Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2014, n. 25809
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Sentenza 18 aprile 2014

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La rimessione per motivi di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica presuppone una grave situazione di carattere locale, riferibile specificamente al territorio in cui si svolge il processo ed esterna alla dialettica processuale, tale da ingenerare il timore di turbamento dello svolgimento del giudizio o da pregiudicare la libera determinazione dei soggetti che vi partecipano, sicché non può essere provocata da fenomeni di scala nazionale, come il rischio di un attentato terroristico da parte di un'organizzazione criminale operante sull'intero territorio dello Stato.

In tema di rimessione del processo, gli articoli di stampa che riportano stralci di intercettazioni (nella specie, ancora coperte da segreto) relative ad una ipotesi di attentato nei confronti di magistrati non costituisce, di per sé sola, prova dell'esistenza di una situazione di turbativa per lo svolgimento del giudizio, tale da imporre la "traslatio iudicii", ma può al più rappresentare uno spunto per procedere ad ulteriori accertamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2014, n. 25809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25809
    Data del deposito : 18 aprile 2014

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