Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8915
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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Rilevano sotto il profilo disciplinare le condotte degli iscritti ad albi professionali che, pur non integrando atti di esercizio della professione, giustifichino in generale un biasimo, perché non rispettose dei doveri di lealtà verso gli altri iscritti o perché tali da recare pregiudizio al decoro della professione; pertanto, benché l'incompatibilità tra iscrizione all'albo dei periti assicurativi e sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente trovi di per sè sanzione nella cancellazione dal ruolo, la medesima può assumere rilievo disciplinare; infatti, anche il mantenersi o il porsi in una situazione d'incompatibilità può essere ritenuto un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale.

All'impugnazione dei provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. civ.); poiché oggetto del giudizio è il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare, il decreto della corte d'appello emanato in sede di reclamo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8915
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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