Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
Risponde del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire all'accomandante l'accesso al locale per l'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'art. 2320 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2016, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
04464-17.0 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2052 VINCENZO ROTUNDO -Presidente - REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.30035/2016 PIERLUIGI DI STEFANO -Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/11/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso per А родено ал місячно тиfunsson, Hur. FABRIZIO CARMELO Welito il di In he concluse pour l'eccoglimento FERRARA dei motivi di ricorso lu RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2015 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, appellata da DA LA, che la condannava alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile DA AN, per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in Gela il 21 ottobre 2009 per avere, al fine di estromettere il socio accomandante, ossia AN DA, dalla s.a.s. "New Caposoprano Viaggi" di DA LA & C., sostituito i cilindretti delle serrature delle porte d'ingresso, così impedendole l'accesso ai locali dell'agenzia di viaggi.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto cinque motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 2318, 2320 cod. civ. e 392 cod. pen., sul rilievo che la Corte d'appello, dopo aver escluso in punto di fatto il possesso dell'azienda da parte della DA, ha erroneamente ritenuto che la sostituzione dei cilindretti, mero atto gestionale dell'imprenditore, costituisse una forma di arbitraria sostituzione del privato al Giudice: nel caso di specie, infatti, è emerso che la gestione della società ed ogni altro potere decisionale erano rimessi alla DA, mentre la DA non aveva alcun possesso dell'azienda e la sua presenza in loco era giustificata dalla mera sussistenza di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che il socio accomandatario, venuta meno la fiducia a seguito del rifiuto di contribuire alle perdite sociali in proporzione alla quota posseduta, non doveva rivolgersi al Giudice per rimodulare l'organizzazione dell'attività, inibendo all'accomandante il libero accesso ai locali. L'imputata, esercitando un suo diritto, non ha dunque inciso sulle prerogative della DA quale socia accomandante, ma solo sul suo rapporto di collaborazione, che è stato diversamente regolato, poiché quest'ultima avrebbe potuto essere presente nell'agenzia solo assieme alla prima. 2,2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla mancata esclusione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il diverso profilo dell'analisi della natura della società in accomandita semplice, dove l'accomandante non è presente in azienda e ha un mero potere di controllo e vigilanza, senza poter compiere alcun atto di gestione imprenditoriale, con la conseguenza che l'atto di revoca fiduciaria dell'accesso all'agenzia non presentava alcun aspetto di arbitrarietà, ma costituiva atto di esercizio di un diritto, senza comprimere alcun potere dell'accomandante.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte distrettuale tenuto conto del fatto, accertato già in primo grado, che la DA, anche dopo la sostituzione dei cilindretti delle serrature in data 21 ottobre ли 1 2009, aveva continuato a recarsi presso l'agenzia, con il conseguente difetto di ogni impedimento all'accesso.
2.4. Con il quarto motivo si censurano vizi di contraddittorietà della motivazione in punto di elemento soggettivo, atteso che l'imputata, come dimostrato anche dal comportamento successivo della persona offesa, non aveva intenzione di estrometterla dalla sua posizione di socio accomandante o di impedirle l'accesso in agenzia, ma solo di assicurarsi che nessuno, in sua assenza, potesse utilizzare in modo incontrollato i beni sociali.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si deducono violazioni di legge riguardo alle statuizioni civili di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella conforme pronuncia di primo grado, i cui passaggi motivazionali vengono ad integrarsi con quelli delineati nella sentenza d'appello, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha congruamente ed esaustivamente vagliato l'intero quadro probatorio, confutando con argomenti logicamente illustrati le obiezioni sollevate dalla difesa ed offrendo piena ragione giustificativa del giudizio di penale responsabilità, là dove ha posto in rilievo, segnatamente: a) che nella società in accomandita semplice avente ad oggetto l'esercizio di un'attività di viaggi, costituita fra DA LA e AN DA, la prima aveva assunto la veste di socio accomandatario, mentre la seconda era socio accomandante con assunzione di responsabilità limitata alla sua quota di partecipazione, pari al 50%; b) che la gestione dell'attività e i poteri decisionali erano rimessi al socio accomandatario, anche per quel che atteneva ai rapporti con i "tour- operators"; c) che, incrinatosi il rapporto fra le parti anche a seguito di una richiesta di denaro dalla DA avanzata quale contributo per estinguere i debiti societari, l'imputata cambiò la serratura della porta d'ingresso ai locali dell'agenzia dicendo alla DA che non avrebbe più dovuto accedervi;
