Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 2
Rilevano sotto il profilo disciplinare le condotte degli iscritti ad albi professionali che, pur non integrando atti di esercizio della professione, giustifichino in generale un biasimo, perché non rispettose dei doveri di lealtà verso gli altri iscritti o perché tali da recare pregiudizio al decoro della professione; pertanto, benché l'incompatibilità tra iscrizione all'albo dei periti assicurativi e sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente trovi di per sè sanzione nella cancellazione dal ruolo, la medesima può assumere rilievo disciplinare; infatti, anche il mantenersi o il porsi in una situazione d'incompatibilità può essere ritenuto un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale.
All'impugnazione dei provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. civ.); poiché oggetto del giudizio è il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare, il decreto della corte d'appello emanato in sede di reclamo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8915 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO in persona del Ministero P.T. in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CA RI;
- intimato -
Avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, emesso il 17/02/1999, depositato il 19/02/99; 500 RG. 64/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - MA AM, con provvedimento 23.12.1997 n. 1057082 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, veniva radiato dal ruolo dei periti assicurativi, istituito dalla L. 17 febbraio 1992, n. 166. Si concludeva così il procedimento disciplinare aperto in suo confronto dalla Commissione nazionale per i periti assicurativi, che, nella riunione del 25.6.1997, ne aveva deliberato l'apertura per violazione dell'art. 5, comma 2, della legge, per essere risultato che, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda 22.2.1996 per l'iscrizione nel ruolo, il professionista rivestiva un rapporto di lavoro dipendente, incompatibile con l'iscrizione. 2. - Il provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal tribunale di Brescia, che ha accolto il ricorso del professionista, presentato in base all'art. 11, comma 5, della legge. Il reclamo proposto dal Ministero è stato a sua volta respinto dalla corte d'appello con decreto del 19.2.1999. La corte d'appello ha ritenuto che, come le altre sanzioni disciplinari previste dall'art. 11.1. della legge, la radiazione Può essere inflitta all'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta non conforme all'etica, alla dignità ed al decoro professionale: nel caso, invece, sfera in presenza di una situazione di incompatibilità, che avrebbe solo giustificato un provvedimento di cancellazione.
D'altro canto nel provvedimento impugnato non erano stati contestati al professionista altri comportamenti non conformi all'etica alla dignità ed al decoro professionale.
3. - Il Ministero ha chiesto la cassazione del decreto. MA AM non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è ammissibile.
1.1. - La L. 17 febbraio 1992, n. 166, che ha istituito il ruolo nazionale dei periti assicurativi, stabilisce all'art. 11.5. che, contro il provvedimento di radiazione dal ruolo, può essere proposta impugnazione con ricorso al tribunale, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Al reclamo contro il provvedimento di radiazione si applicano, in base all'art. 742-bis cod. proc. civ., le norme dettate dallo stesso codice per i procedimenti in camera di consiglio (Cass. 15 novembre 2000 n. 14818). Il reclamo è quindi deciso con decreto e contro il decreto del tribunale è dato reclamo alla corte d'appello, che a sua volta lo decide con decreto non suscettibile di reclamo (art. 739 cod. proc. civ.). Contro il decreto della corte d'appello si può però proporre ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, in base al penultimo comma dell'art. 111 Cost. - siccome oggetto del giudizio è un diritto soggettivo, all'esercizio di una attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare.
1.2. - Il ricorso è tempestivo, perché è stato proposto entro il termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., mentre da un lato al ricorso per cassazione non si applica la disciplina della decorrenza dei termini prevista dall'art. 739 cod. proc. civ. (Sez. Un. 24 ottobre 1991 n. 11326), dall'altro non v'è prova che sia stato in precedenza notificato al Ministero su istanza di parte, ciò che segna la decorrenza del termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. 14 gennaio 1999 n. 329).
1.3. - La notificazione ne è stata eseguiLa presso il difensore costituito per la parte (art. 330, primo comma, cod. proc. civ.). 2. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione della sentenza vi è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 5, 6, 11 e 12 L. 17 febbraio 1992, n. 166). Il ricorrente osserva che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il professionista aveva conseguito l'iscrizione nel ruolo in base alla dichiarazione di non versare in situazione d'incompatibilità, è che questo comportamento rientrava tra quelli che a norma dell'art. 11 della legge 166 del 1992 hanno rilevanza disciplinare.
