Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
024 2 0 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Appalto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 20940/1998 e 1100/199 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 4983 composta da: Rep. 756 Presidente Udienza 21 novembre 2000 BALDASSARRE Vincenzo Giandonato NAPOLETANO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore Umberto GOLDONI Consigliere Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: 19 FEB 2001 DI IN, elettivamente domiciliato in Roma, via A. 1L CANCELLIERE 9 Azuni, presso l'avv. Paolo de Camelis, difeso dall'avv. Luigi Carpagnano, come da procura in atti;
LIRE 1500
- ricorrente -
CANCI
contro
CONDOMINIO dell'edificio sito in Barletta, via Brigata Barletta n. 65, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Antonelli n. 47, presso 0975841 l'avv.Nicola D'Agostino, difeso dall'avv. Antonio Garoppo, come da procu- 0975842 ra in atti;
- controricorrente -
E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: CONDOMINIO dell'edificio sito in Barletta, via Brigata Barletta n. 65, co- 1887/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. CAROPPO per diritti L. 36000+3 11 15 G10. 2001 me sopra domiciliato e difeso;
AL CANCELLIERE LIRE 2000 - ricorrente incidentale - CANCELLERIA
contro
DI IN, come sopra domiciliato e difeso;
- controricorrente -
BE146862 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 935 del 18 BE146863 ottobre 1997; BE761422 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del BE761423 21 novembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
BE761424 udito l'avv. Antonio Garoppo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore BE761425 Generale Vincenzo Marinelli, che ha chiesto la riunione e il rigetto di en- BE146861 trambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 maggio 1997 il Tribunale di Trani, espletate due consulenze tecniche, determinò in lire 54.819.374 il corrispettivo do- vuto dal condominio dell'edificio sito in Barletta, via Brigata Barletta n. 65 LIRE 3000 CANCELLERIA a IN DI per i lavori che quest'ultimo aveva effettuato in esecuzione dell'appalto che avevano stipulato;
e, detratto il pagamento di 12.833.226 eseguito prima della instaurazione del giudizio, condannò il condominio a pagare a quest'ultimo la differenza (rivalutata) di lire CG068624 70.998.576, con gli interessi di legge, e rifondergli due terzi delle spese di CG068625 lite, compensate per il residuo terzo. CG068619 CG068620 2 AS614991 Entrambe le parti proposero gravame. La Corte di appello di Bari, espletate una terza ed una quarta consulenza tecnica, affidate rispettivamente all'arch. De Lucia e all'ing. Ca- priati, ha condiviso le conclusioni di quest'ultimo, ed ha determinato nella minor somma di lire 31.112.750 il corrispettivo dell'appalto dovuto dal con- dominio;
con la sentenza indicata in epigrafe, tenuto conto del pagamento di 12.833.226 di cui innanzi, ha quindi condannato il condominio a pagare la differenza di lire 18.279.524, oltre rivalutazione monetaria ed interessi lega- li, precisando che da tale somma vanno detratte le ulteriori somme che a suo dire erano state versate in corso di causa;
ha inoltre condannato il condomi- nio a rimborsare a controparte la metà delle spese del giudizio, che ha com- pensato per la restante parte. Sia IN DI che il condominio hanno proposto ricorso, principale il primo, per quattro motivi, ed incidentale il secondo, per due;
ai quali hanno reciprocamente replicato, con controricorso. Il condominio ha inoltre depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti con- tro la stessa sentenza, e vanno pertanto riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo del suo ricorso principale IN Dima- strochicco denunzia vizi della motivazione della sentenza impugnata;
so- stiene in particolare che la Corte d'appello di Bari ha recepito e fatte proprie le conclusioni del quarto consulente tecnico, senza specificare le ragioni per 3 cui le ha ritenuto preferibili a quelle degli altri, segnatamente a quelle del terzo. Il motivo è infondato. La corte di merito ha dato conto nella sua sentenza dei motivi per cui ha ritenuto preferibili le conclusioni del quarto consulente tecnico a quelle degli altri periti che lo hanno preceduto nell'incarico; lo ha fatto in particolare quando ha preso in considerazione le specifiche critiche con cui IN DI aveva contestato le conclusioni del quarto consu- lente tecnico, relative a quesiti ai quali gli altri periti avevano dato risposte difformi: nel disattendere tali critiche, per le ragioni che il ricorrente ha cen- surato con gli altri motivi del suo ricorso, la corte ha all'evidenza indicato anche i motivi per cui ha ritenuto che le valutazioni e gli apprezzamenti del consulente tecnico che ha condiviso sono preferibili a quelle difformi degli altri. Con il secondo motivo del suo ricorso IN DI b censura la sentenza impugnata per aver disatteso una delle sue critiche alle quali appena innanzi si è fatto cenno, con le quali aveva contestato le con- clusioni del consulente tecnico che la Corte d'appello di Bari ha ritenuto di condividere, in particolare quella relativa all'individuazione della superficie sulla quale erano stati eseguiti i lavori a lui appaltati. In proposito la Corte di Bari ha osservato che il consulente tec- nico del quale ha condiviso le conclusioni non ha eseguito sue misurazioni della anzidetta superficie, ma si è limitato a recepire quelle alle quali aveva fatto riferimento il giudice di primo grado, e che IN DI non aveva contestato con il suo appello incidentale. 4 Il ricorrente censura tale osservazione denunziando violazione di legge (art. 62 e 116 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione;
