Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 2
L'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuendo al giudice dell'opposizione il potere di modificare l'ordinanza in relazione all'entità della sanzione irrogata, consente di stabilire quest'ultima in misura diversa da quella fissata nell'ordinanza, ma tale potere può essere esercitato solo nell'ambito dell'intervallo edittale sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 della legge ed applicando eventuali circostanze diminuenti o aggravanti ove specificamente prevedute dalle singole norme da applicare alla fattispecie, senza che possa trovare applicazione il diverso sistema delle attenuanti previsto dalla legge penale.
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - in ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11732 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'Avvocato FABIO LOENNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARY ROSA CIOFI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LL EN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12287/00 proposto da:
LL EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO ZANCHI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REGIONE TOSCANA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8/00 del Tribunale di SIENA, depositata il 26/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LORIA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ZO LI, ridusse a L.
3.500.000 l'importo della sanzione pecuniaria irrogata all'opponente per avere effettuato uno scarico civile in acque superficiali senza la prescritta autorizzazione. Ritenne il giudice del merito che agli illeciti amministrativi non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, stabilito solo per gli illeciti penali dall'art. 2 c.p., sicché correttamente la sanzione irrogata all'opponente era stata determinata in base alla legge n. 319 del 1976, benché ormai sostituita dalla più favorevole disciplina del d.lgs. n. 152 del 1999. Ciò nondimeno, considerato che ZO LI, pur non avendo richiesto l'autorizzazione allo scarico, aveva comunque ottenuto dal comune una concessione edilizia specificamente riferita anche allo scarico, l'illecito appariva di gravità così esigua da giustificare l'applicazione analogica dell'art. 62 bis c.p., con la conseguente riduzione della sanzione da irrogare a un terzo del minimo edittale di dieci milioni di lire.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione la Regione Toscana, che propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso ZO LI, che ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, risulta preliminare l'esame del ricorso incidentale per la natura delle questioni prospettate.
2. Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce erronea applicazione degli art. 21 e 15 legge n. 319 del 1976. Sostiene che non sussiste l'illecito contestatogli, perché il comune di Poggibonsi gli aveva rilasciato concessione per la costruzione di un fabbricato con lo scarico dei servizi igienici nel torrente Staggia, sicché egli non era tenuto a chiedere alcuna ulteriore autorizzazione, tantopiù se si consideri che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, lo stesso comune aveva autorizzato varianti nel corso della costruzione del fabbricato e ne aveva certificato l'abitabilità. Inoltre l'art. 45 del d.lgs. n. 152 del 1999, sostitutivo della legge n. 319 del 1976, ha espressamente previsto che il rilascio della concessione edilizia è comprensivo anche dell'autorizzazione allo scarico. Il motivo è infondato.
L'art. 15 della legge n. 319 del 1976 prevedeva, infatti, che gli scarichi esterni alle fognature esistenti prima dell'entrata in vigore della legge dovessero essere comunque denunciati all'autorità municipale, anche nei casi in cui, trattandosi di scarichi da insediamenti produttivi, fossero stati già in precedenza autorizzati. La legge aveva, quindi, la finalità di imporre agli stessi titolari degli scarichi un'iniziativa destinata ad agevolarne un censimento accurato, considerando irrilevante il fatto che il comune potesse averne comunque conoscenza aliunde. Il mancato adempimento dell'obbligo di informare l'autorità municipale integra, pertanto, gli estremi dell'illecito. Nè ha alcuna rilevanza la nuova disciplina introdotta dall'art. 45 d.lgs. n. 152 del 1999, laddove prevede che "per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione dello scarico". Questa norma si riferisce, infatti, ai nuovi insediamenti, non a quelli esistenti prima della sua entrata in vigore.
3. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, eccependo la prescrizione del diritto del comune a pretendere il pagamento della sanzione relativa a un illecito consumatosi con l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, rispetto alla realizzazione dello scarico già autorizzato, o comunque nel momento in cui lo scarico fu effettivamente attivato.
Il motivo è inammissibile, perché "l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, involgendo accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità" (Cass., sez. 2^, 14 dicembre 1993, n. 12304, m. 484716).
4. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione degli art. 25 Cost., 2 c.p. e 1 legge n. 689 del 1981, lamentando di essere stato sanzionato per la violazione di una norma che oggi non costituisce più illecito, essendo stata inclusa nella concessione edilizia anche l'autorizzazione agli scarichi.
Il motivo è infondato, perché, in conformità di quanto prevede l'art. 1 della legge n. 689 del 1981, il ricorrente è stato assoggettato a una sanzione amministrativa prevista da una legge che era entrata in vigore prima della commissione della violazione. Infatti il principio di irretroattività, ribadito anche per l'illecito amministrativo, vieta solo l'applicazione a fatti già commessi di leggi che prevedano nuovi illeciti. Non esclude di per sè l'ultrattività di una legge abrogata o divenuta inefficace, purché vigente al momento della consumazione dell'illecito. Nè implica la retroattività della legge più favorevole, che è invece prevista dall'art. 2 c.p. per l'illecito penale. Del resto lo stesso principio costituzionale di irretroattività, previsto dall'art. 25 comma 2 Cost. per l'illecito penale, vieta solo l'applicazione a fatti già commessi di leggi che estendano o aggravino la responsabilità penale. Non esclude di per sè l'ultrattività di una legge abrogata o divenuta inefficace, purché vigente al momento della consumazione dell'illecito penale, tanto che era stata affermata la legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la ultrattività delle norme penali tributarie, poi abolita dall'art. 24 legge 30 dicembre 1999, n. 507 (C. cost., 1 6 gennaio 1978, n. 6, e C. cost., 6 marzo
1995, n. 80). Nè il principio costituzionale implica la retroattività della legge più favorevole, che è, invece prevista sia dall'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia dall'art. 2 C.P., nei commi successivi al primo, nel quale viene ribadito il principio di irretroattività. Sicché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - in ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del codice penale" (Cass., sez. 3^, 6 aprile 2001, n. 5141, m. 545675, Cass.,
sez. L, 26 novembre 2002, n. 16699, m. 55874).
5. Con l'unico motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 11 legge 24 novembre 1981, n. 689, lamentando che erroneamente il giudice del merito abbia ritenuto applicabile analogicamente agli illeciti amministrativi l'art. 62 bis c.p., al fine di determinare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "l'art. 23, comma undicesimo, legge 24 novembre 1981 n. 689, attribuendo al pretore sul giudizio di opposizione il potere di modificare l'ordinanza in relazione all'entità della sanzione irrogata, consente di stabilirla in misura diversa da quella fissata nell'ordinanza, ma tale potere può essere esercitato solo nell'ambito dello intervallo edittale sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 della legge ed applicando eventuali circostanze diminuenti o aggravanti ove specificamente prevedute dalle singole norme da applicare alla fatti specie, senza che possa trovare applicazione il diverso sistema delle attenuanti previsto dalla legge penale" (Cass., sez. 1^, 13 marzo 1989, n. 1259, m. 462131). In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e la misura della sanzione determinata nel minimo edittale all'epoca previsto in L. 10.000.000, corrispondenti a 5.164 euro. Si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina la sanzione amministrativa in euro 5.164.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio intero. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003