d) che la stessa imputata ha ammesso che la sua condotta è stata determinata dal venir meno della solidarietà sociale e della fiducia riposta nell'altra parte. Emerge, altresì, dalla decisione di primo grado la circostanza, pacifica in punto di fatto e implicitamente data per presupposta dalla impugnata sentenza, che la persona offesa aveva il possesso delle chiavi sia del locale ove si svolgeva l'attività commerciale dell'agenzia di viaggi, sia della cassaforte. ли 2 Le ragioni di contrasto maturate all'interno del rapporto societario, dunque, sono state, secondo quanto coerentemente evidenziato dalla Corte d'appello, risolte unilateralmente dall'imputata al fine di impedire alla socia anche solo la possibilità di accedere alla sede dell'agenzia, anziché ricorrere, come avrebbe dovuto, agli ordinari strumenti di tutela predisposti dal codice civile per accertare e sanzionare gli eventuali inadempimenti degli obblighi nascenti dal rapporto fra le parti costituito. Le forme, le modalità e i tempi di esercizio dei poteri di gestione dell'attività commerciale pacificamente attribuiti all'accomandataria concretano un quadro di - prerogative che non possono essere confuse o sovrapposte con la possibilità, altrettanto pacificamente riconosciuta in fatto al socio accomandante (a sua volta titolare del 50% del capitale sociale), di accedere ai locali dell'agenzia per averne lecitamente avuto il possesso in forza della consegna delle chiavi d'ingresso. La portata del divieto di immistione, che impedisce all'accomandante, ex art. 2320 cod. civ., di compiere atti di amministrazione interna ed esterna, tutelando l'interesse dei soci accomandatari a non subire, nell'amministrazione della società, la volontà degli accomandanti, copre l'indebito esercizio di un'attività gestoria che implichi scelte proprie del titolare dell'impresa, ma non si estende fino a ricomprendere, ex se, in difetto di esplicite previsioni al riguardo contenute nell'atto costitutivo, la possibilità di accedere ai locali ove si svolge l'attività oggetto del rapporto societario, quanto meno ai fini dell'esercizio dei diritti inderogabili di informazione, controllo e consultazione ai soci accomandanti riconosciuti dall'art. 2320, comma 3, cod. civ. .
3. Sulla base delle su esposte considerazioni deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430; v., inoltre, Sez. 6, n. 25190 del 19/06/2012, Crisafulli, Rv. 253027), secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di "violenza" rientra anche il mutamento della loro destinazione, che si verifica quando, con qualsiasi atto o fatto materiale, sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità, come nel caso in cui, sostituendosi la serratura della porta d'ingresso, si sia impedito l'accesso a colui che ne sia il compossessore o codetentore, concretando una simile azione la immutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l'hanno destinata le parti interessate al suo godimento. Deve inoltre ribadirsi il principio, più volte affermato in questa Sede, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico della fattispecie incriminatrice in esame, che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto (nel caso di specie, come si è visto, quello di impedire l'accesso alla sede della comune attività commerciale in conseguenza del preteso venir meno dell'affectio ли 3 societatis) nel ragionevole convincimento della sua legittimità, la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato (Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715). Irrilevante, infine, deve ritenersi la prospettata circostanza di fatto, successiva al verificarsi dell'evento costitutivo del reato, secondo cui in seguito al cambiamento della serratura l'imputata permise all'accomandante di continuare a lavorare per qualche giorno presso l'agenzia, senza che le nuove chiavi della serratura le venissero consegnate: la realizzazione del delitto di ragion fattasi, in quanto delitto di evento, presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4456 del 19/12/2007, dep. 2008, Foralosso, Rv. 238347), con la conseguenza che la sua consumazione si verifica solo nel momento in cui l'agente, facendosi ragione da sé medesimo, realizza la propria pretesa (v. Sez. 1, n. 10100 del 23/01/1974, Bonezzi, Rv. 128868).
4. L'epilogo decisorio cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e dei canoni della correttezza logico- argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano DeAmicis Vicces Returns Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2017 CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito T R O C