Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 3
L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato - danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitarlo.
All'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. si applica il medesimo termine di prescrizione proprio del diritto dell'assicurato, termine decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15243 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA FF, TA EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 35 presso lo studio dell'avvocato ANNAROSA AMMIRATI, difesi dagli avvocati BERNARDINETTI INNOCENZO, MAURIZIO LEONELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante, prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 164/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 10/6/1998, depositata il 31/07/98; RG.377/1993;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del 1^, 2^, e 3^ motivo di ricorso, l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del 4^ e del 5^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 10.7.1989 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di RN, LE e LE ST per ottenerne in solido la condanna al pagamento della somma di lire 15.097.000. All'uopo deduceva che con sentenza del 20.2.1976, passata in cosa giudicata, il pretore di RN aveva riconosciuto LE ST responsabile, in ragione del cinquanta per cento di colpa, del sinistro stradale verificatosi il 30.8.1975, nel quale AU AR aveva riportato lesioni, per le quali esso Istituto aveva provveduto a corrispondere le prestazioni assistenziali e delle quali reclamava il rimborso della spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ. e in virtù di espressa rinuncia dell'infortunato. Precisava anche che LE ST, con missiva del 26.11.1986, si era impegnato a pagare quanto dovuto dal figlio LE.
I convenuti si costituivano e contrastavano la domanda, deducendo che nei confronti di LE ST non esisteva alcun titolo, poiché il giudizio penale aveva visto, rispettivamente, AU AR quale imputato ed esso convenuto quale parte offesa;
che LE ST era privo di legittimazione passiva in causa, non avendo assunto alcuna obbligazione;
che, comunque, nei suoi confronti il credito dell'INPS era prescritto;
che non erano dovuti gli interessi e la svalutazione, richiesti sull'importo delle prestazioni erogate;
che l'Istituto avrebbe dovuto procedere in ogni caso al recupero soltanto della metà del suo credito in rapporto ad analogo grado di colpa di LE ST.
L'adito tribunale, con sentenza del 29.4.1993, condannava i convenuti a pagare la somma di lire 1.088.567, maggiorata della rivalutazione e degli interessi.
La impugnazione dei soccombenti era rigettata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza pubblicata il 31.7.1998, che condannava gli appellanti alle spese del grado.
I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che sussisteva la responsabilità del genitore, poiché all'epoca del sinistro LE ST era minore;
disattendevano la eccezione di prescrizione, giacché il termine quinquennale, applicabile per il fatto considerato dalla legge come reato, era stato interrotto dalla richiesta dell'I.N.P.S. di pagamento in data 17.2.1979 e, quindi, dalla dichiarazione di impegno in data 26.11.1984 di LE ST, il cui significato di assunzione di obbligazione nei confronti dell'Istituto previdenziale era indubbio;
ritenevano il danno dello AR ampiamente documentato nelle sue varie voci e non contestabile il diritto di surroga sino alla concorrenza dell'intero suo importo.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso LE e LE ST, i quali affidano la impugnazione a cinque mezzi di doglianza, che l'I.N.P.S. contrasta con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2048 cod.civ. e 112, 116 c.p.c. nonché la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti assumono che la impugnata sentenza (la quale ha ritenuto che LE ST deve rispondere delle conseguenze del sinistro stradale occorso al figlio LE, essendo costui all'epoca minorenne) non aveva neanche menzionato la norma di cui all'art. 2048 cod. civ.; ne' aveva considerato che la sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità del genitore in base all'accollo del debito di cui alla lettera 26.11.1984.
Denunciano, pertanto, che il giudice di secondo grado era incorso in vizio di ultrapetizione, laddove aveva ritenuto la responsabilità solidale del genitore con il figlio, solidarietà che la controparte non aveva neppure eccepito, e che non ricorrevano, comunque, le condizioni di applicabilità dell'art. 2048 cod.civ., non sussistendo il fatto illecito del minore ed avendo il genitore dimostrato di non avere potuto impedire il fatto del figlio. La censura, nel suo complesso, non è fondata.