Il motivo non è fondato.
La motivazione del decreto deve tuttavia essere in parte corretta.
3. - La decisione impugnata si fonda su questi argomenti. La situazione d'incompatibilità ha una propria rilevanza e la sanzione ne è la cancellazione dell'iscritto dal ruolo. La situazione d'incompatibilità non può invece rilevare anche come illecito disciplinare e non lo può perché non si risolve nel mantenere una condotta o compiere atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale.
Peraltro la sanzione disciplinare applicata, la radiazione dal ruolo, è sanzione prevista per fatti di particolare gravità, ma nel provvedimento impugnato non si dice che all'iscritto siano stati contestati altri elementi di fatto, di tale natura e diversi da quelli che hanno concorso ad integrare la situazione d'incompatibilità.
3.1. - La conclusione cui si perverrà è parzialmente diversa. L'incompatibilità per sè trova sanzione nella cancellazione dal ruolo.
Ciò non esclude che l'essersi l'iscritto mantenuto o posto in situazione d'incompatibilità possa assumere rilievo disciplinare, perché anche mantenersi o porsi in situazione d'incompatibilità può essere ritenuto un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale - per questa parte la motivazione della decisione impugnata è dunque da correggere.
Ma l'apertura del procedimento disciplinare si giustifica solo nella prospettiva che possa concludersi con la sanzione espulsiva della radiazione, perché questa ha il diverso ed ulteriore effetto di precludere per un certo tempo la reiscrizione nel ruolo;
le altre sanzioni disciplinari presuppongono invece la continuazione dell'iscrizione e dunque non potrebbero essere applicate in una situazione nella quale, permanendo l'incompatibilità, comunque si dovrebbe far luogo alla cancellazione.
La radiazione tuttavia è giustificata solo da comportamenti di particolare gravità.
È dunque necessario che la contestazione con cui si apre il procedimento disciplinare assuma a suo oggetto non la situazione di incompatibilità, ma tratti che l'hanno contraddistinta, qualificati come di particolare gravità, che spetterà poi all'autorità disciplinare ed eventualmente al giudice valutare per tali. Ed è da questo punto di vista che la decisione della corte d'appello si sottrae a censura - perché non in questo modo è stata formulata la contestazione, come ha accertato la corte d'appello. 3.2. - Si deve dare conto delle ragioni che conducono alle conclusioni appena anticipate.
4. - Tra le norme che vengono in rilievo sono quelle contenute negli artt. 5, secondo comma, 6, 11 e 13 della L. 17 febbraio 1992, n. 166. Secondo l'art. 11 della legge, l'iscritto nel ruolo, che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle sanzioni disciplinari del richiamo, della censura o della radiazione dal ruolo.
Quest'ultima è inflitta per violazioni di particolare gravità, comporta la cancellazione dal ruolo (art. 11.4.) e l'impedimento alla reiscrizione per la durata di cinque anni (art. 6.2.). L'art. 5 della legge, al secondo comma, dispone che tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente non possono esercitare l'attività di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo - vi si prevede un'eccezione, se sia stata concessa una deroga allo scopo di aggiornare la qualità professionale, ma di ciò nel caso non si è discusso.
L'art. 6, al primo comma lett. c), stabilisce poi che il Ministero ordina la cancellazione dal ruolo nel caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2 - provvedimento, questo, che non ha natura disciplinare, come emerge dalla collocazione della norma.
Si tratta allora di stabilire se costituisca un comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare quello tenuto dal professionista che, nel richiedere la iscrizione nel ruolo, non dichiara di avere un rapporto di lavoro e non ne recede, una volta ottenuta l'iscrizione.
4.1. - L'art.
