Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Il principio secondo cui solo la notifica ad istanza di parte è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione delle sentenze (per cui deve escludersi che la loro conoscenza, acquisita "aliunde", anche per iniziativa dovuta all'Ufficio, sia a tali fini rilevante) si estende anche ai provvedimenti adottati in forma diversa dalla sentenza che abbiano contenuto decisorio ed, in quanto tali, ricorribili per cassazione, se non altrimenti impugnabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. Relatore
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL S.r.l., ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l., LANTERNA EDITRICE S.r.l., VIDEA S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in Roma, Via Aureliana n. 63, presso l'avv. Gianni Massaro, che le rappresenta e difende (anche unitamente all'avv. Bruno della Ragione per quanto concerne la società VIDEA), in virtù di quattro distinte procure apposte in calce al ricorso
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO TELECOLOR S.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso il prof. avv. Giovanni Giacobbe, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di Roma del 9 maggio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, il prof. avv. Gabrielli con delega e l'avv. Massaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1 - Il 4 luglio 1995 il giudice delegato, presso il Tribunale di Roma, al fallimento della società TELECOLOR S.p.a disponeva la vendita del complesso aziendale "così come individuato e descritto nella relazione estimativa depositata ... in data 3 luglio 1995", determinandone le modalità. Nell'ordinanza si precisava, in particolare:
- che gli offerenti avrebbero dovuto far pervenire in cancelleria, in busta chiusa, le proprie offerte entro le ore 13 del 27 luglio 1995;
- che il prezzo base era di L. 2.400.000.000, corrispondente al valore di stima,;
- che ogni offerente avrebbe dovuto allegare alla propria offerta un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 30% del prezzo offerto e un atto, con il quale dichiarava di aver preso visione della perizia estimativa e di accettare l'azienda "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trovava, assumendo l'impegno di reintegrare nell'azienda "non meno di venti dipendenti" per i quali fosse stato concesso l'intervento straordinario di integrazione salariale;
- che l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare il saldo del prezzo e le spese entro il termine di 40 giorni dalla data dell'aggiudicazione.
Nessuna offerta perveniva entro il termine sopra indicato e neppure entro quello successivamente fissato (28 settembre 1995) il 28 luglio 1995 per il prezzo minimo di L. 1.900.000.000.
Il 28 settembre 1995 il giudice delegato fissava un nuovo esperimento di vendita per la data del 31 ottobre 1995 al prezzo base di L. 1.400.000.000, riservandosi "la facoltà, in caso di pluralità di offerte, di invitare gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta, ovvero di indire l'incanto ai sensi e per gli effetti dell'art.573 c.p.c." 1.1 - Entro quest'ultima data pervenivano due offerte, rispettivamente dalla società IMMOBILVIT (L. 1.438.000.000) e dalle società IL S.r.l., I.F.I. - ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l. (d'ora innanzi I.F.I.), LANTERNA EDITRICE S.r.l. (d'ora innanzi, LANTERNA), VIDEA S.p.a. (L. 1.506.000.000). Quindi, disposta una gara tra i due offerenti, in esito alla quale, essendo risultata quale migliore offerta quella formulata dalle società IL, I.F.I., LANTERNA e VIDEA per il prezzo di L. 3.306.000.000, il curatore veniva autorizzato a perfezionare il trasferimento con dette società nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ordinanza di vendita e, in particolare, di quella ivi specificata alla lettera f), concernente l'impegno a "reintegrare non meno di venti dipendenti" nell'azienda.
1.2 - Il 27 novembre 1995 dette società - dopo aver rilevato che il "dato fondamentale per la determinazione del valore dell'azienda era costituito dal "portafoglio film" e che vi era motivo di ritenere che i dati e le conseguenti valutazioni contenuti nella perizia estimativa dovessero essere "considerevolmente" ridimensionati - chiedevano al giudice delegato di invitare il curatore a fornire precise indicazioni circa la consistenza di tale dato patrimoniale, che "era stato determinante per l'acquisto e per la valutazione del prezzo offerto", o di autorizzarle ad effettuare direttamente tale accertamento, disponendo il differimento del termine fissato per il versamento del saldo.
L'istanza veniva però dichiarata inammissibile.
