Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
In tema di quantificazione della somma dovuta per ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari.
Commentario • 1
- 1. Errore giudiziario? Risarciti tutti i danni non patrimonialiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 11 marzo 2016
L'art. 643, comma 1, c.p.p., nella parte in cui fa espresso riferimento all'errore giudiziario (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna, impone al giudice di tenere conto, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, anche dei pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. Con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 7787 la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sull'annosa questione della qualificazione della riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, nonché sui criteri per la sua corretta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2013, n. 36442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36442 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/05/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 791
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE RE - rel. Consigliere - N. 13967/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CA SA, N. IL 20/10/1977;
avverso l'ordinanza n. 99/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo del 15-20/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE RE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui determina l'indennità liquidata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo. RITENUTO IN FATTO
1. Li CA RE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente accolta la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 19.11.2007 al 7.17.2008 in relazione ai delitti previsti dagli artt. 326 e 378 c.p., dai quali il Li CA era stato dal giudice di primo grado assolto per non aver commesso il fatto e con la quale egli chiedeva l'attribuzione di Euro 516.000,00. La Corte di Appello ha accolto solo parzialmente la richiesta, liquidando euro diecimila a titolo di indennizzo. Tali danni sono stati determinati dalla Corte distrettuale in parte riconoscendo Euro 235,82 per ogni giorno di arresti domiciliari ed in parte in via equitativa, tenendo presente l'incensuratezza del richiedente, la sospensione dall'attività di agente di polizia penitenziaria, la diffusione data dai mezzi di comunicazione alla notizia dell'arresto, le condizioni di salute dell'istante (nella misura in cui possono ricollegarsi al trauma derivato dall'ingiusta privazione della libertà e con esclusione di quanto derivante dalla pendenza del procedimento penale a suo carico) nonché la mancata percezione dell'indennità giornaliera di presenza per il periodo di sospensione dal servizio compreso tra la data dell'arresto e quello della delibera di sospensione adottata dopo la scarcerazione. Il Collegio escludeva, per contro, la mancata percezione di voci retributive quali quelle per lavoro straordinario e quelle connesse al mancato pagamento delle rate del mutuo "stante il limitato arco temporale in cui è protratta la sospensione dal servizio" imputabile alla custodia cautelare.
2. Il difensore di fiducia del Li CA chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, assumendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto quantificare il danno tenendo presente ogni singola voce di danno e liquidare quello non patrimoniale tenendo conto che, per quanto determinato in via equitativa, esso non può discostarsi in modo eclatante da quanto risultante dall'applicazione dei parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile. Inoltre censura il criterio utilizzato dalla Corte territoriale che fa riferimento al solo periodo di sospensione dal servizio c.d. obbligatoria.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, si è stabilmente orientata (v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, Caridi) nella necessità di contemperare il parametro aritmetico - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 (Euro 516.456,90) ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico (individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di euro 235, 82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena). Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4^, n. 10690 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424).
4.2. Limitando la ricognizione della decisione impugnata agli aspetti esaltati dal ricorso, va rilevato come il giudice della riparazione, nella determinazione della somma, abbia compiutamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali deve tenersi conto del periodo di sospensione c.d. obbligatoria dal servizio e non di quello per sospensione facoltativa;
infatti ha evidenziato che quest'ultima non trae origine dallo stato di detenzione bensì dalla gravità dei reati contestati al Li CA. Principio del tutto in linea con il fondamento normativo dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, rinvenibile nell'intervento solidaristico dello Stato a favore di chi abbia ingiustamente subito la restrizione della libertà personale;
laddove la lesione di beni od interessi derivanti dalla condizione di indagato e/o di imputato non trova ristoro nell'indennizzo previsto dagli artt. 314 e 315 c.p.p.. Pertanto risulta insindacabile in questa sede anche l'esclusione dell'indennizzo per il danno conseguente al mancato pagamento delle rate del mutuo contratto con Unicredit: la obiettiva limitatezza (48 giorni) del periodo che può essere preso in considerazione ai fini che occupano giustifica la valutazione operata dal giudice della riparazione.
Parimenti immune da censure formulabili dal giudice di legittimità è la non irragionevole distinzione tra danno alla salute derivante dalla pendenza del procedimento penale e danno scaturito dalla detenzione, ancorata alle risultanze della relazione psichiatrica redatta dal dr. Di Giorgio, che ha evidenziato la genesi multifattoriale dei disturbi psichici affliggenti il Li CA e l'impossibilità di attribuire per intero i medesimi alla privazione della libertà per giorni quarantotto in regime di arresti domiciliari. Ribadita, alla luce di quanto appena espresso, la correttezza della linea di discrimine posta dalla Corte distrettuale, il ricorrente opera una generica contestazione del giudizio della Corte di Appello, senza dare dimostrazione alcuna della riconducibilità esclusiva dei problemi di salute all'intervenuta carcerazione.
Anche per tale motivo risulta infondata la censura di un irragionevole scostamento della valutazione operata dalla Corte di Appello rispetto a quanto risultante dai parametri tabellari. Nella decisione richiamata dal ricorrente si è puntualizzato che il criterio tabellare (in merito al danno biologico) costituisce un utile strumento di disciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione equitativa, ma non può essere considerato obbligatorio perché nessuna norma ne impone l'adozione per i danni da responsabilità aquiliana e quindi deve ritenersi ammissibile una liquidazione meramente equitativa purché il giudice abbia dato conto dei criteri equitativi seguiti nella liquidazione, questi criteri non appaiano illogici e la liquidazione non si discosti clamorosamente e immotivatamente (in più o in meno) dai criteri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia (Sez. 4^, n. 2050 del 25/11/2003 - dep. 22/01/2004, P.G. in proc. Barillà, Rv. 227673).
Nel caso di specie il giudice di merito si è adeguato ai principi indicati perché nell'impossibilità di identificare la "quota parte" di danno alla salute derivante dalla detenzione, non essendo in discussione la relazione eziologica, ha comunque liquidato una somma per tale voce;
che tale liquidazione si discosti di molto, in termini percentuali dal risultato conseguibile con il criterio tabellare, è circostanza la cui dimostrazione è onere non soddisfatto che incombe sul ricorrente.
5. Segue al rigetto del ricorso, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Vanno altresì compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013