Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 21651
CASS
Sentenza 5 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cdo. pen.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 21651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21651
    Data del deposito : 5 aprile 2004

    Testo completo