Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT O 4 L A 7 L IC 3 O L B B E , B 1 E U 9 N 9 1 O - I E 1 Z C 1 A - A R 1 ORT01 0 6 7 /0 1 T P 2 S I . I L G D E IN NOME DEL POPOLO ITALL NO 9 E R 3 C A I E D D 6 E 4 U I T Oggetto . N G T INDENNITA E T S E R COMPENSATIVA IN E SEZIONE PRIMA CIVILE N A . AGRICOLTURA: T S ENTE PASSIVAMENTE I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGITIMATO R.G.N. 8090/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 2182 Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Rep. - Consigliere Dott. Laura MILANI Ud. 27/10/2000 SALVAGO - Rel. Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COP ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: 11 25 GEN 2001 DIRIENZO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMIL CANCELLIERE VIA DI RIPETTA 157, presso l'avvocato LUCCHESE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA;
intimata avversO la sentenza n. 1761/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 18/07/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1978 udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore 1 SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucchese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 18 luglio 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui IC N- ZO aveva chiesto alla regione PU il pagamento dell'indennità compensativa di cui alle leggi reg.15/1978 e 29/1982, oltrecchè del Reg.CEE 797/1985: pur dichiarando, infatti, che egli avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudice ha ritenuto che disposto dalla legge il trasferimento della relativa funzione dalla regione PU alla Comu- nità montana, il potere-dovere di concedere la chiesta indennità spettava a quest'ultima amministrazione con conseguente difetto di legittimazione passiva della Re- gione, peraltro rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza il DI ha proposto ricorso affidato ad un motivo. La regione PU non si è costituita. Motivi della decisione Con il ricorso proposto IC DI, denun- ciando violazione degli art.22 della legge reg. PU 15 del 1978 e 4 della legge reg. PU 29 del 1982, si duole che il Giudice di pace abbia dichiarato il difet- to di legittimazione passiva della Regione PU a concedergli la chiesta indennità compensativa perché la relativa funzione sarebbe stata delegata alle Comunità montane, senza considerare: a) che proprio alla Regione la legge aveva conservato specifiche prerogative, quali la trasmissione alla stessa degli elenchi dei benficia- ri nonché il dovere di accreditare i fondi occorrenti per l'espletamento della delega;
b) che era la stessa legge a stabilire che gli atti posti in essere dalle Comunità generano obbligazioni in capo alla Regio- ne, peraltro tenuta al reperimento dei relativi fondi;
c) che oltre al finanziamento quest'ultimo ente conserva attribuzioni proprie, quali il potere di diffidare l'ente delegato, di revocare la delega e perfino di so- stituirsi ad esso;
d) che d'altra parte nessuna respon- sabilità è ravvisabile a carico delle Comunità montane se non nel caso che abbiano regolarmente ricevuto l'accreditamento e ciò malgrado fatto trascorrere inu- tilmente in termine assegnato dalla legge per il paga- mento dell'indennizzo. 3 Il ricorso è inammissibile. Il giudice di pace, muovendo dalla premessa che la legge reg. PU 29 del 1982 abbia delegato alle Comu- nità TA (art.1) le funzioni concernenti la conces- sione dell'indennità compensativa di cui all'art. 20 della precedente legge reg.15 del 1978, già devolute da questo provvedimento legislativo alla stessa Regione PU, e che dunque, per effetto della delegazione am- ministrativa intersoggettiva disposta dal legislatore regionale, le relative attribuzioni in merito all'indennità in questione siano state trasferite alle menzionate Comunità, ha dichiarato la carenza di legit- timazione passiva dell'ente regionale convenuto contro il quale era stata proposta dal ricorrente una domanda "per l'adempimento di una obbligazione di pagamento di cui non era gravato"; ed ha ritenuto che "il difetto di legittimazione passiva è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo". In realtà dette affermazioni sono erronee perché la individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità compensativa in esame e, come tale abi- litato a resistere alla domanda proposta dal soggetto cui essa è attribuita dalla legge reg.15/1978 attiene alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio so- stanziale controverso (sent. 3044/1983; 53/1981) e non 4 alla legittimazione ad causam -intesa come il diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di me- rito, favorevole contraria-; per cui la relativa que- stione essendo soggetta a tutte le limitazioni e le preclusioni previste dalle norme processuali, poteva essere esaminata dal giudice di pace soltanto se propo- sta dalla Regione PU convenuta mediante apposita eccezione;
e non era rilevabile di ufficio. E tuttavia, la violazione del principio della cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non deter- mina nullità assoluta della sentenza, ma vizio denun- ciabile con i normali mezzi di impugnazione, che, inve- ce il DI non ha ritenuto di fare valere con il ricorso;
con il quale, invece, ha dedotto violazione delle ricordate norme regionali sostenendo che pur dopo la delegazione amministrativa di cui si è detto la re- gione PU aveva conservato poteri e prerogative tali da non perdere la titolarità passiva del rapporto ob- bligatorio inerente alla corresponsione dell'indennità compensativa, attribuitale dagli art.20 e segg. della legge reg. PU 15/1978. Ed ha ridotto altresì espres- samente la domanda nei limiti di cui al secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ., che colloca la relativa sentenza del giudice di pace nell'ambito dell'equità necessaria, rendendola in base al disposto del succes- 5 sivo art. 339, 2° comma soltanto ricorribile per cassa- zione. Sennonchè questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per Cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai nu- meri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per viola- zioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge pro- cessuale, restando escluse le altre violazioni di leg- ge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per Cassa- zione (in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nullità della sentenza attinente alla sua mo- tivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perples- se, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio deci- dendi" (Cass.sez.un.15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 n.4384; 20 marzo 1999 n.2599). Nel caso concreto, invece, il ricorrente ha impu- gnato la sentenza del giudice di pace non già per alcu- na delle violazioni appena indicate, bensì per quella dell'art. 22 della legge reg. PU 15/78 e dell'art.4 della successiva legge reg. 29/82, che non sono norme 6 di rango costituzionale e neppure introducono o recepi- scono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle il conseguimentodomande proposte per dell'indennità compensativa e per la relativa liquida- zione nonché a disporre la delegazione amministrativa di cui si è detto a favore delle Comunità montane: e, quindi, denuncia inammissibilmente un errore in iudi- cando consistito nel ritenere trasferito a questi ulti- mi enti la titolarità passiva del rapporto obbligatorio concernente il pagamento dell'indennità sudetta a favo- re dei soggetti beneficiari. Per cui non essendo stato dedotto il vizio di cui all'art. 112 cod.proc.civ. -il solo che poteva essere ragionevolmente denunciato in questa sede- il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamen- to delle spese processuali in quanto la Regione Pu- glia, nei cui confronti l'esito della lite è stato favo- revole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo ReceniAlf1980 Salvatore Salvago 7 CORTE SUPREMA DHCASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cappelleria 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Luise Taninedi IL CAR finize Taminia Luisa Passinetti O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 I O - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C 2 I S I . D L G U E 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R ( E A * t "