Sentenza 6 maggio 2002
Massime • 2
La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare le indagini peritali; la motivazione del diniego della nomina del consulente tecnico d'ufficio può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice del merito.
La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
Commentari • 9
- 1. Imposta di successione in campohttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5277 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5277 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27474/2014 R.G. proposto da: MARTINELLI SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. GIUSEPPE TINELLI in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 35813 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 22/11/2021), n.35813 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16237/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – …
Leggi di più… - 4. Assunzione dei debiti tributari ereditari e successioneAggiornamento A Cura Di Alma Chiettini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 6 aprile 2022
- 5. La delazione, che segue l'apertura della successione, non è sufficiente per acquistare la qualità di eredeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 febbraio 2022
ll diritto dei chiamati di accettare l'eredità si prescrive nel termine di dieci anni decorrenti dalla data dell'apertura della successione. Nel caso in cui in tale periodo per il recupero del credito vantato nei confronti di un soggetto defunto, il creditore agisce in giudizio nei confronti dei pretesi eredi, su chi incombe l'onere di fornire la prova circa l'assunzione della qualità di eredi da parte dei convenuti? Sulla questione segnaliamo un importante e recente decisione del Tribunale di Forlì (sentenza n. 32 del 13 gennaio 2022). IL CASO: Una ditta individuale stipulava con una banca un contratto di mutuo chirografario e un contratto di conto corrente. Per le obbligazioni assunte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2002, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AN BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
LATINA 57/1, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RAIMONDO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA ET, unica erede di RA NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato
ENRICO GUIDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EL ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 694/00 della Corte d'Appello di ROMA,
depositata il 01/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato RAIMONDO Carmelo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GUIDI Enrico, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
RA NA conveniva in giudizio EL GI NO
rivendicando la sua esclusiva proprietà sull'unità immobiliare contraddistinta al NCEU di Roma al foglio 488, part. 54 sub 29,
partita 51244. L'attrice Chiedeva dichiararsi l'illegittimità del possesso di tale bene da parte del convenuto con la condanna di questi al rilascio ed al risarcimento dei danni. La RA assumeva che con atto notarile del 12/4/1945 si era proceduto alla divisione tra essa attrice ed il fratello RA MA dei fabbricati di comune proprietà siti in Roma (via Quattro Fontane - via Nazionale)
e che a lei era stata attribuita l'unità immobiliare al secondo piano dopo l'ammezzato (p. 111), come sopra indicata catastalmente,
mentre al fratello era stata assegnata quella adiacente identificata dalla partita 51245, foglio 488, part. 54 sub 18. Aggiungeva
l'istante che le due unità erano state rese comunicanti per una più
vantaggiosa utilizzazione locativa e che in data 19/4/1974 il fratello aveva venduto al EL entrambe le dette unità ivi compresa quella (la subalterna 29) di essa RA.
Il convenuto, costituitosi, contestava quanto assunto dall'attrice e citava in giudizio di garanzia ex articolo 1485 c.c.
TH TH, erede del proprio dante causa, la quale rimaneva contumace.
Con sentenza 7214/95 l'adito tribunale di Roma, affermato che l'unità rivendicata era di proprietà dell'attrice, dichiarava inefficace nei confronti della RA l'atto di vendita da RA
MA al EL e condannava il convenuto al rilascio dell'immobile. Il giudice di primo grado rigettava la domanda di risarcimento danni e dichiarava la nullità dell'atto di citazione in garanzia.
Avverso la detta sentenza il EL proponeva appello al quale resisteva la RA.
Il giudizio di gravame era interrotto per la morte della appellata TH e proseguito in riassunzione nei confronti dell'erede ER AH il quale non si costituiva.
