Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cdo. pen.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 21651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21651 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 572
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 040531/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) NI HM, N. IL 01/02/1973;
avverso SENTENZA del 26/10/2001 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, per l'annullamento con rinvio;
Con sentenza 26 ottobre 2001 il GUP presso il Tribunale di Roma pronunciando a mente degli artt. 459, co. 3, e 129 c.p.p. ha assolto NI AS dal reato di cui all'art. 489 perché il fatto non sussiste. La NI era indagata per aver fatto uso di un documento "Travel Document" rilasciato dalla Repubblica Federale Tedesca, alterato mediante sostituzione della fotografia originaria. Ha ritenuto il giudice di merito che la NI avesse concorso nella falsificazione, sì che non era applicabile l'art. 489 che punisce la condotta di chi "fa uso di un atto falso" a condizione che non abbia concorso nella falsità. Ha aggiunto che era irrilevante che il concorso nella falsificazione non fosse punibile perché commesso all'estero, per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 c.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Roma richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale vi è concorso nella falsità soltanto quando il concorso sia punibile. Quando il concorso non sia punibile per amnistia, prescrizione o perché il reato è stato commesso all'estero e non vi è la richiesta del Ministro della Giustizia, sussiste la punibilità. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che sussiste il reato in esame quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, ma il falsificatore ha fatto uso dell'atto nello Stato (Cass. pen., 16 aprile 1971, in Giust. pen., 1972, 2^, 697; Cass. pen., sez. 2^, 29 gennaio 1972, n. 531, Zormoza). Allo stesso modo si è affermato che sussiste la punibilità quando il concorso nella falsificazione non è punibile per amnistia o prescrizione (Cass. 31 dicembre 1969, n. 1622, Turcato).
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004