Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A A 3289 /02 REPUBBLICA ITALIANA t IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Vincenzo Presidente R.G.N.10582/99 Dott. Mileo Michele Consigliere Dott. De Luca Cron.7669 Consigliere Dott. Putaturo Donati Mario Donato Consigliere Rep. Dott. Figurelli Raffaele Cons. Relatore Ud. 23/11/01 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LE SURF ITALIA S.D.F., in persona dei legali rappresentanti EP CO, EL ID ES ed DA IN, nonché questi ultimi anche in proprio, tutti rappresentati e difesi, per procura in dall'avv. Attilio De Benedictis, edcalce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mauro Mellini, alla piazza Bainsitzza n.1, Roma.
- ricorrenti -
4566
contro
S.N.C., in persona del legale COMPAGNIA DELLA MODA rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Giulio 1 Guarnieri, Claudio Cecchella e EP Cosentino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in via Cattaneo n. 28 Roma. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 43 del 14 gennaio 1999 R.G. 927/1997. - Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Francesco Vanzetti per delega dell'avv. EP Cosentino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per 1'accoglimento del terzo motivo del ricorso e la dichiarazione di assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lucca, depositato il 30 settembre 1993 la Compagnia della Moda s.n.c., premesso di aver operato come agente della società di fatto Le Surf Italia, premesso di non aver percepito durante il rapporto le provvigioni spettanti, e di aver poi subito la risoluzione del contratto, chiedeva la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni non corrisposte e di indennità varie. La convenuta, costituitasi, eccepiva la continenza о la connessione con altra causa già pendente innanzi al Tribunale di Teramo;
chiedeva in sensi subordine la sospensione del giudizio ai dell'art 295 c.p.c.; eccepiva inoltre la incompetenza funzionale del Pretore del lavoro adito, non rientrando la causa nella previsione di cui all'art 409 n.3 c.p.c.; chiedeva nel merito il domanda;
proponeva domanda rigetto della di condanna del ricorrente al riconvenzionale risarcimento del danno provocato dalla riduzione degli ordinativi, imputabile alla inerzia della ricorrente nella ricerca di clienti. Il Pretore respingeva le eccezioni preliminari. Accoglieva nel merito la domanda proposta dalla ricorrente e rigettava quella riconvenzionale. Il Tribunale rigettava l'appello proposto dalla società di fatto Le Surf Italia. A fondamento della decisione osservava: che il motivo di appello, relativo alle eccezioni di incompetenza sotto il profilo della continenza o connessione con altro giudizio e sotto quello del د ل difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro, non poteva trovare accoglimento, avendo già l'appellante riproposto le argomentazioni formulate nel giudizio di primo grado;
che la statuizione del Pretore di accoglimento della domanda dell'appellato, avversO cui erano 3 state proposte censure del tutto generiche, andava confermata, in quanto sorretta da dichiarazioni testimoniali pienamente attendibili;
che egualmente andava confermata la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale in quanto, a parte la genericità dei motivi di censura, la stessa si fondava su circostanze idonee a suffragarla. la Avverso tale pronuncia società di fatto Le Surf Italia in persona dei suoi legali rappresentanti, nonché gli stessi in proprio, propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La Compagnia della Moda s.n.c resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata la eccezione, proposta dal controricorrente, inammissibilità di dell'appello per l'intervenuta estinzione e cessazione della società appellante o in subordine per la cessazione della legale rappresentanza in capo a EP CO. L'eccezione è inammissibile, in quanto sulla stessa si è già pronunciato il giudice del gravame, che, con statuizione non censurata, ne ha evidenziato la inaccoglibilità in quanto sfornita di prova. 4 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 c.p.c., in ordine alla omessa dichiarazione di continenza e/o connessione della causa siccome incardinata rispetto a quella già pendente fra le stesse parti innanzi al Tribunale di Teramo;
nonché nonché mancanza assoluta di motivazione nella decisione sulla questione preliminare. Sostengono i ricorrenti che il giudice del gravame, nonostante la documentazione prodotta, non abbia tenuto in alcun conto la eccezione sollevata di connessione o competenza, limitandosi a risolvere sommarie la relativa questione con poche considerazioni e senza alcuna motivazione - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e omessa applicazione dell'art 295 c.p.c., e comunque, omessa motivazione in ordine all'applicabilità o meno dello stesso articolo. I ricorrenti si dolgono che il giudice del gravame non ha neppure esaminato la richiesta di sospensione del giudizio ex art 295 cpc, pur sussistendone i presupposti. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art 409 c.p.c. 5 n.3, in relazione all'art 413 c.p.c., e, per quanto di ragione degli artt. 1742 e 2203 c.c. I ricorrenti sostengono che erroneamente il giudice del gravame non ha accolto la eccezione di incompetenza per materia dell'adito giudice del lavoro. Infatti, poiché l'agente rivestiva forma societaria, la relativa controversia non poteva ipotesi prevista ritenersi ricompresa nella dall'art 409 cpc n.
