Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
025 2 0 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Distanza tra costruzio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 19958/1998. SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 5189 composta da: Rep. 803 Presidente Udienza 21 novembre 2000 BALDASSARRE Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZION Giandonato NAPOLETANO Consigliere UFFICIO COPIE Consigliere relatore Carlo CIOFFI Richiesta cópia studio Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Umberto GOLDONI per diritti L. Francesco Paolo FIORE Consigliere il 21 FEB. 2001 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIER. SENTENZA sul ricorso proposto da: US ME TI, erede di PU AR, elettivamente do- miciliato in Agrigento, Salita Damareta n. 7 presso l'avv. Gerlando Lentini, che lo difende, come da procura in atti;
ricorrente - 4
contro
AR, elettivamente domiciliato in Agrigento, via Luigi Sturzo n. 77, presso l'avv. Antonio Baldacchino, che lo difende, come da procura in atti;
- controricorrente -
309 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1261 del 20 LIRE 1500 marzo 1998; CANCELLERIA 1885/00 0292106 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda di AR PU, che aveva chiesto condanna di An- gelo LL, proprietario nel comune di San Leone di un fondo confinante con il suo, alla demolizione del forno e sovrastante pensilina da lui costruiti a distanza inferiore a quella stabilita dalle leggi vigenti. : Il Tribunale ha in particolare rilevato che il regolamento comu- nale edilizio vigente si limita a prescrivere la distanza minima (nel caso di specie dieci metri) tra edifici frontistanti, non anche quella tra le costruzioni e il confine, con la conseguenza che, rispettando la detta distanza da edifici preesistenti, la costruzione sul confine è consentita;
che AR PU aveva in prevenzione costruito sul suo fondo un villino a distanza di oltre b dieci metri dal confine della sua proprietà con quella di EL LL, e la costruzione di quest'ultimo, anche se fosse stata realizzata sul confine, era dunque, sotto il profilo denunziato, conforme a legge. IL Tribunale ha peraltro rilevato che identiche considerazioni e conclusione valgono anche se fossero applicabili nella specie (come sembra voler ritenere, per le ragioni nel dettaglio esposte) le norme in materia di di- stanze tra costruzioni del codice civile. 2 TI ME, erede di AR PU nelle more de- ceduta, ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. EL LL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente afferma che il forno costruito da EL LL, giusta quanto emerge dalla sua comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello, non è sul confine, come affermato dal Tribunale, ma distante da esso un metro;
e sostiene che "la circostanza ha portato il giudicate a considerare la fattispecie in maniera diversa da quella effettivamente esistente". La censura è inammissibile, perché il ricorrente non illustra quale rilievo possa avere la circostanza da lui evidenziata, considerata la ra- gione del decidere che il Tribunale ha chiaramente esposto nella sua senten- za, e che non viene specificamente censurata. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale non ha tenuto conto del principio, affermato da questa Corte, a termini del quale в il preveniente che abbia scelto, tra le diverse possibilità offerte dalla legge, di realizzare la sua costruzione alla distanza minima consentita dal confine, non può successivamente porre un corpo di fabbrica antistante alla costru- zione già realizzata, modificando così la scelta ordinariamente effettuata;
e denunzia violazione degli art. 873 ed 875 cod. civ. La censura è inammissibile. Non si vede invero qual rilievo ab- bia nel caso di specie il principio ricordato, dal momento che preveniente è il ricorrente. 3 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA: Registrato in date PR. 2004 versale €145.4% E L B L (Ouro CENTO VARVANTACINGVE/44 004 p. Il Dirigente Area Se A (Dott.ssa Maria Grazia D O M Il Responsabile Servizio Anti uceni O Con il terzo motivo di ricorso TI ME afferma che (Dr. M.RACCICH R il Tribunale non ha considerato la presenza del muro di contenimento esi- stente sul confine tra i due fondi, che sono a dislivello;
sostiene che tale mu- ro è da considerarsi costruzione, e che rispetto ad esso quella realizzata da EL LL non è a distanza di legge. Anche questa censura è inammissibile, perché non risulta che il 20000 ricorrente abbia sottoposto il sillogismo che con essa è stato sviluppato 1 270000 all'esame e alla valutazione del giudice di appello, che non ne fa cenno nella вост 6,00% sua sentenza. La censura è poi comunque infondata, poiché la presenza di un muro di contenimento sul confine tra due fondi a dislivello non può essere qualificata come "costruzione" ai fini dell'applicazione delle norme sulle di- stanze: vedi Cassazione civile sez. II, 21 maggio 1997, n. 4541; Cassazione civile sez. II, 11 luglio 1995, n. 7594; Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 1994, n. 1467). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna TI ME a rifondere ad EL LL le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 124.000 oltre lire 1.500.000 per onorari. Roma, 21 novembre 2000 1 I Il presidente 0 V 0 2 d . L'estensore (Vincenzo Baldassarre) B E Vinceps Bild E L F L (Carlo Cioffi)Chow E 1 T 2 R A At C * L I IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 4