Sentenza 25 ottobre 2017
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di frode in commercio consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza di cedere, nell'esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella dichiarata come posta in vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2017, n. 13998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13998 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2017 |
Testo completo
1 39 9 8-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 25 ottobre 2017 2843 Dott. Vito DI NICOLA Presidente Dott. Claudio CERRONI Consigliere SENTENZA N. Dott. Giovanni LIBERATI Consigliere Motivazione Dott. Andrea GENTILI Consigliere rel. semplificata Dott. Enrico MENGONI Consigliere REGISTRO GENERALE n. 36054 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RD ES, nato a Giugliano in [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2199/2015 della Corte di appello di Salerno del 15 dicembre 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
sentita, altresì, in sostituzione dell'avv. Armando PROFILI, del foro di Napoli, l'avv.ssa Barbara MORABITO, del foro di Bologna, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 15 dicembre 2015, la Corte di appello di Salerno ha, sostanzialmente riformato la decisione assunta il precedente 12 aprile 2013 con la quale il Tribunale di Salerno aveva mandato assolto RD ES dalla imputazione di cui all'art. 515 cod. pen. per avere, quale amministratore unico della Bollicine Marotta Sas di RD ES e C. fornito alla Società ALVI, affinché fosse da questa immessa in commercio, una partita di prodotti ittici aventi, per origine, qualità e provenienza, caratteristiche diverse da quelle pattuite;
in particolare detti prodotti erano stati indicati dal RD, nella predetta qualità come "bastoncini di ME laddove il pesce con il quale erano confezionati apparteneva al tipo OL d'Alaska. Mente il giudice di primo grado aveva, come detto assolto il RD, unitamente agli altri coimputati, cui era stata, in particolare, addebitata la messa in commercio direttamente verso il consumatore finale dei prodotti in questione, con la formula perché il fatto non costituisce reato, essendo precisato in motivazione che la pur ritenuta insufficienza informativa contenuta nella etichettatura del prodotto immesso in commercio, era tuttavia tale, da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della frode in commercio, non sussistendo indicatori certi di una denominazione ingannevole utilizzata ai fini della consegna di un aliud pro alio. 사 Avendo interposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado il Procuratore della Repubblica di Salerno, la locale Corte di appello, sostanzialmente ribaltando la precedente sentenza, ha rilevato che, avendo il RD, nella ricordata qualità, modificato la etichettatura dei prodotti in questione rispetto a quella originaria, corrispondente appunto alla dizione OL d'Alaska, sussistevano gli elementi per la affermazione della sua penale responsabilità. Essa lo ha pertanto condannato alla pena di euro 1500 di multa. Ha interposto ricorso per cassazione il RD articolando tre motivi di impugnazione;
con il primo il ricorrente ha denunziato la violazione di legge per avere la Corte di appello ribaltato la decisione del giudice di primo grado senza avere proceduto, come invece è costante dellaindicazione giurisprudenza sia di legittimità che degli organi della giustizia eurounitaria, alla rinnovazione del dibattimento. 2 Il secondo motivo attiene alla ritenuta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., essendo stata affermata la penale responsabilità dell'imputato sebbene non sia stata motivata la decisione, in contrasto con quella assunta dal giudice di primo grado, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Infine è contestata la sentenza della Corte di appello sotto profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., relativamente alla valutazione della prova dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile e, come tale, va, pertanto, dichiarato. Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, come lo stesso, sebbene suggestivo, sia comunque manifestamente infondato. Infatti l'assunto da cui parte in ricorrente è errato non corrispondendo alla realtà la ricostruzione che egli ha operato del fatto processuale;
il ricorrente ha, infatti, rilevato come, secondo il suo avviso, il giudice di appello avrebbe riformato la sentenza assolutoria emessa dal giudice di primo grado - ed avrebbe, conseguentemente, condannato l'attuale imputato solo ed - unicamente interpretando le risultanze di prove dichiarative in termini antitetici rispetto alle conclusioni assunte dal precedente giudice. AV Da tanto il ricorrente fa discendere la illegittimità della sentenza impugnata in quanto, in base ad un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo 3 grado (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 luglio 2016, n. 27620; nello stesso senso, anche in relazione al caso in cui la sentenza di primo grado sia stata emessa a seguito di processo celebrato con il rito abbreviato: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 aprile 2017, n. 18620). Tale assunto è, come si diceva, errato in punto di fatto di tal che i riferimenti giurisprudenziali riportati dal