Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di falso, il concorso nel reato, che esclude la punibilità della diversa ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 cod. pen. (uso di atto falso), deve configurarsi in termini di concreta punibilità. Ne consegue che, se la falsificazione è stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. pen., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 cod. pen. (fattispecie relativa alla contraffazione dei dati anagrafici su un passaporto di paese straniero e su un visto di ingresso in Italia, esibiti alla frontiera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2005, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1094
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047337/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) HUQI SURE, N. IL 30/03/1967;
avverso SENTENZA del 12/11/2004 G.I.P. TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 12/11/2004, il G.U.P. del Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio del cittadino albanese Huqi Sure in ordine ai reati di falso materiale ex art. 477 cod. pen. e uso di atto falso ex art. 489 cod. pen. (in riferimento ad un passaporto albanese ed al visto di ingresso in Italia, contraffatti nei dati anagrafici del titolare nonché nella data di rilascio e di scadenza del visto), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'indagato perché non punibile ai sensi dell'art. 10 cod. pen. (facendo difetto la richiesta del Ministro della giustizia);
trattandosi di falsi documenti relativi proprio alla persona dell'indagato, invero, ha ritenuto legittimo desumere che questi abbia concorso, quanto meno moralmente, alla falsificazione - donde il difetto del presupposto (non partecipazione nella falsità) indicato nell'art. 489 cod. pen., comma 1 - e, ancora, dal fatto che l'Oqi, non residente in Italia, è stato colto in possesso dei documenti contraffatti proprio mentre, proveniente dal suo paese, tentava di varcare la frontiera italiana, ha ritenuto potersi desumere che il reato di falso sia stato commesso all'estero. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ricorre per Cassazione, deducendo "illogicità del ragionamento deduttivo del G.U.P. che suppone, senza prova o indizio alcuno, che l'indagato abbia materialmente operato la falsificazione trattandosi di falsi documenti relativi proprio alla persona del predetto" e quando risulterebbe certamente provato, comunque, l'uso dell'atto falso al momento dell'ingresso in Italia. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Quanto alla materiale falsificazione dei documenti, infatti, non può dirsi viziata da manifesta illogicità la valorizzazione della circostanza della disponibilità degli stessi in capo all'indagato, non residente in Italia e proveniente dall'Albania, all'atto di ingresso alla frontiera;
in difetto di elementi significativi di una falsificazione operata in Italia "a ridosso" di tale ingresso, infatti, la disponibilità dei documenti falsi in capo a soggetto prima di quel momento in territorio albanese, giustifica razionalmente il convincimento del giudice che l'intervento manipolatorio sia avvenuto comunque all'estero, donde la legittima applicazione della causa di non punibilità ex art. 10 cod. proc. pen. in difetto della richiesta del Ministro di Giustizia.
Il ricorso deve dirsi fondato, viceversa, quanto alla motivazione della pronuncia di proscioglimento dall'addebito di uso dell'atto falso.
Ed invero, sul presupposto in fatto puntualmente contestato e riconosciuto dallo stesso giudice, che l'uso dei documenti contraffatti è avvenuto in Italia attraverso l'esibizione degli stessi alle autorità di frontiera, decisamente si discosta da un percorso logico il desumere, dalla circostanza che si tratta di documenti "relativi proprio alla persona dell'indagato", che questi avrebbe concorso, "quanto meno moralmente", alla contraffazione (commessa all'estero), atteso che il fatto di avere conseguito un beneficio non è ex se dimostrativo di una partecipazione, del beneficiario del falso, non soltanto materiale ma neppure morale nell'esecuzione nelle specifiche forme dell'istigazione o determinazione - rispettivamente rafforzando o facendo insorgere l'altrui proposito criminoso - uniche apprezzabili a qualificare la figura del partecipe;
e, ciò, peraltro, ricordato che, secondo principio del giudice di legittimità, il concorso nella falsità che esclude la responsabilità in ordine all'art. 489 cod. pen. deve consistere in un concorso punibile, sicché, quando ciò non sia per essere stata la falsificazione commessa all'estero e faccia difetto la richiesta del Ministro della Giustizia (come è stato nella specie ritenuto), il falsificatore risponde del reato in esame (Cass. Sez. 5^, 05/04/2004 n. 21651, P.G. in proc. Hideni;
Cass. Sez. 2^, 29/01/1972 n. 531, Zormosa), identicamente alle ipotesi in cui il concorso nella falsificazione non sia punibile per amnistia o prescrizione (Cass. 31 dicembre 1969, n. 1622, Turcato). La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al reato di cui all'art. 489 cod. pen., con rinvio al Tribunale di Bari (ufficio del G.I.P.) per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 489 cod. pen., con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2006