L'11 dicembre 1985 le società aggiudicatarie depositavano in cancelleria assegni circolari per L. 3.080.100.000, facendo presente che al momento dell'offerta era già stata depositata la somma di L. 451.800.000, da imputarsi per il 50% ad anticipo prezzo e cauzione. Il curatore, con lettera del 22 dicembre 1995, dichiarava la propria disponibilità "a definire il trasferimento" entro il 31 dicembre 1995.
1.1 - Il 1^ febbraio 1996 il curatore riferiva di aver ricevuto dalla società aggiudicatarie una bozza del contratto di vendita, che non era tuttavia conforme a quanto stabilito nell'ordinanza di vendita poiché in essa si prevedeva il frazionamento dell'acquisto tra le diverse società aggiudicatarie e si poneva a carico della parte cedente l'obbligo di prestare garanzia "sia per la consistenza che per la libertà" dei beni ceduti.
Il giudice delegato autorizzava il curatore ad inviare a tali società una lettera di diffida a stipulare nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ordinanza di vendita (tra le quali figurava l'obbligo di accettare l'azienda "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trovava), con la precisazione che, in caso contrario, sarebbero state dichiarate decadute dal diritto di acquisire il complesso. Con la lettera di diffida (inviata il 13 febbraio 1996) il curatore faceva anche presente che, poiché il versamento effettuato al momento dell'offerta era stato fatto per metà a titolo di deposito cauzionale e per metà a titolo di anticipo delle spese, "il versamento di L. 3.080.100.000" non costituiva saldo del prezzo. Le società replicavano con atto notificato il 17 febbraio 1996, diffidando a loro volta il curatore a stipulare l'atto entro il 28 febbraio 1996 secondo il testo in precedenza inviato. 1.3 - Il 27 febbraio 1996 il giudice delegato, rilevato che le società aggiudicatarie non avevano provveduto "al versamento integrale del saldo ... nel termine di cui all'ordinanza di vendita" le dichiarava "decadute dalla stipulazione del contratto di cessione di azienda", autorizzando il curatore a presentare una nuova istanza di vendita al prezzo di L.
3.306.000.000 con incanto".
2 - Il reclamo proposto dalle aggiudicatarie veniva respinto dal Tribunale con decreto depositato il 9 maggio 1996, con il quale veniva disposta la restituzione delle somme versate alle reclamanti, al netto della cauzione da determinarsi in misura pari al 15% del prezzo di aggiudicazione. Nel decreto si osservava:
- che la vendita ad offerte segrete, pur non trovando nel codice di rito specifica regolamentazione, "rientra pur sempre tra le vendite giudiziali e forzate quale momento necessario per il conseguimento della finalità espropriativa";
- che in esse " non è configurabile l'istituto dell'aggiudicazione, per cui ... l'elemento preclusivo di ulteriori modalità procedurali è costituito dalla stipulazione della vendita e dal pagamento del prezzo";
- che la mancata esecuzione, da parte di colui che ha formulato la migliore offerta di acquisto, di una soltanto delle obbligazioni derivanti a suo carico dall'ordinanza di vendita legittima l'uso del potere di revoca da parte del giudice delegato, "attesa la stretta correlazione ed interdipendenza tra ... [tali] obbligazioni .... alla cui osservanza l'offerente si è astretto";
- che, nel caso di specie, doveva escludersi che la mancata stipulazione del contratto fosse imputabile al curatore, atteso che la bozza predisposta dalle società che avevano formulato l'offerta più conveniente conteneva clausole (in particolare, quella concernente la previa verifica della consistenza del "portafoglio film") non compatibili con la natura espropriativa della vendita in questione;
- che pertanto la revoca era stata legittima e del pari legittimo doveva ritenersi l'incameramento della cauzione.
2.1 - La società IL e le altre società reclamanti chiedono la cassazione di tale decreto con cinque motivi, al cui accoglimento la curatela del Fallimento si oppone con controricorso. Motivi della decisione
3 - La curatela del fallimento eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché tardivo.
L'eccezione è stata formulata nel presupposto:
- che il termine per impugnare era quello "breve" (sessanta giorni) previsto dall'art. 325 c.p.c. e decorreva dalla data di deposito in cancelleria del decreto impugnato o, quanto meno, da quella in cui tale provvedimento era stato "comunicato" a cura della cancelleria;
- che il decorso di tale termine non era rimasto sospeso nel periodo feriale.
