CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24837 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. Ferruccio Rattazzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24837 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, ha confermato la condanna di RE RL per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora, così riqualificato il fatto originariamente contestato sotto il titolo del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. e 61 n. 7 c.p. In particolare il RE è stato ritenuto responsabile del furto di un orologio di valore sottratto, previa effrazione, dall'armadietto sito nello spogliatoio di un golf club dove il proprietario lo aveva riposto per custodirlo. Va altresì precisato che l'imputato si era introdotto nel suddetto locale dopo essersi presentato al ricevimento del club declinando false generalità ed esibendo un falso documento d'identità con la scusa di voler fare pratica sui campi del centro sportivo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio. In tal senso il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle argomentazioni svolte con il gravame di merito, nonché il mancato rispetto delle regole di valutazione della prova poste dall'art. 192 c.p.p. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Sostiene il ricorrente che la statuizione violerebbe il divieto di reformatio in peius, posto che la disposizione citata considera le aggravanti riconosciute a carico dell'imputato come privilegiate, sottraendole al giudizio di bilanciamento, e che il reato ritenuto rientra tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 656 comma 9 c.p.p., non può essere concessa la sospensione dell'esecuzione della pena, disposizione la quale, come chiarito da Corte Cost. n. 32 del 2020, non può ritenersi avere natura esclusivamente processuale alla luce degli evidenti riflessi sostanziali che determina sulla configurazione della pena inflitta. Non di meno, sebbene la Corte abbia comminato una pena finale inferiore a quella applicata dal giudice di primo grado per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, deve ritenersi comunque violato il divieto posto dall'art. 597 c.p.p. dalla decisione di determinare la pena base in misura superiore a quella stabilita dalla sentenza appellata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1 2. Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenz-a, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, ON e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Quanto al denunziato vizio di motivazione, la censura del ricorrente si rivela generica. In primo luogo perchè non specifica quali sarebbero i rilievi difensivi articolati con il gravarne di merito che non avrebbero trovato anche solo implicitamente confutazione nell'ampia motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di responsabilità dell'imputato. In secondo luogo in quanto con tale motivazione nemmeno si confronta, limitandosi ad una critica superficiale ed assertiva dello sviluppo argomentativo della sentenza, che non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova, né ha eletto i precedenti giudiziari dell'imputato a prova del reato in contestazione, ma ha soltanto tratto legittimamente elementi indizianti anche (ma non solo) dal fatto che egli in epoca quasi coeva era concorso in un analogo furto, realizzato con le medesime e certo non comuni modalità esecutive. 3. Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito esposti. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende condividere, il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di reformatio in peius, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025) e dunque anche quando a seguito dell'avvenuta riqualificazione discenda un più grave trattamento penitenziario (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286; Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273923). Sotto tale profilo, dunque, il secondo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso coglie invece nel segno nella misura in cui la Corte territoriale ha rideterminato la pena in relazione alla cornice edittale - e segnatamente il minimo edittale - prevista per la fattispecie ritenuta e non per quella originariamente 2 contestata ed in riferimento alla quale il giudice di primo grado ha calibrato le proprie statuizioni sanzionatorie, a nulla rilevando che la pena definitivamente comminata risulti comunque inferiore in ragione dell'inedito riconoscimento delle attenuanti generiche. Sotto tale profilo sussiste la denunziata violazione del divieto di reformatio in peius, non potendo comunque il giudice dell'appello, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, determinare la pena base in misura superiore a quella già stabilita nel grado precedente. Limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. Ferruccio Rattazzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24837 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, ha confermato la condanna di RE RL per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora, così riqualificato il fatto originariamente contestato sotto il titolo del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. e 61 n. 7 c.p. In particolare il RE è stato ritenuto responsabile del furto di un orologio di valore sottratto, previa effrazione, dall'armadietto sito nello spogliatoio di un golf club dove il proprietario lo aveva riposto per custodirlo. Va altresì precisato che l'imputato si era introdotto nel suddetto locale dopo essersi presentato al ricevimento del club declinando false generalità ed esibendo un falso documento d'identità con la scusa di voler fare pratica sui campi del centro sportivo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio. In tal senso il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle argomentazioni svolte con il gravame di merito, nonché il mancato rispetto delle regole di valutazione della prova poste dall'art. 192 c.p.p. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Sostiene il ricorrente che la statuizione violerebbe il divieto di reformatio in peius, posto che la disposizione citata considera le aggravanti riconosciute a carico dell'imputato come privilegiate, sottraendole al giudizio di bilanciamento, e che il reato ritenuto rientra tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 656 comma 9 c.p.p., non può essere concessa la sospensione dell'esecuzione della pena, disposizione la quale, come chiarito da Corte Cost. n. 32 del 2020, non può ritenersi avere natura esclusivamente processuale alla luce degli evidenti riflessi sostanziali che determina sulla configurazione della pena inflitta. Non di meno, sebbene la Corte abbia comminato una pena finale inferiore a quella applicata dal giudice di primo grado per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, deve ritenersi comunque violato il divieto posto dall'art. 597 c.p.p. dalla decisione di determinare la pena base in misura superiore a quella stabilita dalla sentenza appellata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1 2. Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenz-a, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, ON e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Quanto al denunziato vizio di motivazione, la censura del ricorrente si rivela generica. In primo luogo perchè non specifica quali sarebbero i rilievi difensivi articolati con il gravarne di merito che non avrebbero trovato anche solo implicitamente confutazione nell'ampia motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di responsabilità dell'imputato. In secondo luogo in quanto con tale motivazione nemmeno si confronta, limitandosi ad una critica superficiale ed assertiva dello sviluppo argomentativo della sentenza, che non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova, né ha eletto i precedenti giudiziari dell'imputato a prova del reato in contestazione, ma ha soltanto tratto legittimamente elementi indizianti anche (ma non solo) dal fatto che egli in epoca quasi coeva era concorso in un analogo furto, realizzato con le medesime e certo non comuni modalità esecutive. 3. Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito esposti. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende condividere, il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di reformatio in peius, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025) e dunque anche quando a seguito dell'avvenuta riqualificazione discenda un più grave trattamento penitenziario (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286; Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273923). Sotto tale profilo, dunque, il secondo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso coglie invece nel segno nella misura in cui la Corte territoriale ha rideterminato la pena in relazione alla cornice edittale - e segnatamente il minimo edittale - prevista per la fattispecie ritenuta e non per quella originariamente 2 contestata ed in riferimento alla quale il giudice di primo grado ha calibrato le proprie statuizioni sanzionatorie, a nulla rilevando che la pena definitivamente comminata risulti comunque inferiore in ragione dell'inedito riconoscimento delle attenuanti generiche. Sotto tale profilo sussiste la denunziata violazione del divieto di reformatio in peius, non potendo comunque il giudice dell'appello, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, determinare la pena base in misura superiore a quella già stabilita nel grado precedente. Limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE