Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
Nella fase del giudizio, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare occorre avere riguardo non già alla contestazione di cui all'ordinanza cautelare bensì al ""delitto per cui si procede" e dunque all'imputazione quale risulta dal decreto che dispone il giudizio ovvero a quella eventualmente modificata nel corso del dibattimento ai sensi degli artt. 516, 517, 518 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 30.3.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Maria Cosentino " N. 1529
Dott. Carlo Dapelo " REGISTRO GENERALE
Dott. Lionello Marini " N. 46792/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL SI avverso l'ordinanza in data 1.10.1997 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Antonio Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 1^ ottobre 1998 il Tribunale di Lecce confermava quella del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'istanza di LÒ SI, imputato dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 della l. n.203/91, diretta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio di primo grado.
Riteneva il Tribunale che ai fini della disciplina dei termini di custodia cautelare deve tenersi conto del reato come contestato nel decreto di rinvio a giudizio, in quanto è quello per cui si procede, indicato letteralmente dall'art. 303 come quello di cui occorre tener conto ai fini che ne occupa, a nulla rilevando eventuali difformità tra tale contestazione e quella contenuta nel provvedimento restrittivo. Di qui il diniego della invocata liberazione, posto che l'aggravante di cui all'art. 7 della l.203/91, non compresa nell'imputazione originaria su cui era fondata l'ordinanza cautelare, era stata contestata con il decreto che dispone il giudizio.
Con il ricorso per cassazione il LÒ contesta il fondamento di detta tesi, sostenendo che ai fini della durata della custodia occorre far riferimento ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, cioè alla materia cui attiene la norma di cui all'art. 303 c.p.p., soluzione cui non osta il precedente di questa Corte (14.3.1997, Iiritano) citato nel provvedimento impugnato. Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
È principio ormai consolidato che i termini della contestazione e le relative vicende in tema di qualificazione giuridica e di aggravanti che intervengono nella procedura incidentale de libertate restano circoscritti quanto ad effetti giuridici a detto procedimento e non si riverberano in alcun modo sul processo principale (v. S.U. 22.10.1996, Di Francesco, rv 205617; Sez. II, 9.4.1997, Iirritano rv 207551). Ciò però non significa che l'intero tema della libertà, nei suoi aspetti contenutistici, resta legato al titolo che ha disposto la misura cautelare personale e alla contestazione in esso contenuta, ma solo che sotto il profilo esclusivamente formale, di ordine procedurale, le decisioni del giudice del procedimento incidentale non hanno carattere vincolante per il giudice del processo principale.
Assume pertanto rilievo ai fini della libertà l'imputazione quale risulta essere quella del processo di cognizione, quindi quella del decreto che dispone il giudizio, ordinario, abbreviato o immediato, e quella eventualmente modificata nel corso del dibattimento, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.. Il che del resto risponde a logica se si considera che le motivazioni di natura cautelare che determinano il giudice all'adozione o al mantenimento di una misura limitativa della libertà scaturiscono dalla qualificazione giuridica nonché dalla presenza di eventuali circostanze aggravanti del fatto o dei fatti dei quali si è chiamati a rispondere e per i quali può intervenire condanna.
Ben si spiega allora il tenore letterale della disposizione in tema di termini della custodia cautelare, l'art. 303 c.p.p., che fa costante riferimento al delitto per cui "si procede", espressione con la quale inequivocabilmente si allude all'oggetto delle investigazioni nella fase delle indagini preliminari e alla contestazione della fase propriamente processuale del giudizio. La tesi sostenuta dal ricorrente urta non solo contro i decisivi argomenti ermeneutici testè esposti, ma anche contro la lettera della legge di cui si è detto: se il legislatore avesse voluto ancorare le vicende della libertà dell'indagato o dell'imputato alla contestazione contenuta nel provvedimento genetico della misura cautelare non avrebbe usato l'espressione "quando si procede per un delitto" bensì altra del tenore "quando l'ordinanza cautelare è stata emessa per un delitto".
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 2 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 30 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999