La corte di appello di Roma, con sentenza 1/3/2000, rigettava il gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede: che nella esaustiva relazione del c.t.u. era stata ricostruita, sulla base di documenti notarili e catastali, la vicenda degli immobili a partire dall'atto di divisione del 12/7/1945 con il quale era stata assegnata a RA NA l'unità immobiliare distinta in catasto dalla subalterna 29 della particella 54 del foglio 488 del NCEU di
Roma; che tale unità immobiliare originariamente faceva parte di un appartamento di più ampia estensione dal quale erano derivate per distacco le due limitrofe unità che, individuate come sub 18 e sub
29, erano state distribuite la prima a RA MA e la seconda alla sorella NA;
che le due unità non erano state separatamente accatastate ed erano state di fatto unificate mediante l'eliminazione di una parete divisoria;
che una terza unità sullo stesso piano era stata venduta a tale signora AL ed erroneamente indicata come distinta alla subalterna 18, mentre la subalterna 19
era stata sempre erroneamente identificata con l'unità immobiliare venduta al EL con l'atto 19/4/1974; che la subalterna 19
corrispondeva invece all'unità venduta alla AL mentre al
EL era stato venduto da RA MA l'appartamento,
indicato come sub 19, di fatto unificato e comprendente le subalterne
18 e 29, quest'ultima di proprietà di RA NA;
che le dette conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. erano logicamente corrette per cui era immune da censure la sentenza del tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita relativamente alla subalterna 29; che la tesi del EL. secondo cui era intervenuta usucapione in favore di RA MA, era infondata e non dimostrata. che, peraltro, il decorso del termine necessario anche ex articolo 1159 c.c. era stato interrotto con l'atto di citazione notificato al EL il 15/3/1979, che andava respinto anche l'appello in ordine alla garanzia ex articolo 1485 c.c.; che TH
TH AR, erede del venditore, era deceduta ed il giudizio era stato riassunto nei confronti del preteso erede della stessa ER
AH il quale non si era costituito;
che era stata ordinata la produzione del testamento olografo pubblicato da un notaio di Monaco
il 23/3/1994; che non si era a conoscenza della rinuncia o meno da parte del ER AH alla disposizione testamentaria a titolo universale;
che inoltre ostava al riconoscimento della legittimazione del chiamato in causa, rimasto contumace, il fatto che il documento prodotto non era l'originale della scheda testamentaria ma la copia autentica legalizzata dell'atto notarile di pubblicazione del testamento stesso.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è
stata chiesta da EL GI NO con ricorso affidato a sette motivi. RA AN, quale unica erede di RA
NA, ha resistito con controricorso. ER AH non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, relativa all'inammissibilità del controricorso per non aver la controricorrente RA AN - qualificatasi unica erede di RA NA parte originaria del giudizio di merito -
dimostrato tale qualità.
L'eccezione è fondata atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, colui che propone ricorso per cassazione (come chi lo contraddice) asserendo di essere divenuto erede di una delle parti dopo la pronuncia della sentenza impugnata,
è tenuto - a pena di inammissibilità del ricorso medesimo (o del controricorso) - a provare, mediante apposita documentazione, sia il decesso della parte originaria del giudizio sia la qualità di erede di questa parte costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex articolo 110 c.p.c. e, quindi, alla proposizione dell'impugnazione (o a resistere al ricorso) a proprio nome: in assenza di tale prova resta ingiustificata la legittimazione ad agire o a contraddire nel giudizio (sentenze 26/1/2002 n. 1114;
21/3/2000 n. 3299; 4/2/1997 n. 10022).
Nella specie la resistente RA AN non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente non avendo fornito alcuna dimostrazione del decesso di RA NA e dell'asserita qualità di erede della medesima: nessuna documentazione è stata prodotta al riguardo (certificato di morte, denuncia di successione,
atto notorio).
Il controricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Con i primi sei motivi di ricorso EL GI NO
denuncia "violazione dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'articolo 100 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio".