5.2. configura una situazione d'incompatibilità. 4.1.1. - Un primo aspetto sotto il quale tale incompatibilità rileva è quello connesso al fatto dell'esercizio dell'attività. Dalla norma si trae un divieto all'esercizio dell'attività di perito assicurativo, per chi ha in atto un rapporto di lavoro dipendente: divieto che non è superato dall'iscrizione nel ruolo, sia stata questa conseguita in presenza di un rapporto di lavoro da cui il professionista non è receduto pur dopo l'iscrizione o sia stata mantenuta nonostante la successiva assunzione di un rapporto di lavoro.
La contravvenzione al divieto non è priva di sanzione - l'esercizio dell'attività a dispetto dell'incompatibilità dà luogo ad inosservanza di una disposizione contenuta nella legge, che in base all'art. 13 della stessa legge giustifica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
E però, la circostanza che l'incompatibilità incontri nella legge la reazione appena indicata, se dimostra che essa ha prefigurato un mezzo per reagirvi, non significa ancora che il fatto del professionista iscritto nell'albo il quale eserciti la professione pur versando in una situazione d'incompatibilità non possa assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare. Non lo esclude l'art. 13.1. della legge - secondo il quale la inosservanza della legge può avere anche rilevanza disciplinare. 4.1.2. - Altro aspetto sotto il quale l'incompatibilità rileva è la relazione tra un rapporto di lavoro dipendente e iscrizione nel ruolo.
L'art. 5, comma 2, dice che tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente non possono essere iscritti nel ruolo. L'art. 6, comma 1, lett. a) e c), dice che il Ministero dispone la cancellazione dal ruolo, con provvedimento motivato, in caso di rinuncia all'iscrizione o di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2.
Il confronto tra queste disposizioni sembra far intendere che l'esistenza di un rapporto di lavoro in atto precluda l'iscrizione nel ruolo, mentre l'assunzione di un rapporto di lavoro da parte dell'iscritto, se non dia luogo a rinuncia all'iscrizione, darà adito ad un provvedimento di cancellazione - che si è visto non avere natura disciplinare.
Si deve tuttavia fare una riflessione su queste norme. Quando la legge impone a chi vuole svolgere un'attività, di non svolgerne un'altra, non intende impedire l'accesso alla nuova attività, se prima la precedente non sia abbandonata, ma evitare che siano svolte insieme.
Sicché, la prima norma va interpretata nel senso che chieda al lavoratore subordinato di recedere dal rapporto non prima di avere conseguito l'iscrizione, ma una volta che l'abbia conseguita;
mentre la seconda va interpretata nel senso che il professionista perde il diritto di mantenere l'iscrizione se assume una posizione di lavoratore dipendente che prima non aveva.
Così interpretate le due norme, ne risulta per la parte un onere di denunciare l'esistenza del rapporto impegnandosi a recederne una volta conseguita l'iscrizione e corrispondentemente un onere di rinuncia all'iscrizione una volta assunta la posizione di lavoratore dipendente.
Non tenuto questo comportamento, si pone il problema se il comportamento omesso possa assumere rilevanza disciplinare. Problema che, come si è visto, a dispetto del modo come le norme sono formulate, si pone nello stesso modo quale che sia il rapporto cronologico tra rapporto di lavoro e iscrizione nel ruolo, perché ciò che rileva, nei due casi, è la coesistenza delle due posizioni e la situazione d'incompatibilità che ne deriva. 4.2. - Un ostacolo a che l'essersi il professionista mantenuto in una situazione d'incompatibilità rilevi sotto il profilo disciplinare non può venire dalle considerazioni svolte dai giudici di merito.
Essi sembrano avere voluto sostenere che possa assumere rilievo disciplinare solo un comportamento tenuto nell'esercizio dell'attività e non in genere un comportamento dell'iscritto contrario ai doveri inerenti alla professione.
Questa è però tesi che non può essere seguita.
Nella materia disciplinare, pur se in sede di interpretazione di altre norme, la Corte ha altre volte enunciato il principio di diritto per cui rilevano sotto il profilo disciplinare non solo le modalità degli atti di esercizio della professione, ma in generale la condotta dell'iscritto che giustifichi un biasimo, perché non rispettosa dei doveri di lealtà verso gli altri iscritti o perché tale da recare pregiudizio al decoro della professione (Cass. 10 dicembre 1993 n. 12165; 3 aprile 2000 n. 4011). Nè un ostacolo può venire da ciò che all'incompatibilità la legge reagisca già col prevedere una reazione espulsiva di natura non disciplinare.
