Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone la restituzione all'avente diritto di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell' art. 586 c.p.p., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, dovendosi escludere la sua ricorribilità in cassazione, in applicazione della disciplina camerale di cui all'art. 127 c.p.p., in quanto l'art. 263 c.p.p., che regola la procedura per la restituzione delle cose in sequestro, rinvia a detta disciplina soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non a quella del giudizio, dove il contraddittorio fra le parti si è già instaurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2000, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 16/05/2000
Dott. GUIDO DE MAIO Componente SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Componente N. 1980
Dott. VINCENZO DI NUBILA Componente REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Componente N. 640/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Vibo Valentia;
avverso l'ordinanza emessa dal Giudice monocratico dello stesso Tribunale sez. dist. di Tropea - in data 29/11/'99, nel processo a carico di:
D'AS CO, nato a [...] il [...];
D'AS IZ, nato a [...] il [...];
D'AS NA, nato a [...] l'[...];
TO RO, nato a [...] il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
GI, IZ e NA D'OL erano stati rinviati, unitamente a CO AL, al giudizio del Pretore di Vibo Valentia per rispondere dei reati previsti dagli artt. 20 lett. a) e b) L.28/02/'85, n. 47; 1 sexies L. 7/8/'85, n. 431 e 734 c.p. e nelle more del dibattimento, sospeso all'udienza del 2/6/'99 per essere rinviato a quella del 23/02/2000, il primo dei detti imputati chiedeva, con apposita istanza, la restituzione dell'immobile che era stato sottoposto a sequestro probatorio, quale corpo dei menzionati reati, con decreto del 30/11/'96. Il Giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia - sez. dist. di Tropea - dichiarava, con provvedimento "de plano" del 29/11/'99, la nullità del decreto di sequestro sopra menzionato ed ordinava la restituzione del manufatto all'avente diritto, osservando:
a) che l'immobile di che trattasi risultava essere stato acquisito perché utile all'accertamento dei fatti i quali, ormai, potevano essere provati attraverso il verbale di sequestro e le deposizioni dei verbalizzanti, il che rendeva non necessario il mantenimento del sequestro in questione;
b) che la necessità dell'apposizione del vincolo al manufatto abusivo era stata, peraltro, affermata apoditticamente, senza indicazione alcuna delle ragioni specifiche per le quali esso era ritenuto indispensabile all'accertamento dei reati dei quali gli imputati erano chiamati a rispondere, il che inficiava "in radice" il provvedimento impositivo del vincolo che, pertanto, doveva essere dichiarato nullo.
Avverso l'ordinanza di che trattasi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente che il provvedimento impugnato dovrebbe essere considerato "atto abnorme", come tale ricorribile in sede di legittimità, perché emesso dal Giudice del dibattimento fuori dall'udienza ed "inaudita altera parte" e perché in tale sede non avrebbe potuto essere pronunciata la nullità del decreto di sequestro per causa originaria, essendo stato esso ritenuto legittimo nella sede propria del riesame.
Motivi della decisione
Il Giudice del dibattimento, cui era stata chiesta -a norma dell'art. 263 c.p.p.- la restituzione dell'immobile sottoposto a sequestro probatorio, ha accolto l'istanza ritenendo non più necessario il mantenimento del vincolo su di esso apposto tre anni prima "per l'accertamento dei fatti", in quanto i reati, contestati agli imputati, potevano essere provati attraverso il verbale di sequestro e le deposizioni dei verbalizzanti.
L'ordinanza con la quale il Giudice del dibattimento dispone la restituzione, all'avente diritto, di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell'art. 586 co. 1 e 2 c.p.p., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio.
La ricorribilità di essa in Cassazione, in applicazione della disciplina camerale di cui all'art. 127 c.p.p., deve essere esclusa in quanto l'art. 263 c.p.p., che regola la procedura per la restituzione delle cose in sequestro, rinvia a detta disciplina soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non a quella del giudizio dove il contraddittorio fra le parti si è già instaurato pienamente (v. conf. Cass. sez. II, 5/02/'96, Di Rosa). Nè l'ordinanza in esame può essere considerata "atto abnorme" in quanto, pur dovendo ritenersi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, appaia avulso dall'ordinamento processuale, che quello il quale, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dai casi e dalle ipotesi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite (v. conf. Cass. Sez. Un. penali 10/12/'97, Di Battista), nella fattispecie in esame il Pretore aveva la potestà di provvedere in ordine all'istanza di dissequestro dell'immobile e di esso dispose la restituzione all'avente diritto ritenendo che non fosse più necessario, a distanza di tre anni, il mantenimento del vincolo a fini di prova, potendo questa essere acquisita attraverso i dati emergenti dallo stesso verbale di sequestro e dalle deposizioni dei verbalizzanti.
La valutazione incidentale della ritenuta nullità originaria del sequestro probatorio di che trattasi deve ritenersi costituire un irrilevante "obiter dictum", sia perché non era quella la sede per interloquire sulla legittimità originaria del vincolo, sia perché la restituzione dell'immobile risulta essere stata disposta non per la incidentalmente pronunciata nullità del decreto di sequestro, ma per la non ravvisata necessità di mantenimento del vincolo a fini probatori.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso in esame deve essere dichiarato non ammissibile, perché non consentito dalla legge avverso un provvedimento impugnabile solo unitamente alla sentenza destinata a definire il relativo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia avverso l'ordinanza di dissequestro emessa dal Giudice monocratico dello stesso Tribunale - sez. dist. di Tropea - in data 29/11/'99 nel procedimento penale a carico di GI D'OL ed altri.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000