Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15243
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Sentenza 29 ottobre 2002

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L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato - danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitarlo.

All'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. si applica il medesimo termine di prescrizione proprio del diritto dell'assicurato, termine decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15243
    Data del deposito : 29 ottobre 2002

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