Questo tipo di reazione serve ad impedire che la situazione di incompatibilità si protragga e l'autorità preposta alla vigilanza sul comportamento del professionista se ne può appagare, ma non esclude che, quando nel comportamento del professionista, postosi in posizione d'incompatibilità, siano da ravvisare comportamenti apprezzabili sotto il profilo disciplinare, l'amministrazione si risolva a darvi sanzione anche su questo piano - una conferma in questo senso si può trarre dall'art. 63, secondo comma, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 5 in tema di disciplina della incompatibilità per gli impiegati dello Stato.
4.3. - Delle riflessioni si impongono tuttavia a proposito del rapporto tra regolamentazione della incompatibilità e rilevanza disciplinare del comportamento costituito dall'essersi la parte mantenuta in tale situazione.
Ravvisato nel comportamento del professionista un profilo di rilevanza disciplinare, in costanza di iscrizione all'albo, contro il professionista può essere avviato il procedimento. E può esserlo sia perché il professionista può
volontariamente recedere dal rapporto di lavoro, ponendo fine alla situazione d'incompatibilità, restando così soggetto al potere disciplinare, sia perché la possibilità che a conclusione del procedimento gli sia applicata la sanzione della radiazione configura un aspetto di rilevanza del comportamento tenuto, ovverosia un effetto giuridico della condotta, che va oltre quello della cancellazione dal ruolo - è l'aspetto messo prima in rilievo, dato dall'impedimento a tornare ad essere iscritto nel ruolo prima di cinque anni.
Tuttavia, dall'ammettere che il potere disciplinare possa essere esercitato non si può passare alla conclusione per cui, una volta accertato il fatto nelle sue componenti oggettive e l'imputabilità dal punto di vista soggettivo, esso non potrebbe essere sanzionato che mediante la radiazione - perché, in presenza di una situazione che comunque dovrebbe dar luogo a cancellazione dal ruolo, non potrebbero trovare applicazione le altre sanzioni, la censura ed il richiamo, che assumono valore afflittivo se irrogate a persone che mantengono l'iscrizione e con essa la legittimazione ad esercitare la professione.
Questo risultato di necessaria corrispondenza tra tipo di comportamento e tipo di sanzione sarebbe in contraddizione con la logica della funzione disciplinare - infatti, a meno che la legge non specifichi che a certi comportamenti corrisponde una individuata sanzione, è insito nel potere disciplinare che possa esercitarsi sul presupposto di valutazioni volte a tenere conto del disvalore del fatto concreto e ad adeguarvi la sanzione.
Questo significa, che o il comportamento contestato al professionista - e cioè non per sè la situazione d'incompatibilità ma i suoi tratti concreti (modi in cui è stata determinata, durata, vantaggi ritratti nell'esercizio della professione) - sono ritenuti tali da connotarlo come violazione di particolare gravità ed allora la radiazione può essere comminata o ciò non è ritenuto ed allora la radiazione non potrà essere comminata.
4.4. - Ne deriva che all'amministrazione preposta alla custodia del ruolo ed alla vigilanza sul comportamento degli iscritti si offrono in concreto questi modi di agire.
Essa può assegnare al professionista un termine per recedere dalla situazione d'incompatibilità, avvertendolo che, decorso inutilmente il termine, ne sarà disposta la cancellazione dal ruolo e che il recesso dalla situazione d'incompatibilità non esclude la possibilità di aprire in suo confronto un procedimento disciplinare. Può per contro ritenere di aprire un procedimento disciplinare in vista della radiazione, ma allora sulla base di concreti tratti della situazione d'incompatibilità qualificati nella contestazione come di particolare gravità - procedimento che, concluso con un accertamento negativo, apre pur sempre l'adito alla cancellazione. 5. - Il ricorso è rigettato.
6. - Non si deve provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002