Circa il preteso vizio di ultrapetizione, osserva questa Corte che la condanna solidale del minore e del genitore aveva costituito l'oggetto della specifica domanda dell'I.N.P.S., che il giudice di primo grado aveva accolto, secondo statuizione non espressamente impugnata con l'appello e, tuttavia, ribadita dal giudice di secondo grado nella implicita e corretta considerazione della concorrenza della responsabilità prevista dall'art. 2048 cod. civ. con quella autonoma del minore (capace di intendere e di volere) per i danni da lui prodotti per colpa aquiliana.
Circa l'applicabilità, nella specie, della disciplina di cui all'art. 2048 cod.civ. (norma che, a tal fine, non doveva essere specificamente richiamata dall'I.N.P.S., dovendo di essa il giudice procedere all'applicazione in base al principio "iura novit curia" una volta qualificati i fatti dedotti come esercizio della corrispondente azione) rileva questa Corte che, in ordine alla pretesa insussistenza del fatto illecito del minore (per il difetto di un accertamento di responsabilità a suo carico, derivante dalla sentenza penale del pretore di RN), il riconoscimento in detta sentenza della colpa concorrente di LE ST nella causazione del sinistro, in cui l'assicurato AU AR aveva riportato lesioni, costituisce circostanza sufficiente ed idonea per ritenere che anche per il ricorrente sussiste il fatto illecito inquadrabile nel reato di lesioni colpose, ancorché questo non abbia costituito l'oggetto di imputazione penale a suo carico. In ordine, poi, alla presunta prova liberatoria ex art. 2048, 3^ comma, cod. civ. - che dovrebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, derivare dal fatto che non è possibile per un genitore impedire al figlio l'uso del ciclomotore - occorre osservare che la prova liberatoria prevista dalla norma non si esaurisce nella dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitarlo, circostanza quest'ultima che neppure si allega.
Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2947, 2^ comma, cod.civ. nonché la errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - i ricorrenti criticano la impugnata sentenza per avere il giudice di merito rigettato la eccezione di prescrizione ritenendo applicabile il termine quinquennale. Assumono, in proposito, che, non potendosi a carico di LE ST ravvisare per il fatto commesso una ipotesi di reato, il termine di prescrizione era quello di due anni, di cui alla norma del secondo comma dell'art. 2947 cod. civ.. Aggiungono, inoltre, i ricorrenti che, data la natura di obbligazione autonoma e non solidale del genitore LE ST, nei confronti di costui il debito avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto e ciò quando anche si dovesse ravvisare per lo stesso genitore la ipotesi dell'accollo ovvero della espromissione, in tali evenienze operando, rispettivamente, le norme di cui agli artt. 1272, 3^ comma, e 1273, 4^ comma, cod. civ..
La censura non è fondata.
All'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., dato il carattere derivativo del diritto dell'assicuratore che viene ad assumere nei confronti del terzo responsabile la stessa posizione dell'assicurato, si applica il medesimo termine di prescrizione proprio del diritto dell'assicurato, per cui, una volta ritenuto che il fatto illecito di LE ST veniva a concretare il reato di lesioni colpose e che l'illecito addebitabile al genitore LE ST era quello conseguente ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., è corretta la decisione sul punto del giudice di merito che ha ritenuto l'azione dell'I.N.P.S. soggetta alla prescrizione ex art. 2947, 1^ comma, cod.civ. di cinque anni, termine che, pur decorrendo dal fatto (Cass., n. 12188/98) e non dal giorno dell'avvenuto pagamento, lo stesso giudice di merito (secondo accertamento di primo grado non impugnato) ha chiarito essere stato interrotto sino al momento dell'impegno di pagamento sottoscritto da LE ST il 26.11.1984.