Con i detti motivi - relativi al rapporto tra il ricorrente e la
RA - il EL deduce rispettivamente che:
- la corte di appello si è limitata a ripetere l'iter del tribunale senza nulla aggiungere e senza esaminare i motivi di gravame relativi: a) allo "svarione" del catasto peraltro irrilevante atteso il valore probatorio sussidiario delle risultanze catastali,
incombendo sull'attore l'onere di fornire la dimostrazione del titolo posto a base del rivendicato diritto di proprietà; b) al riferimento esclusivo al contenuto della nota di trascrizione ai fini della opponibilità ai terzi di un determinato atto;
e) alla mancata produzione della nota di trascrizione (primo motivo);
- il bene oggetto di rivendicazione andava individuato con riferimento ai confini indicati nel titolo esibito dall'attore e non ai dati catastali e, comunque, che l'indagine espletata dal c.t.u.
comportava il rigetto della domanda della RA per essere stato accertato: a) che la planimetria allegata all'atto di divisione dei fratelli RA non poteva "essere presa in considerazione ai fini dell'indagine"; b) che l'atto di divisione non conteneva "il numero dei vani dell'appartamento" assegnato alla RA;
c) che la numerazione degli interni era cambiata (secondo motivo);
- dagli atti di causa non emerge alcun elemento a conferma dell'asserzione della RA circa la unificazione dei due appartamenti con eliminazione di una parete divisoria (tanto che al riguardo era stata chiesta una c.t.u.) e che sul punto nessun accertamento è stato effettuato dal c.t.u. come esso ricorrente,
dopo il deposito della relazione peritale, aveva segnalato con rilievi non esaminati dalla corte di appello (terzo motivo);
- la corte di merito non ha dato una risposta alla richiesta di rinnovo della c.t.u. e non ha esaminato le numerose ed articolate critiche all'elaborato peritale mosse da esso ricorrente con la comparsa conclusionale relative, tra l'altro, all'erroneo frazionamento effettuato di ufficio dal catasto, senza l'intervento delle parti, in modo illegittimo perché in violazione dell'articolo
57 bis del R.D. 8/10/1931 n. 1572 e di quanto disposto dal n. 4
dell'articolo 1350 c.c. (quarto motivo);
- i giudici del merito non si sono resi conto che la c.t.u.
contiene mere petizioni di principio essenzialmente catastali senza alcun accenno ad accertamenti di natura ipotecaria e ciò malgrado la produzione da parte di esso EL di una relazione tecnica giurata relativa, tra l'altro, alle risultanze catastali degli atti notarili concernenti i rapporti di finanziamento tra esso ricorrente e l'Istituto Italiano di Credito Fondiario con conseguenti iscrizioni ipotecarie sul bene in questione: la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta al riguardo o, quanto meno, disporre una nuova c.t.u. come formalmente richiesto (quinto motivo);
- la corte di appello non ha ritenuto provato l'acquisto per usucapione del bene in questione, a favore del dante causa di esso ricorrente, ignorando le risultanze delle acquisite prove testimoniali e documentali (sesto motivo La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione -
possono essere esaminate congiuntamente in quanto, connesse ed interdipendenti. si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione delle stesse norme di diritto, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla relazione del c.t.u., alle deposizioni dei testi escussi ed ai documenti acquisiti) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è
censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è
sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè
per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è
tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati,
siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente,
soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è
stata oggetto.
Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con ineccepibile apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie concernenti la relazione del c.t.u. (definita corretta ed esaustiva) ed i documenti
(notarili e catastali) a tale relazione allegati, ha coerentemente ritenuto - sulla base di fatti qualificanti - di dover confermare la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarato che effettivamente al EL GI era stato venduto da RA
MA, con atto notarile 19/4/1974, un immobile comprendente anche l'appartamento di proprietà di RA NA in virtù dell'atto di divisione del 12/7/1945 relativo ai beni in comproprietà tra i due RA. La corte di merito ha al riguardo reputato esaustiva e logicamente corretta la ricostruzione delle vicende degli immobili in questione a decorrere dal citato atto di divisione del 1945.
La corte territoriale è quindi pervenuta alle conclusioni criticate dal ricorrente con la censura in esame attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa con particolare riferimento alla relazione del c.t.u. e degli allegati documenti.
Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni,
circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della RA, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del EL.
