Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11732
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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L'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuendo al giudice dell'opposizione il potere di modificare l'ordinanza in relazione all'entità della sanzione irrogata, consente di stabilire quest'ultima in misura diversa da quella fissata nell'ordinanza, ma tale potere può essere esercitato solo nell'ambito dell'intervallo edittale sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 della legge ed applicando eventuali circostanze diminuenti o aggravanti ove specificamente prevedute dalle singole norme da applicare alla fattispecie, senza che possa trovare applicazione il diverso sistema delle attenuanti previsto dalla legge penale.

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini dell'integrazione della violazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e preclusione - in ragione della differenza qualitativa delle situazioni considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11732
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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