Con il terzo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1971 e 1326 cod. civ. nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa il contenuto della lettera in data 26.11.1984 proveniente da LE ST - i ricorrenti assumono che il giudice di merito avrebbe errato nell'attribuire al suddetto documento il valore di vero e proprio impegno di pagamento;
deducono che la scrittura costituirebbe solo una vaga promessa di pagamento, per conto del figlio e secondo le possibilità del dichiarante, e non concreterebbe vero e proprio accollo in difetto di accettazione dell'I.N.P.S.;
aggiungono che, mancando una esplicita accettazione da parte dell'Istituto previdenziale, doveva anche escludersi che tra le parti fosse intervenuto un contratto con effetti obbligatori per il proponente.
Anche detta doglianza non è fondata.
Premesso che anche ai negozi unilaterali, in virtù del richiamo derivante dall'art. 1324 cod. civ., si applicano le norme sulla interpretazione dei contratti, sicché anche per essi è incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione esente da vizi logici o da errori di diritto, l'apprezzamento che il giudice di merito compie del contenuto e della portata di una scrittura unilaterale circa gli effetti obbligatori che ne derivano per il dichiarante, osserva questa Corte che la qualificazione della lettera in data 26.11.1984 come vero e proprio riconoscimento del debito (art. 1988 cod.civ.), compiuta dalla Corte territoriale in virtù della intenzione del soggetto dichiarante, del significato delle parole usate e del contesto nel quale la dichiarazione medesima era stata rilasciata, è esente da incongruenze ed illogicità, dato che la sentenza impugnata, sul punto della volontà di LE ST di assumere l'obbligo nei confronti dell'I.N.P.S., esprime la assoluta certezza, che non lascia dubbio.
A fronte di detta inequivoca conclusione, i ricorrenti non prospettano l'errore di diritto o altro vizio logico, ma si limitano soltanto a suggerire della scrittura una diversa lettura, che non è dato sollecitare al giudice di legittimità.
Ferma, pertanto, la qualificazione del contenuto del documento come dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito, risulta inconferente la dedotta violazione delle norme di cui agli artt. 1326 e 1971 cod.civ..
Con il quarto mezzo di doglianza - deducendo la violazione della norma di cui all'art. 1916 cod.civ. nonché la errata motivazione circa l'importo della somma dovuta da LE ST - i ricorrenti lamentano, circa il calcolo del danno, che non sarebbe sufficiente l'affermazione del giudice di secondo grado che ritiene "preciso e dettagliato" quello compiuto dal tribunale e che il giudice di merito, in considerazione del grado di colpa addebitato dal giudice penale allo stesso LE ST, avrebbe dovuto ridurre in proporzione quanto riconosciuto all'I.N.P.S. sull'importo corrisposto all'assicurato.
La doglianza non può essere accolta.
Quanto al primo suo profilo, giusta la conclusione del P.M., occorre rilevare che la censura è generica, giacché non indica quali sarebbero i parametri o gli altri elementi di calcolo che il giudice di merito avrebbe malamente applicato.
Quanto al secondo profilo - secondo cui la colpa concorrente dell'assicurato danneggiato dovrebbe comportare per l'I.N.P.S.. la proporzionale riduzione del rimborso di quanto erogato all'infortunato - deve questo giudice di legittimità, secondo pacifico indirizzo interpretativo (ex plurimis: Cass., n. 492/2000;
Cass., n. 187/96), ribadire che l'assicuratore che agisce in surroga,, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., nei diritti dell'assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al grado di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Infondato, infine, è l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione della norma di cui all'art. 1206 cod.civ. circa la "mora credendi" dell'I.N.P.S. nonché l'omessa pronuncia sul punto.
I ricorrenti, invero, non risulta che abbiano mai operato nei riguardi dell'I.N.P.S. alcuna offerta per costituire in mora l'Istituto ne' la questione è stata prospettata al giudice di primo grado, onde, trattandosi di questione nuova in appello, il giudice di secondo grado non doveva provvedere sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sussistenza di giusti motivi consente la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2002