Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 458
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della enunciazione meramente apparente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una gratifica ad un proprio dipendente in relazione ai favorevoli risultati di esercizio, ha determinato, in mancanza di accordo tra le parti, l'importo della gratifica in via equitativa, ancorando tale valutazione agli utili di bilancio realizzati e all'entità delle gratifiche corrisposte negli anni precedenti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 458
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

    Testo completo