ricorrente appaiono essere non pertinenti. Per come, infatti, si legge nella sentenza impugnata, la Corte territoriale di Salerno è giunta al ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado non sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ma sulla base del rilievo, in tutto riferito ad apprezzamenti concernente l'esame di materiale documentale, che il ricorrente, il quale aveva acquistato un prodotto ittico denominato dal suo dante causa come consistente in "bastoncini di pesce OL d'Alaska", lo ha, a sua volta, rivenduto, dopo averne modificato la etichettatura, come "bastoncini di ME. Non si è trattato, pertanto, da parte della Corte territoriale della diversa valutazione di una prova dichiarativa non essendo stato necessario l'apprezzamento di alcuna prova dichiarativa ai fini dell'accertamento dell'avvenuta modificazione della denominazione attribuita dall'imputato al Ar prodotto ittico da lui posto in vendita rispetto a quella ad esso attribuita da chi aveva fornito la merce in questione al RD - ma, semmai, della diversa valutazione della rilevanza di un elemento documentale, cioè l'esistenza di due diverse etichettature e della avvenuta modificazione del contenuto della prima di esse (per intendersi quella apposta dal dante causa del RD) da parte dell'odierno ricorrente all'atto di predisporre una sua, propria, etichettatura del medesimo prodotto in questione. Rileva, a questo punto il Collegio come, diversamente da quanto si è consolidatamente ritenuto in tema di valutazione delle risultanze della prova testimoniale, non vi è, per il giudice d'appello, la necessità di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova in caso di riforma della sentenza assolutoria emessa dal giudice di primo grado, laddove siffatto approdo decisionale sia la conseguenza non già del diverso apprezzamento della attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, ma derivi dalla rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 luglio 2017, n. 31949; idem Sezione II penale, 12 gennaio 2015, n. 677; idem Sezione VI penale, 27 agosto 2014, n. 36179). 4 Da quanto precede deriva la manifesta infondatezza del primo motivo di impugnazione. Con riferimento ai restanti due motivi di censura, il primo dei quali attiene alla carenza dell'elemento soggettivo idoneo ad integrare il reato contestato, osserva il Collegio che la fattispecie incriminatrice ascritta al RD, cioè quella prevista dall'art. 515 cod. pen. (trattandosi di un evidente errore di trascrizione la indicazione contenuta nella intestazione della sentenza impugnata, la quale fa riferimento all0art. 516 cod. pen., come è indubbiamente dimostrato dalla descrizione della condotta incriminata, la quale nei suoi elementi naturalistici richiama puntualmente la ipotesi contenuta nell'art. 515 cod. pen.), è punita sulla base del semplice dolo generico, il quale consiste nella consapevolezza in capo al soggetto agente di cedere, nell'esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme rispetto a quella dichiarata come posta in vendita (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 giugno 1975, 6436). Nel caso in scrutinio la Corte di Salerno ha rinvenuto gli univoci elementi indicativi della esistenza di tale forma elementare di dolo nella circostanza, dianzi evidenziata e non contestata, che il RD ha modificato la denominazione di vendita del prodotto in questione da "bastoncini di pesce OL d'Alaska" in quella di "bastoncini di ME, deducendo da ciò, con AN procedimento di inferenza logica del tutto condivisibile, la piena consapevolezza in capo a costui di aver fornito un prodotto avente qualità diverse da quelle dichiarate. Quanto infine al terzo motivo di impugnazione, con il quale, in sostanza, il ricorrente ha dedotto la insussistenza del reato in quanto la denominazione indicata dal RD sarebbe irrilevante ai fini della corretta individuazione della specie ittica in questione, potendo le due denominazioni OL - d'Alaska e ZZ - essere di fatto utilizzate indifferentemente, identificando una medesima specie ittica, di tal che siffatto utilizzo non ingenererebbe alcuna reale confusione fra i prodotti offerti in vendita e quelli realmente consegnati, osserva il Collegio che, viceversa il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 31 agosto 2008, nell'indicare, ai fini della etichettatura del prodotti ittici la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, distingue puntualmente la specie commercialmente nota come ZZ, corrispondente a quella definita con il nome scientifico di 5 merluccius merrluccius, dalla specie definita come OL d'Alaska, corrispondente al theragra chalcogramma. A siffatta diversa denominazione, derivante da una specifica fonte normativa, corrispondono, pertanto, diverse specie di animale, le cui qualità, di conseguenza, non possono che essere doverosamente tenute distinte in sede commerciale. Anche sotto profilo descritto non è, perciò, ravvisabile alcun vizio nella sentenza della Corte salernitana, la quale, come dimostrato, ha, anzi, fatto corretta applicazione della normativa, anche secondaria, applicabile al caso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore (Vito DI NICOLA) (Andrea GENTILI) Aunca fuite ито блісма DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 26 MAR 2018 VIL CANCELLIERE Luana atani 6