Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2017, n. 13998
CASS
Sentenza 25 ottobre 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale, emessa il 25 ottobre 2017. Le parti coinvolte nel processo erano il ricorrente, accusato di frode in commercio, e il Procuratore della Repubblica, che aveva impugnato una sentenza di assoluzione emessa in primo grado. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse violato il diritto a un giusto processo, non rinnovando il dibattimento e non motivando adeguatamente la condanna, mentre il PM chiedeva l'annullamento della sentenza per prescrizione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la Corte d'appello non aveva riformato la sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma piuttosto sulla modifica della etichettatura dei prodotti, che costituiva un elemento documentale chiaro. Inoltre, la Corte ha confermato che il dolo generico era presente, dato che il ricorrente aveva consapevolmente alterato la denominazione del prodotto, ingannando i consumatori. Infine, la Corte ha ribadito che le diverse denominazioni delle specie ittiche non potevano essere confuse, confermando la legittimità della condanna.

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Massime1

L'elemento soggettivo del delitto di frode in commercio consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza di cedere, nell'esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella dichiarata come posta in vendita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2017, n. 13998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13998
    Data del deposito : 25 ottobre 2017

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