Le censure e critiche concernenti l'asserito errato esame sia della relazione peritale sia delle osservazioni e dei rilievi a tale relazione non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare la relazione del c.t.u.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non)
esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative -
l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa,
insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato,
onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia
è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì
da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune isolate parti - il ragionamento seguito dal consulente che si porrebbe in contrasto con quanto affermato nell'impugnata decisione. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.
Sotto altro aspetto le censure del EL - con le quali in sostanza si sostiene che il giudice di appello avrebbe commesso errori nel ricostruire i fatti di causa - sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999
28/11/1998 n. 12089).
Parimenti infondate solo le critiche (di cui in particolare al primo motivo di ricorso) concernenti i lamentati vizi della sentenza impugnata per gli errori di diritto e di motivazione che la corte di merito avrebbe commesso nel confermare e ripetere l'iter logico seguito dal tribunale omettendo di esaminare i motivi di appello relativi allo "svarione" del catasto, all'onere dell'attore di provare la sussistenza di un valido titolo da porre a base del diritto di proprietà rivendicato, alla necessità di tener conto della nota di trascrizione.
In proposito è appena il caso di rilevare che la corte territoriale, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito dal c.t.u. e la coerenza delle esaustive conclusioni riportate nella relazione peritale, ha implicitamente esaminato e ritenuto infondati i detti motivi di gravame del EL sottintendendo una valutazione negativa delle censure e critiche mosse dal ricorrente.
Il giudice del merito non è infatti tenuto ad esaminare tutte le argomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli dimostri che ne abbia valutato la consistenza anche se non le ha conclusivamente condivise. La corte distrettuale,
richiamandosi alla relazione peritale del c.t.u., ha quindi chiaramente disatteso le diverse tesi del EL.
Bisogna infine segnalare che la doglianza del ricorrente circa l'omesso accoglimento della dedotta richiesta di rinnovo della c.t.u.
è inconsistente atteso che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte (tra le ultime, sentenza 6/4/2001 n. 5142), la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio così come il mancato esercizio)
di tale potere non è censurabile in sede di legittimità.
Peraltro la motivazione del diniego della nomina del c.t.u. può
essere anche implicita - come appunto nel caso in esame - dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente considerato (in tali sensi.
sentenze 4/2/1999 n. 996, 19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777).
Occorre poi osservare che nella specie sin dall'inizio della controversia il contrasto tra le parti in ordine all'azione di rivendicazione esercitata dalla RA ha avuto ad oggetto essenzialmente le questioni relative all'individuazione dei beni immobili assegnati alla resistente con l'atto di divisione del
12/4/1945 e di quelli alienati al EL da RA MA con contratto del 19/4/1974, nonché all'eventuale parziale coincidenza tra alcune di tali unità immobiliari (più precisamente all'inclusione o meno nell'oggetto del detto contratto di compravendita di un appartamento attribuito alla rivendicante con il citato atto di divisione).
Da ciò - in applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte - l'attenuazione nel caso in esame del rigore dell'onere della prova a carico dell'attore in rivendicazione sia per aver il convenuto dedotto come eccezione l'acquisto per usucapione della proprietà del bene in questione da parte del proprio dante causa in epoca successiva all'atto di divisione del 12/4/1945, sia per la non contestata appartenenza del bene al comune dante causa dei fratelli
MA e NA RA comproprietari (sino al 1945) dell'intero fabbricato ove è ubicato l'appartamento in questione (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 28/6/9000 n. 8806; 4/2/2000 n.
122505/1/2000 n. 1250).
Va infine evidenziato - con riferimento alle censure di cui al sesto motivo di ricorso - che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo al possesso
"ad usucapionem" manifestato nei suoi elementi costitutivi, alla rilevanza delle prove, alla validità ed alla univocità degli elementi probatori raccolti circa il possesso idoneo ai fini dell'Usucapione, al decorso ed alla determinazione del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
La corte di appello - con incensurabile apprezzamento di merito
- ha ritenuto del tutto sfornita di prova la tesi del EL circa l'asserito acquisto per usucapione, da parte del suo dante causa
RA MA, del diritto di proprietà del bene immobile in questione rivendicato dalla resistente.