3. Con il quarto motivo i ricorrenti, nel denunciare omessa e insufficiente motivazione circa la rilevanza delle prove raccolte, sostengono che il giudice del merito erroneamente ha ritenuto che fosse stata fornita prova idonea delle forniture procurate dall'agente. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano omessa O, in ogni caso, insufficiente motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale. Sostengono i ricorrenti che il giudice del gravame nel rigettare la domanda riconvenzionale (con la quale essi avevano chiesto la condanna dell'agente al pagamento dei danni subiti per effetto del comportamento inadempiente dello stesso, che aveva provocato una riduzione degli ordinativi) si é 6 limitato ad enunciare talune circostanze, senza tuttavia motivare in relazione alla loro rilevanza al fine di escludere la denunziata responsabilità dell'agente, ed anzi illogicamente e incongruentemente richiamando le responsabilità della mandante. Appare opportuno esaminare preliminarmente, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, la questione di competenza sollevata con il terzo motivo del ricorso. Va al riguardo rilevata la erroneità dell'affermazione del giudice del merito laddove ha ritenuto che la controversia in esame rientri fra quelle di lavoro. Ed infatti, secondo una giurisprudenza decisamente prevalente, non rientrano nella competenza del giudice del lavoro ex art 409 n. 3 cpc, dovendosi escludere il carattere prevalentemente personale della prestazione, le controversie concernenti i rapporti di agenzia, qualora la qualità di agente sia rivestita da una società, anche se di persone, ed anche se trattasi di società irregolare о di fatto (Cass. 15922/2000; Cass. 15241/2000; Cass. 2509/1997; Cass. 2653/1996; Cass. 693/1995). 7 Né а tali conclusioni può opporsi che talune recenti sentenze (Cass. 4928/1997; Cass. 3208/1997) hanno affermato il carattere prevalentemente personale della prestazione in ipotesi in cui la qualità di agente era rivestita da una società "di fatto". Le sentenze in questione infatti pervengono a riconoscere il carattere personale della prestazione dopo aver rilevato che la società "di fatto", che nei casi in questione svolgeva l'attività di agente, in realtà non era tale, trattandosi piuttosto di una mera associazione di persone, per cui l'attività stessa appariva riferibile non già alla (inesistente) società, ma alla persona fisica che l'aveva svolta. Nel caso di specie, premesso peraltro che la struttura societaria cui stato conferito il mandato di agente non è una società di fatto, bensì una società in nome collettivo, va osservato che non è emerso alcun elemento idoneo ad escludere la effettiva natura societaria dell'agente, la cui attività pertanto, non essendo riferibile alla persona fisica, (in quanto, anche se svolta da persona fisica, risulta in ogni caso imputabile alla società, che, seppure priva di personalità giuridica, costituisce comunque autonomo centro di 8 imputazione di rapporti giuridici) non può assumere carattere (prevalentemente) personale. Il motivo di ricorso in esame merita dunque accoglimento. Di conseguenza, una volta ritenuta la inapplicabilità dell'art 409 n.3 c.p.c. dovendosi escludere il carattere personale della prestazione, e rilevata quindi la incompetenza del giudice del sentenza impugnata va cassata, conlavoro, la rinvio, in applicazione dell'art 383, comma 3° c.p.c., al giudice di primo grado competente, da individuarsi (ai sensi dell'art 9 c.p.c. nel testo introdotto dall'art 50 del decreto legislativo n.51 del 19 febbraio 1998, nonché ai sensi dell'art 19 c.p.c.) nel Tribunale ordinario di Lucca, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Per effetto dell'accoglimento del motivo di ricorso in esame, risultano assorbite le ulteriori doglianze di cui ai restanti motivi. La Carte:
PQM
Accoglie il terzo motivo del ricorso;
Dichiara assorbiti gli altri motivi;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia al Tribunale 9 ordinario di Lucca, quale giudice di primo grado, anche per la regolamentazione delle spese. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella incent Miles affurbish falle Vincenzo Mileo Pruna favell нев IL CANCELLIERE лила Depositato in Cancelleria 7 MAR. 2002 Suurelle oggi, I IL CANCELLIERE D SA , O huere L L O B I D A A S T S S 3 0 A 1 O 3 T . P 5 , T M A . I R S N A A V D 3 E -7 T 8 N E S 1 E 10