Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la "vocatio in ius" non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2010, n. 24170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24170 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 975
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 45871/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. FOGGIA - CONFLITTO;
1) TRIB. FOGGIA - CONFLITTO;
avverso l'ordinanza n. 1217/2009 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 15/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto dichiarare la competenza del GIP del Tribunale di Foggia. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Foggia, investito - a seguito di richiesta di giudizio immediato del PM accolta dal GIP della sede - del procedimento a carico di CI MA, HI NC, Di ET PE e Di ET TO, imputati:
- il primo di furto aggravato, fatto commesso in Mirano;
- il secondo di ricettazione, fatto commesso in Cerignola;
- il terzo ed il quarto, di concorso in ricettazione, fatto commesso in Trinitapoli:
con provvedimento deliberato il 23 ottobre 2009, su conforme richiesta del PM della sede, dichiarava la nullità del decreto di citazione emesso nei confronti dell'imputato CI MA, e nel rilevare che tutti gli altri imputati dovevano rispondere di un reato - ricettazione semplice - per il quale sussiste la competenza del giudice monocratico, disponeva la "ritrasmissione del fascicolo" all'ufficio del GUP, affinché lo stesso emettesse "nuovo decreto di giudizio immediato" dinanzi al giudice "che sarà territorialmente competente in relazione al reato contestato di competenza monocratica".
2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, nuovamente investito del procedimento, con ordinanza del 15 dicembre 2009 ha sollevato conflitto negativo di competenza davanti a questa Corte.
Il GUP, nel premettere che la nullità del decreto di giudizio immediato era stata dichiarata in quanto sia nella richiesta del PM sia nel decreto emesso dal GIP, mancava ogni riferimento al fatto di cui il CI era chiamato a rispondere - e ciò, si assume, per mero errore, determinato dalla circostanza che la posizione del predetto imputato, chiamato a rispondere del reato di concorso in furto aggravato, era stata già stralciata, in fase di indagini preliminari, con invio degli atti al giudice competente ex art. 27 c.p.p. - sostiene, con riferimento alla posizione degli altri imputati (NC HI, PE e Di ET TO), che il tribunale aveva erroneamente dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato - originariamente emesso anche nei confronti di soggetti chiamati a rispondere di reati di competenza del collegio (art. 416 c.p.) - non essendo ravvisabile alcuna delle ipotesi alle quali il codice di rito (art. 456 c.p.p., comma 1, e art. 29 c.p.p., comma 2), assume, altresì,
l'illegittimità del provvedimento di trasmissione degli atti al suo ufficio, da qualificarsi come atto abnorme, e ciò in quanto anche volendo escludere nel caso in esame la sussistenza di un rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p. tra le diverse imputazioni, con conseguente immodificabilità della competenza in applicazione del principio della perpetuano iurisdictionis, anche una volta intervenuta la separazione dal processo della posizione del coimputato accusato di reati che, in ragione del vincolo di connessione, tale competenza aveva determinato, il tribunale avrebbe comunque dovuto, in applicazione dell'art. 33 septies c.p.p., comma 1, trasmettere gli atti al giudice competente a conoscere del reato contestato, e non già al suo ufficio, così determinato una stasi del procedimento, non potendo esso giudice per le indagini preliminari emettere un nuovo decreto di giudizio immediato nei confronti di imputati diversi dal CI, rientrando i reati contestati al HI ed ai Di ET nella competenza di diverse sezioni distaccate ed essendo il decreto di giudizio immediato incompatibile con i reati a citazione diretta, come la ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricostruita nei termini precedentemente illustrati la complessa vicenda processuale, il denunciato conflitto di competenza va risolto con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 23 ottobre 2009 del Tribunale di Foggia, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al PM presso lo stesso Tribunale perché proceda con citazione diretta nei confronti di HI NC, Di ET PE e Di ET TO. Se nessun profilo di illegittimità è infatti ravvisabile nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia il 23 ottobre 2009, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di CI MA, in ragione della rilevata mancanza di uno degli elementi essenziali del decreto di cui all'art. 429 c.p.p. richiamato dall'art. 456 c.p.p., non altrettanto può dirsi, invece, con riferimento alla decisione di disporre la trasmissione degli atti dell'intero procedimento al GIP che aveva emesso detto decreto, non avendo il tribunale adeguatamente valutato: per un verso, che il decreto annullato era stato emesso anche nei confronti di altri imputati e che relativamente all'evocazione in giudizio di costoro non era ravvisabile alcuna effettiva causa di nullità, sicché il provvedimento adottato avrebbe comportato, relativamente alla posizione dei predetti imputati, una indebita regressione del procedimento;
sotto altro profilo, che il giudice per le indagini preliminari investito della trasmissione degli atti affinché provvedesse alla remissione del decreto di giudizio immediato nei confronti di imputati chiamati a rispondere di un reato di competenza del tribunale in composizione monocratica (ricettazione), non poteva procedere a tale incombente, in quanto "nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la vocatio in ius non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio" (in termini Cass., Sez. 4, Sentenza n. 7295 del 16/1/2004, Rv. 227834).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto, annulla senza rinvio l'ordinanza del 23 ottobre 2009 del Tribunale di Foggia, nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti al GUP dello stesso Tribunale e ordina la trasmissione degli atti al PM presso lo stesso Tribunale perché proceda con citazione diretta nei confronti di HI NC, Di ET PE e Di ET TO.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010