Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350 del 1865, secondo il quale, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, riconduce alla mancata conferma delle riserve già iscritte, una presunzione di accettazione del conto, che ha natura relativa, ed è, quindi, superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto delle riserve. (Nella specie, la S. C., enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che un distacco temporale, anche di poche ore, tra la sottoscrizione del registro di contabilità generale e quella del conto finale, impedirebbe, come ritenuto dalla corte di merito, la possibilità di superare con una prova contraria la presunzione di accettazione).
Commentario • 1
- 1. La contabilità di cantiere nei lavori pubblici, riserve e diritti dell’appaltatoreAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 17 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
" Vincenzo CARBONE - Consigliere -
" Maria Gabriella LUCCIOLI "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
" Bruno SPAGNA MUSSO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FA IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI s.p.a., in concordato preventivo, in persona del legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Marzo 3, presso l'avv. Paolo Vaiano che la rappresenta e difende per procura speciale per atti notalo Riccardo Frascolla di Taranto del 7 giugno 1996, rep. n. 133715, ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 29 maggio 1995. Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 22 aprile 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;
sentito l'avv. S. Piccione, con delega, per la ricorrente;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 23 maggio 1984 il Ministero della protezione civile e la società Ing. TO AS hanno disciplinato i rapporti conseguenti alla concessione relativa alla progettazione e realizzazione di 150 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in Pozzuoli, località Monterusciello. Essendo insorta controversia tra le parti, con atto del 20 luglio 1989, la società ha adito il collegio arbitrale previsto nel disciplinare, chiedendo il risarcimento del danni e gli indennizzi derivanti dall'anomalo andamento del lavori, dai ritardi e dalle inadempienze dell'amministrazione, oggetto di riserve tempestivamente iscritte nel registro di contabilità per un importo complessivo di L.
5.803.391.376. La società ha anche chiesto l'annullamento delle penali per la ritardata consegna delle opere determinate in sede di collaudo in L. 1.044.868.731.
L'amministrazione ha eccepito che la società concessionaria era decaduta dal potere di chiedere compensi e indennizzi per aver sottoscritto il conto finale senza confermare le riserve formulate nella contabilità generale e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della penale per il ritardo nella consegna degli appartamenti..
Con sentenza arbitrale del 22-29 maggio 1992, il collegio ha innanzi tutto respinto l'eccezione di decadenza dalle riserve, ritenendo irrilevante la mancata conferma delle stesse all'atto della sottoscrizione dello stato finale, in quanto poco prima il concessionario aveva ribadito la sua volontà di coltivare le riserve, confermandole nel registro di contabilità generale. Quindi ha accolto parzialmente sia le domande della società che quella riconvenzionale del Ministero
La corte d'appello di Roma, adita con impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. da parte dell'amministrazione concedente ha invece ritenuta fondata l'eccezione di decadenza e pertanto ha annullato la sentenza arbitrale e ha rigettato le domande della società concessionaria. La corte territoriale ha ritenuto inaccettabile l'argomentazione utilizzata dal collegio arbitrale basata sul rilievo che la sottoscrizione del conto finale (senza conferma delle riserve) era coeva alla sottoscrizione del registro di contabilità generale (nel quale le riserve stesse erano state invece iscritte) affermando che: 1) il rapporto temporale tra le due sottoscrizioni non escludeva la mancanza di contestualità tra "mancata conferma" delle riserve e iscrizione delle stesse nel due distinti atti (conto finale e registro di contabilità generale), mentre la circostanze che le due sottoscrizioni possano essere state apposte anche a distanza di poche ore non sarebbe incompatibile con una volontà dell'impresa di rinunciare alle riserve già iscritte;