La censura è peraltro inammissibile per la sua genericità per non essere stato riportato in ricorso il contenuto specifico e completo delle risultanze probatorie (deposizioni dei testi escussi e documenti prodotti) che la corte di appello avrebbe omesso di esaminare e che sarebbero decisive per ritenere provato il detto assunto del EL. Il ricorrente non ha precisato i nomi dei testi escussi, non ha riferito il senso complessivo ed essenziale delle relative deposizioni e non ha indicato i singoli "atti prodotti e non contestati". Ciò, come sopra già osservato, impedisce di valutare la decisività delle prove vagamente richiamate in ricorso.
Con il settimo motivo - relativo all'azione di garanzia esercitata dal ricorrente nei confronti dell'erede del proprio dante causa RA MA - il EL denuncia "violazione dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'articolo 100
c.p.c. ed all'articolo 66 L. 16/2/1913 n. 89 ed ogni altra disposizione attinente per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio". Il ricorrente sostiene che la corte di appello ha disatteso la norma di cui all'articolo della legge n. 89 del 1993 la quale espressamente prevede che il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti: pertanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna al risarcimento danni a carico di ER AH erede universale della TH come risultante dalla copia autentica legalizzata dell'atto notarile di pubblicazione del testamento della TH. Ad
avviso del EL, infine, era onere del AH portare a conoscenza del giudice l'eventuale sua rinuncia alla detta nomina di erede.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Come risulta dalla parte espositiva che precede la corte di appello ha confermato la pronuncia del tribunale in ordine alla domanda di garanzia ex articolo 1485 c.c. proposta dal EL nei confronti di TH TH (e poi nei confronti di ER
AH quale erede della TH) e ciò per due autonome ed indipendenti ragioni giuridiche e cioè: a) perché non si era a conoscenza della rinuncia o meno, da parte del AH, alla disposizione testamentaria a titolo universale;
b) per non aver l'appellante prodotto l'originale della scheda testamentaria in questione.
La prima delle dette ragioni è stata criticata dal EL il quale ha sostenuto che incombeva al AH costituirsi in giudizio e dedurre di aver rinunciato alla nomina di erede della TH
fornendo al riguardo adeguata prova.
La tesi del ricorrente è infondata e contraria al principio più volte affermato da questa Corte (al quale il giudice di appello si è ineccepibilmente adeguato) secondo cui la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto,
non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro erede gestio oppure per la ricorrenza della condizioni di cui all'articolo 485 c.c. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,
ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita,
la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (in tali sensi, sentenze 30/10/1991 n. 11634;
22/2/1988 n. 1885; 10/3/1987 n. 2489)
Nella specie il EL, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, non ha dato la prova dell'esistenza dell'accettazione dell'eredità da parte di ER AH e della legittimazione passiva dello stesso - quale erede di TH
TH erede a sua volta di RA MA dante causa del
EL - per cui correttamente la domanda di garanzia proposta nei confronti del AH è stata ritenuta infondata dalla corte di appello con motivazione - di cui al punto sub a) - che, come già
segnalato, è idonea autonomamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata indipendentemente dall'esattezza dell'altra - di cui al punto sub b) - concernente la necessità
dell'acquisizione dell'originale della scheda testamentaria. Soccorre
al riguardo il noto principio secondo cui se una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è
sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varebbe a scalfire al pronuncia di cui si chiede l'annullamento. È pertanto sufficiente che sia respinta la censura relativa ad una delle predette ragioni - come appunto nel caso di specie - perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza,
relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione.
È quindi inammissibile la parte del motivo di ricorso in esame relativa all'errore che la corte di appello avrebbe commesso nel ritenere necessaria la produzione dell'originale della scheda testamentaria in questione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non possono essere liquidate le spese in favore di RA
AN la quale si è irregolarmente costituita con controricorso inammissibile. L'altro intimato ER AH non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2002