relativo decreto facendo pure riferimento al verbale redatto dalla polizia giudiziaria che, essendo stato notificato allo interessato, può essere richiamato anche solo "per relationem" (v. conf. Cass. sez. 3^, 8/4/97, Ticchi e 21 /6/94, Lozicka). Essendo, il sequestro probatorio, un mezzo di ricerca della prova, per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (v. conf. Cass. sez. 3^, 29/9/99, Scesa;
sez. 4^, 29/1/98, Sarnataro e sez. 1^, 3/10/97, Attaniese).
Alla luce di tali principi deve affermarsi, anche sotto tale profilo, la legittimità del decreto di convalida del sequestro e dell'ordinanza di riesame, impugnati, essendo stato correttamente ritenuto che nei fatti oggetto di investigazione sia astrattamente ravvisabile il reato ipotizzato, dal momento che, dalle indagini allo stato esperite, sono emersi elementi tali da fare ragionevolmente sospettare che l'olio combustibile contenuto nelle cisterne in sequestro sarebbe stato consegnato a soggetti diversi dagli apparenti destinatari, senza i necessari documenti di accompagnamento, al fine di sottrarlo al pagamento della relativa "accisa".
Il Giudice del riesame ha dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e di averla trovata, allo stato, inidonea a sostenere l'assunto difensivo.
Qualora nel corso delle ulteriori indagini il quadro indiziarlo dovesse mutare, le parti potranno assumere le iniziative loro concesse dalla. legge per ottenere l'eventuale modifica o revoca del sequestro in esame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso proposto da UI IS avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza in data 12/4/02 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002