Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
"047 08/01 INN E DE P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 11889/00 Cron.10125 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 1637 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - - Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI Ud.15/01/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 300 30 MAR. 2001 IC MA, IC AN, IC IL CANCELLIENE RI, NZ NA RI NI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio CANCELLERIA CORRADO GIACCHI, che li difende, giusta dell'avvocato delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TANZI VINCENZO, EL GAETANA;
UFFICIO COPIE Richiesta copia legale, - intimati dal Sig. ACCHI avverso la sentenza n. 250/00 del Tribunale di per diritti 12000 +7 502LUG. 2001 2001 CASSINO, depositata il 08/05/00; IL CANCELLIERE 55 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 15/01/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore che Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di camera di consiglio, dichiari Cassazione, in inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. LIRE 2000 CANCELLERIA BE147536 LIRE 10000 CANCELLERIA AS028060 -2- Svolgimento del processo AS AR, AS SI, AS IT e NZ An- na RI CA - quali eredi di CC SE convenivano in giudizio AN NC e NT ET per sentir tra l'altro: 1) an- nullare e dichiarare privi di effetti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal defunto SE AS senza l'assenso del coniuge AN RI CA NZ;
2) condannare i convenuti a restituire al co- niuge pretermesso gli immobili oggetti dei detti atti;
3) dichiarare nullo e di nessun effetto il contratto di assistenza del 5/8/1988 con riduzione del nego- zio di donazione sino alla quota di cui il defunto poteva disporre e con con- danna del AN a restituire agli eredi l'immobile oggetto di tale negozio, salvo il diritto del convenuto a conseguire il valore della disponibile;
4) di- chiarare aperta la successione del defunto SE AS. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto delle avverse domande st stenendone l'infondatezza. La causa, per effetto della disposizione di cui all'articolo 1 della legge 22/7/1997 n. 267, veniva rimessa alla sezione stralcio dell'adito tribunale di Cassino. Il designato giudice onorario aggregato, con sentenza 8/5/2000, dichiara- va la propria incompetenza e rimetteva le parti innanzi al tribunale ordinario competente per materia in ordine alle cause relative alla divisione dei beni ereditari. Riteneva il giudice onorario aggregato che il giudizio aveva come W oggetto l'attribuzione agli attori di quanto loro eventualmente spettante a seguito della formazione dell'asse ereditario e della conseguente attribuzio- ne di quote ereditarie quali legittimari. 3 ل ی ا La detta sentenza è stata impugnata dagli originari attori con istanza di regolamento di competenza fondata su un solo articolato motivo illustrato da memoria. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso. NC AN e ET NT non hanno svolto attività difensiva in questa fase del procedimento. Motivi della decisione Il Procuratore Generale ha così motivato la sua requisitoria: "rilevato che la questione sottoposta all'esame della Corte riguarda non la competenza, ma la distribuzione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario ( e in particolare i rapporti tra la sezione stralcio e il tribunale ordinario ); chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inm- missibile il ricorso". La Corte condivide le esposte argomentazioni e le fa proprie in quanto aderenti ai principi in proposito più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali i rapporti tra giudici di un medesimo ufficio giu- diziario (nella specie tribunale di Cassino) si pongono in termini di riparti- zione di affari nell'ambito e all'interno di un unico ufficio e non di compe- tenza, ossia di ripartizione della funzione giurisdizionale tra uffici giudiziari distinti, secondo criteri di materia, valore o territorio. La statuizione sul punto, quindi, è impugnabile con l'appello quale strumento per la deducibi- lità dell'eventuale errore in procedendo e non con il regolamento di compe- 4 tenza esulando dal novero delle questioni deducibili con il ricorso per cassa- zione per motivi di competenza. Da quanto precede deve concludersi che la controversia in esame rientra comunque tra quelle attribuite al tribunale per cui l'istanza di regolamento di competenza deve essere dichiarata inammissibile. Nessuna pronuncia va resa in tema di spese in assenza di attività difensi- va di AN NC e di NT ET nei cui confronti è stato diretto il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma 15 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere estensore کے Mem 250.000 IL CANCELLIERE C1 hoooo Valeria Neri 290000 * 30 MAR. 2001 IL CANCELLIER FICIO DELLE ENTRATE ROMA 2== ²CENTRAL Registrato in ga 2001 dn. 26.83 versate £.. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. il Dirigento Area Servizi (D.ssa RI Graza DI FILIPPO Responsabile Service All Gludiziar (DK M. BAGCICHINŲ 5