Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2025, n. 37626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37626 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente prowedimento per finalità di informazione giundica omettere le generalità e gli altri dat identificativ indicati nefallegato provvedimento Legel- fart. 52 del DLvo n. 196 del 2003
CANCELLIERE
37626-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EMANUELE DI AL
UC LE
LA FI
QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
Sent. n. sez. 889/2025 CC 09/10/2025 R.G.N. 17036/2025
ZO ZE
OS UN
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE RA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere OS UN;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA il procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso.
E' presente l'avvocato Monaco Michele del foro di Roma in difesa dell'imputato, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
B
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16/4/2024, la Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha rigettato il ricorso proposto da PE RA avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 aprile 2023, che aveva ritenuto il predetto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata e continuata, in tre distinte occasioni, in danno di una minorenne, la quale aveva compiuto 16 anni al momento dei fatti. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso straordinario avverso la pronuncia di rigetto, prospettando la riconoscibilità nella sua motivazione di un errore di fatto denunciabile ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. La Sezione Terza della Corte di Cassazione, lamenta la difesa, avrebbe fondato la propria decisione su una erronea interpretazione del terzo motivo di ricorso in allora proposto. In particolare, precisa, il ricorso si articolava in tre motivi: con il primo motivo la difesa si doleva dell'illegittimità della motivazione, per carenza della stessa e travisamento della prova quanto alla sussistenza del fatto;
con il secondo motivo veniva rappresentata la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge processuale;
infine, con il terzo motivo di ricorso si censurava la mancanza, la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in merito alla ricostruzione del fatto, così come contestato, con particolare riferimento all'aspetto riguardante la gravità della condotta e, di conseguenza, al profilo concernente la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. La Sezione Terza della Corte di Cassazione avrebbe equivocato il contenuto del terzo motivo di ricorso, omettendo di pronunciarsi sulla possibilità di ravvisare l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. I passaggi motivazionali dai quali si evincerebbe l'errore percettivo denunciato sono i seguenti. A pagina 4 della sentenza impugnata viene così riassunto il terzo motivo: "Con il terzo motivo, in parte riproduttivo di argomenti già contenuti nel primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto in termini tali da travisare le prove acquisite agli atti". A pagina 8 della sentenza, la Corte di Cassazione, eludendo la questione riguardante la qualificazione del fatto, rilevava che il terzo motivo "... oltre a riferirsi ad aspetti del tutto marginali della vicenda, è costruito come
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confutazione in fatto delle modalità di svolgimento dell'episodio del 29 aprile
2011"
Sempre a pagina 8 della sentenza viene rilevato che le divergenze tra il racconto della persona offesa e quello del teste NE sono elementi "... che non svolgono un ruolo determinante ai fini dell'affermazione della responsabilità del pervenuto" e sulla "tenuta del giudizio di attendibilità della persona offesa". Da tanto si ricaverebbe, sostiene la difesa, che la Sezione Terza non ha apprezzato le censure difensive riguardanti la gravità del fatto, ma ha tenuto conto della doglianza ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, confondendo il giudizio richiesto in ordine alla legittimità della qualificazione giuridica del fatto con quello riguardante l'attendibilità del racconto della persona offesa. FAR ERFETTA L'errore avrebbe carattere decisivo poiché dalla concessione dell'attenuante avrebbe potuto essere irrogata una pena più mite.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, riportandosi alla requisitoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La difesa ha concluso come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'errore verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali. Pertanto, l'errore di fatto è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in sede di legittimità senza di esso [cfr. Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, [...], Rv. 221280, cosi massimata: "L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia
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identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale) (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata)"]. Nel delineare l'ambito applicativo dell'istituto, in ossequio ai principi stabiliti da questa Corte nella sua composizione più autorevole, si è dunque precisato che non rientrano nei casi contemplati dalla norma: - l'erronea interpretazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un inesatta portata quando ciò sia dovuto all'ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 6, n. 43002 del 20/10/2003, [...], Rv. 227489; Sez. 3, n. 6493 del 13/12/2001, dep. 2002, [...], Rv. 220994); -gli errori di giudizio aventi un contenuto valutativo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, [...], Rv. 232313); - l'errore percettivo in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi esso far valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie o con la revisione.
3. Ebbene, l'analisi del contenuto dell'atto di ricorso proposto innanzi alla Terza Sezione di questa Corte rivela la manifesta infondatezza del ricorso straordinario per errore di fatto. Dall'esame del terzo motivo di ricorso non si evince che la difesa abbia devoluto alla Corte di cassazione il tema riguardante la ricorrenza nei fatti dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., norma neppure citata nel titolo o nel corpo della illustrazione del motivo. Sebbene il giudice di legittimità sia tenuto ad interpretare l'atto di ricorso, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel contesto espositivo, non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", nel caso in cui le richieste abbiano un
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contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione della concreta questione dedotte Il ricorrente pretende di sostenere, in questa sede, che dalla lettura della sentenza impugnata si debba desumere che la Sezione Terza non abbia risposto sul punto, con ciò incorrendo nell'errore percettivo lamentato. In realtà, si sollecita una non consentita rivalutazione del merito della vicenda, che non può formare oggetto di considerazione in questa sede, collocandosi la doglianza al di fuori del perimetro entro il quale è consentita l'attivazione della procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen. In ogni caso, dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si evince come la Corte di Cassazione abbia ritenuto connotata da indubbia gravità la condotta serbata dal ricorrente (si veda in proposito quanto argomentato nei passaggi motivazionali riportati a pag. 7 della sentenza, in cui si descrive il comportamento intimidatorio posto in essere dal ricorrente nei confronti della vittima e del suo fidanzato durante l'incontro fuori dal locale).
4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). Si dspone l'oscuramento dati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in data 9/10/2025
Il Consigliere estensore
OS UN
Il Presidente Emanuele Di Salvo
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8/11/2015 Funzionato G Dr. Gianfranco Catenazz