Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1347
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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Massime1

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350 del 1865, secondo il quale, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, riconduce alla mancata conferma delle riserve già iscritte, una presunzione di accettazione del conto, che ha natura relativa, ed è, quindi, superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto delle riserve. (Nella specie, la S. C., enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che un distacco temporale, anche di poche ore, tra la sottoscrizione del registro di contabilità generale e quella del conto finale, impedirebbe, come ritenuto dalla corte di merito, la possibilità di superare con una prova contraria la presunzione di accettazione).

Commentario1

  • 1La contabilità di cantiere nei lavori pubblici, riserve e diritti dell’appaltatoreAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 17 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1347
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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