Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
Il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della enunciazione meramente apparente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una gratifica ad un proprio dipendente in relazione ai favorevoli risultati di esercizio, ha determinato, in mancanza di accordo tra le parti, l'importo della gratifica in via equitativa, ancorando tale valutazione agli utili di bilancio realizzati e all'entità delle gratifiche corrisposte negli anni precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società Banca Arditi Galati S.p.A., in persona del presidente Dott. Antonio Papagno, elettivamente domiciliato in Roma, Via L.G.Faravelli, 22 presso l'avv. Maresca che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO RI, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza n. 24, studio Cav. Luigi Gardin, presso l'avv. Prof. Oronzo Rampino che, unitamente all'avv. Salvatore Spano, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n.315/2000, decisa il 16 dicembre 1999 e pubblicata il 9 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Lecce nel procedimento n. 903/99 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Cataldo Motta per la società ricorrente e Oronzo Rampino per il controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18 luglio 1996 LO RI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Maglie in funzione di Giudice del Lavoro la Banca Arditi e Galati S.p.A. (di seguito menzionata, anche come "la Banca") al fine di sentir dichiarare illegittimo il licenziamento disposto con decorrenza 30 settembre 1995 e ancora il pagamento delle differenze tra la gratifica annuale, di fatto corrisposta solo fino all'anno 1992, e quella spettante in base agli accordi presi all'atto dell'assunzione.
Con sentenza in data 4 giugno 1998 il Giudice adito respinge le domande tutte.
Interponeva appello il LO, limitatamente alla misura della gratifica annuale, e in esito il gravame veniva accolto in parte con sentenza n. 315/2000, emessa in data 16 dicembre 1999 - 9 febbraio 2000 dal Tribunale di Lecce. La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che la gratifica era stata prevista e riportata nel contratto individuale di lavoro e quindi il pagamento della medesima non poteva costituire una mera facoltà della banca avente caratteristiche di atto di liberalità e svincolato da qualsiasi obbligo.
D'altro canto la circostanza che la gratifica era stata corrisposta tutti gli anni fino al 1992, in misura dapprima crescente e di poi fissa, valeva a dimostrare l'esistenza di una prassi aziendale. Del tutto illegittima era quindi la sospensione della gratifica, avvenuta senza giustificazione di sorta nel periodo più recente. Il Tribunale considerava peraltro rispondente alla volontà delle parti la misura della gratifica come corrisposta fino all'anno 1992 in misura crescente, senza che vi fosse contestazione di sorta. Considerava invece ingiustificata la decurtazione da 30 a 20 milioni di lire, avvenuta nell'anno 1992.
Sulla scorta dei dati di bilancio prodotti dal LO e contestati solo genericamente riteneva congrua la misura di 30 milioni lire per gli anni 1992 e 1993 e di 40 milioni di lire per l'anno 1994. Condannava conseguentemente la Banca a corrispondere la somma globale di lire 80 milioni, oltre accessori.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione la datrice di lavoro con atto notificato in data 11 settembre 2000, sulla base di tre motivi.
LO RI resiste con controricorso notificato in data 17 ottobre 2000 e propone ricorso incidentale con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Si osserva che il Tribunale, "nell'affermare che il ripetuto comportamento della banca, consistito nell'erogazione della gratifica al LO, ha finito per costituire prassi aziendale, ha omesso di valutare la fonte negoziale che dava origine alla liquidazione della gratifica".
Si osserva ancora che la corresponsione della gratifica "non aveva nè poteva avere il carattere della spontaneità giacché la liquidazione delle somme era resa in esecuzione di un obbligo che rimaneva tale anche se condizionato dal corrispettivo diritto, se azionarlo o meno, con la banca si era riservato.
La censura non coglie la sostanza dell'argomentazione svolta dal Tribunale.
II Collegio di merito ha infatti osservato che la corresponsione della gratifica deriva da un obbligo negoziale e non già da un mero atto di liberalità, si che la verificazione di favorevoli risultati di gestione ne impone il pagamento.