3.1 - L'eccezione è fondata.
Risulta infatti dagli atti:
- che il ricorso è stato notificato dalle ricorrenti il 27 settembre 1996 e che il provvedimento impugnato (depositato il 9 maggio 1996) era stato ad esse comunicato, a cura della cancelleria, il 13 giugno 1996;
- che la comunicazione è avvenuta mediante consegna di una copia autentica del provvedimento impugnato allegata al biglietto di cancelleria.
3.2 - Ciò porta a ritenere che, fin da quel momento, le ricorrenti avessero piena conoscenza del provvedimento emesso dal Tribunale sul reclamo da esse proposto e fossero quindi in grado di valutarne la portata.
Ora è bensì vero che, in linea di principio, solo la notifica a istanza di parte è idonea a determinare la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione delle sentenze (art. 326 c.p.c.) e che, appunto per questo, deve escludersi che la loro conoscenza, acquisita aliunde, anche se dovuta ad una iniziativa dell'ufficio, sia a tali effetti rilevante, essendo rimessa all'esclusiva disponibilità delle parti il potere di "accelerare" il termine per l'impugnazione delle sentenze (Cass. 17 giugno 1997, n. 5241; 9 giugno 1987, n. 5027). Ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere valida tale conclusione anche per i provvedimenti adottati in forma diversa dalla sentenza che abbiano contenuto decisorio e, in quanto tali, ricorribili per cassazione, se non altrimenti impugnabili, (art. 111, secondo comma, Cost.): tali provvedimenti sono infatti assoggettati al controllo di legittimità nella loro veste sostanziale di sentenze e la loro impugnazione non può, quindi, non essere regolata dalle norme del codice di rito che regolano tale mezzo di gravame, le quali hanno carattere generale e, oltretutto, rappresentano l'unica disciplina organica dettata in materia dal legislatore (Cass. 29 aprile 1992, n. 5153). Anche in tal caso, pertanto, deve ritenersi che il termine "breve" per la proposizione del ricorso per cassazione può iniziare a decorrere solo a seguito della notificazione del provvedimento a istanza di parte.
Sempre che, tuttavia, non ricorrano ragioni, legate alla particolarità del procedimento o alla natura degli interessi tutelati, che giustifichino la deroga agli indicati principi. 3.3 - È questo il caso delle procedure concorsuali, la cui regolamentazione è ispirata dall'esigenza di una sollecita definizione delle questioni che sorgono nel corso del loro svolgimento e che, appunto per questo, sotto più di un aspetto si differenziano dalla disciplina dell'ordinario processo di cognizione (Cass. S.U. 1^ agosto 1994, n. 7149, Cass. 1 agosto 1996, n. 6963; 9 aprile 1988, n. 2808, 30 gennaio 1989, n. 550). Sarebbe pertanto incongruo negare ogni rilievo acceleratorio alla comunicazione del provvedimento impugnato effettuata a cura della cancelleria, specie quando, come nel caso di specie, essa sia stata effettuata in termini tali da dare alle parti interessate piena conoscenza dei suoi contenuti. E non è un caso che il Giudice delle leggi abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 l. fall., che disciplina il reclamo al Tribunale avverso i decreti del giudice delegato, nella parte in cui fissa la decorrenza del termine dalla data di "deposito" del provvedimento, anziché da quella di "comunicazione" agli interessati, senza fare riferimento alla esigenza di una notificazione a istanza di parte (C. Cost. 22 novembre 1985, n. 303, 24 marzo 1986ì, n. 55; 24 giugno 1986, n. 156).
4 - Deve in conclusione ritenersi che la " comunicazione" effettuata il 13 giugno 1986 fosse pienamente idonea ad attivare la decorrenza del termine "breve" previsto dall'art. 326 c.p.c. Appare allora evidente che, come rilevato dalla parte resistente, il ricorso non è stato tempestivo, essendo indubbio che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica alle cause di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 12 novembre 1997, n. 11166; 26 settembre 1996, n. 8490; 1 febbraio 1995, n. 1135) e, conseguentemente, neppure a quelle riguardanti i reclami proposti contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato nella fase di liquidazione dell'attivo (Cass. 23 febbraio 1995, n. 2066, 16 luglio 1992, n. 8665). Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, perché tardiva. Ricorrono peraltro giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 14 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 1999