2) il regime delle decadenze di cui si tratta ha natura "formale" e sarebbe quindi insuperabile il fatto oggettivo della mancata conferma delle riserve nel conto finale. Ha aggiunto la corte territoriale che sarebbe del tutto normale che le riserve iscritte nel registro di contabilità possano essere successivamente rinunciate all'atto della sottoscrizione del conto finale.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati con memoria, la società AS. Resiste con controricorso l'amministrazione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 64, ult. comma del r.d. 1350 del 1895, degli artt. 346 e 364 legge n. 22248 del 1865, dell'art. 1375 c.c. e 14 delle disp. prel al c.c., la ricorrente afferma che la norma del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione del lavori pubblici è legittima solo se viene interpretata in conformità con la finalità a tale regolamento assegnata dagli artt. 246 e 364 della legge 2248 del 1865, allegato F, che è quella di assicurare la costante e tempestiva evidenza della spesa relativa ai lavori appaltati. Una volta soddisfatta tale esigenza e quindi raggiuntolo scopo della norma, non sarebbe più giustificata una applicazione in danno di uno del contraenti. D'altra parte la e decadenza di cui si tratta, come mostra di ritenere la stessa corte territoriale nell'esporre il primo argomento sul quale ha basato le proprie conclusioni, sarebbe conseguenza della presunzione di abbandono delle pretese, ma tale presunzione è superabile dalla constatazione che dal complessivo comportamento dell'appaltatore, da interpretare alla stregua del principio di buona fede, si desume l'assenza di una volontà di rinuncia. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nella parte in cui apoditticamente e in via meramente ipotetica afferma che le sottoscrizioni del conto finale e della contabilità generale sarebbero coeve ma non contestuali, sostiene che la corte non avrebbe compiuto alcun accertamento di fatto idoneo a superare l'affermazione, peraltro pacifica della contestualità delle due sottoscrizioni, e comunque non avrebbe indicato le ragioni di un tale giudizio di fatto. Inoltre il giudizio sarebbe stato formulato in modo del tutto ipotetico.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 64, 3^ comma, r.d. 25 maggio 1895 n. 350, prevede che se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine fissatogli o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità "il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato". Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, con specifico riferimento alla fattispecie della mancata sottoscrizione (Cass. n. 10949 del 1994) la norma si limita a prevedere una presunzione di accettazione del conto che ha natura relativa ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettare il conto finale. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche con riguardo alla fattispecie della mancata conferma delle riserve già iscritte nel registro di contabilità, in quanto ne la lettera ne la ratio della norma regolamentare consente di distingue tale ipotesi da quella della mancata sottoscrizione del conto finale.
Ne deriva che non può condividersi l'affermazione della corte territoriale secondo cui il fatto oggettivo della mancata conferma delle riserve nel conto finale, per la natura "formale" della disciplina dì cui si tratta, sarebbe "insuperabile", se, come sembra logico, tale espressione deve intendersi nel senso che la presunzione di accettazione del conto finale non potrebbe essere superata dalla prova di una volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto delle riserve già iscritte.
Peraltro la stessa corte territoriale, con autonoma ratio decidendi, oggetto di espressa censura del ricorrente, si è fatta anche carico del problema dell'accertamento di una volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia e ha affermato che tale prova sarebbe fornita solo da una perfetta contestualità della sottoscrizione del registro di contabilità generale e del conto finale, perché in tal caso sarebbe plausibile ritenere che la mancata conferma delle riserve nel conto finale sia frutto di una svista e non di una volontà abdicativa. Viceversa un distacco temporale, anche solo di poche ore, tra le due sottoscrizioni sarebbe inidonea a superare la presunzione di accettazione.
Ora tale argomentazione non appare idonea a sorreggere l'accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione. Infattì, già sul piano astratto, non sembra logico affermare che la semplice differenza di poche ore intercorsa tra la sottoscrizione del registro di contabilità e la sottoscrizione (senza riserve) del conto finale è di per sè, e cioè indipendentemente da altre circostanze, compatibile con la presunzione di rinuncia delle riserve non confermate. Inoltre la corte non ha accertato in punto dì fatto la non contestualità delle due sottoscrizioni, ma si è limitata a prospettare due ipotesi fattuali (contestualità e non contestualità delle sottoscrizioni) alternative dalle quali avrebbero potuto discendere opposte conseguenze rispetto all'eccezione di decadenza. In conclusioni il ricorso deve essere accolto e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999