Ha quindi aggiunto, quale argomento rafforzativo, che "in ogni caso" l'avvenuta erogazione della gratifica, dapprima in misura crescente e poi in misura fissa appariva "ormai consolidata nella prassi aziendale, una volta verificatisi i suoi presupposti" e tale uso negoziale veniva comunque ad integrare la stipula inter partes ai sensi dell'art. 1340 cc. Non vi è dunque contraddizione di sorta poiché la prassi aziendale viene richiamata al solo scopo di rilevare che pur volendosi contestare la portata dell'accordo negoziale, la sua efficacia sarebbe ugualmente quella voluta dal ricorrente, li in conseguenza del comportamento tenuto dalle parti. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cc e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di motivazione.
Si osserva che Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del chiaro significato delle espressioni usate e conseguentemente riconoscere che l'erogazione della gratifica rimaneva "indiscutibilmente affidata alla volontà della banca".
La censura non appare fondata.
Invero l'interpretazione di una clausola contenuta in un atto di autonomia privata e un giudizio di fatto riservato al giudice del merito;
il sindacato di legittimità può essere esercitato solamente in ordine al rispetto dei criteri di interpretazione dettati all'art. 1362 e seguenti cc e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato delle regole stesse.
Assume la ricorrente che il significato letterale del termine gratifica, letto nel contesto della riserva di parte datoriale in ordine all'erogazione della stessa, varrebbe a dimostrare che l'erogazione non era obbligatoria ma "riservata esclusivamente ad uno dei contraenti".
Al riguardo il Collegio di merito ha argomentato che la circostanza che la gratifica "sia stata prevista e riportata nel contratto individuale di lavoro sta a significare che essa non poteva costituire una pura e semplice facoltà di scelta della Banca, riservata ad un mero atto di liberalità della Banca medesima e svincolata da un qualsiasi obbligo. In caso contrario, infatti, non ci sarebbe stato alcun bisogno di prevedere la gratifica nel contratto".
Tale valutazione, oltre a integrare un giudizio di merito logico e coerente, contiene un implicito richiamo ai principi dettati agli, artt. 1355 cc, ove si prevede la nullità del contratto che contenga una clausola sospensiva meramente potestativa e 1365 stesso codice, ove si stabilisce che il contratto deve essere interpretato in modo che possa avere un qualche effetto, non già in modo che non ne abbia alcuno.
Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. n 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 432 cpc e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si afferma che il Tribunale, dando atto che non era stato individuato un parametro certo per determinare l'entità della gratifica, ha tuttavia applicato, in luogo di un principio di equità, un diverso criterio, di collegamento agli utili di bilancio, senza considerare che i risultati di gestione si accertano in base ad una serie di elementi come l'entità del risparmio acquisito e degli impieghi effettuati, non necessariamente desumibili dal mero dato numerico dell'utile.
La censura non appare fondata.
Invero il giudizio di equità è per definizione un giudizio di merito (Cass., sez. 3^, 13-02-1998, n. 1550), censurabile per cassazione solamente per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della. enunciazione meramente apparente (Cass., sez. 3^, 04-06-2001, n. 7515). E una volta riconosciuto l'obbligo di corrispondere una gratifica. in relazione a favorevoli risultati di esercizio, la determinazione, in mancanza di accordo tra le parti, non può aver luogo se non in via equitativa.
Non si può certo denunciare come apparente la motivazione offerta dal Tribunale che ha fatto riferimento a dati obbiettivi, quali gli utili di bilancio realizzati e l'entità delle somme erogate in precedenza, considerata come indice di un uso negoziale. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, si censurano, senza alcun riferimento alle ipotesi disciplinate all'art. 360 cpc "i criteri di liquidazione seguiti dal giudice"; si osserva che i risultati di gestione potevano essere determinati "eventualmente a mezzo di consulenza tecnica o anche sulla base della esperienza comune" e quindi, "sulla scorta delle misure percentuali già nei primi anni utilizzate ovvero da determinarsi a giusto apprezzamento, pervenire alla più corretta e giusta determinazione della gratifica anno per anno spettante al Direttore Generale della Banca". La censura non appare fondata.
Appare infatti evidente che la sollecitazione al raffronto con le misure percentuali degli anni precedenti e al "giusto apprezzamento" rappresenta solamente il suggerimento di un criterio per valutazione equitativa diverso rispetto a quello adottato dal Tribunale e non può formare oggetto di doglianza in sede di legittimità. Anche il ricorso incidentale va dunque rigettato.
Attesa la reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003