Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2013, n. 36442
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

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Massime1

In tema di quantificazione della somma dovuta per ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari.

Commentario1

  • 1Errore giudiziario? Risarciti tutti i danni non patrimoniali
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 11 marzo 2016

    L'art. 643, comma 1, c.p.p., nella parte in cui fa espresso riferimento all'errore giudiziario (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna, impone al giudice di tenere conto, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, anche dei pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. Con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 7787 la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sull'annosa questione della qualificazione della riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, nonché sui criteri per la sua corretta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2013, n. 36442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36442
Data del deposito : 23 maggio 2013

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