contesta in parti- colare che sul punto si sia formato un giudicato “interno”, e rileva che la corte di merito non ha tenuto conto del fatto che la superficie in discorso era stata diversamente misurata da altro consulente tecnico nominato in appello, e che la misurazione di quest'ultimo era stata espressamente accettata dalle parti. La censura è inammissibile, perché non tiene conto del reale contenuto della decisione impugnata. La Corte d'appello di Bari non ha affatto affermato che sulla statuizione del Tribunale con cui era stata determinata la superficie sulla quale IN DI aveva eseguito i lavori a lui appaltati si era formato il giudicato;
ma solo, e più semplicemente, che tale dato di fatto, accertato dal giudice di primo grado, e non contestato dalle parti appellanti, era da considerarsi ormai pacifico e non controverso;
ragion per cui non era necessario verificarlo nuovamente. Ed è stata questa, all'evidenza, la ragione per cui la corte territo- riale non ha ritenuto di prendere in considerazione la diversa misurazione ef- fettuata dall'altro consulente tecnico da essa nominato. Con il terzo motivo del suo ricorso IN DI so- stiene che la corte di merito ha errato nell'interpretare la tariffa dei prezzi dell'Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti della Puglia, laddove ha affermato che essa, nello stabilire i prezzi delle opere che egli aveva ese- guito, determina anche il compenso per l'installazione dei ponteggi in tubi 5 di ferro necessari per effettuarli;
denunzia al riguardo violazione di legge e vizi di motivazione. La censura è inammissibile. Le tariffe come quella di specie sono indicate dalla legge (art. 1657 cod. civ.) come valido riferimento per calcolare il corrispettivo dell'appalto, ma non per questo diventano legge, in modo da rendere censu- rabile la loro violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. La motivazione sul punto della sentenza impugnata, che ha te- stualmente riportato l'inciso della tariffa che dispone nei sensi ritenuti dalla corte, appare poi adeguata ed immune da errori logici. Se poi tale inciso è relativo a lavori diversi da quelli di specie, come afferma il ricorrente, è questa una questione di fatto che non risulta (dalla sentenza e dal ricorso) sia stata sottoposta all'esame del giudice del merito. Con il terzo motivo del suo ricorso il ricorrente lamenta che la corte, nel liquidare il compenso ha lui dovuto, non ha considerato che le demolizioni da lui eseguite erano nel caso di specie affatto particolari, es- sendogli stato conferito l'incarico di rimuovere il materiale da sostituire senza distruggerlo, ma recuperandolo per quanto possibile. La censura è inammissibile, Il ricorrente non tiene conto che la Corte, in altra parte della sua sentenza, disattendendo uno dei motivi di appello del condominio, ha esclu- so, con motivazione adeguata e non censurata, il conferimento dell'incarico nei termini riferiti dal ricorrente. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale il condominio ho censura la sentenza impugnata perché la Corte d'appello di Bari non detratto 6 dalla somma da esso dovuta come corrispettivo dell'appalto, oltre quella di 12.833.226 di lire di cui si è detto in narrativa, anche tutte le altre delle quali già nel giudizio di primo grado aveva documentato il pagamento;
e denunzia al riguardo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La censura è fondata. Si legge nella sentenza impugnata che il condominio ha affer- mato, negli ultimi suoi scritti difensivi depositati a conclusione del giudizio di appello, di aver versato a controparte prima dell'instaurazione del giudi- zio, a titolo di corrispettivo dell'appalto, la somma di 12.833.226 lire, e nel corso del giudizio quella ulteriore di 38.149.918. Di quest'ultimo pagamento la Corte d'appello dà atto: in parti- colare allorché nella sua sentenza afferma: "Detta somma non potrà che es- sere portata a deconto nei conteggi finali che le parti effettueranno". Nella sentenza impugnata si legge anche, laddove vengono tra- scritte le conclusioni rassegnate dalle parti, che il condominio aveva chiesto alla Corte d'appello di stabilire “se e quale somma” era da esso dovuta come corrispettivo dell'appalto. E poiché il condominio non ha mai negato di dover pagare il corrispettivo dell'appalto, tant'è che di tale corrispettivo ha versato acconti, sia prima dell'instaurazione del giudizio, sia nel corso di quello di primo grado, in tale richiesta non può non ritenersi compresa anche quella di con- teggiare sia il dovuto, gia il dato, perché solo in tal modo poteva stabilirsi il se ed il quanto dell'ancora dovuto. L'ulteriore censura proposta dal ricorrente con lo stesso motivo di ricorso, relativa agli accessori del credito di IN DI rico- 7 nosciuto dalla Corte d'appello di Bari resta assorbito, poiché la esistenza e consistenza di quest'ultimo deve ancora essere definita. Parimenti resta assorbito il secondo motivo del ricorso inciden- tale, che attiene al governo delle spese giudiziali. Il giudice di rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i due ricorsi;
rigetta il principale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, e dichiara assorbito il secondo;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, anche per le spese. Roma, 21 novembre 2000 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Vine Bolds more L'estensore Cioffi) IL CANCELLIERE C1 48000 Valeria Neri 290000 19 FEB. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 22 MAG 200 berie 4. £.24948 versate & 290.000 Registrato in date Gin (Are DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) 8 Il Responsabile Sc o tti Gudiziari NDRAL SA CAINI)