Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2001, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Ce X A Z #7424/0 1 I R T A S I I R 6 5 8 G . A 9 1 N T E / - 4 U R / B B 6 I . 2 L . R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L A R T . Oggetto A P . D . D B A L A SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria I E T D R T 1 I E 3 S 1 N T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E . E A S N I M A Dott. OV OLLA - Presidente R.G.N. 9670/99 Dott. Enrico PAPA - Consigliere 9671/99 Dott. Massimo ODDO · Consigliere 9883/99 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere 9884/99 Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Cron... 12179 ha pronunciato la seguente Rep. : SENTENZA Ud. 01/03/01 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ON VA & C SAS;
- intimato e sul 2° ricorso n° 09883/99 proposto da: ON VA & CO SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2001 in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato 395 -1- MIGLIUCCI BENIAMINO, che la difende unitamente all'avvocato KNERING ARTURO, giusta procura a margine;
ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 3° ricorso n° 09671/99 proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
UR ON & CO SNC;
- intimato -
e sul 4° ricorso n' 09884/99 proposto da: UR JA & CO SNC ORA ON GI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3 0 8 domiciliata in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato MIGLIUCCI BENIAMINO, che la difende unitamente all'avvocato KNERING ARTURO, giusta procura a margine;
- ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
-2- - intimato avverso la sentenza n. 54/98 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato KNERING, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale%; il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per del giudizio in riferimento ai quattro l'estinzione ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Merano, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente emetteva due avvisi di accertamento, coi quali rettificava in aumento di redditi relativi agli anni 1991 e 1992 dichiarati dalla AR OV e C. sas. Gli avvisi erano motivati con maggiori ricavi accertati e componenti negativi non riconoscibili. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la società AR, per impugnare le più importanti riprese a tassazione effettuate. La Commissione Tributaria di primo grado rigetta il ricorso relativo all'anno 1991 ed accoglieva parzialmente quello relativo al 1992. Appellava la AR, contestando per la maggior parte le riprese a tassazione effettuate: in particolare, i presunti maggiori ricavi accertati (derivanti dalla mancata corrispondenza del giornale di fondo degli scontrini fiscali con le somme riscosse mediante carte di credito), il mancato riconoscimento della deducibilità di compensi pagati a soci, la mancata deduzione di interessi passivi sui mutui.
2. A seguito di processo verbale di constatazione 11.5.94 della Guardia di Finanza di Merano, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Merano emetteva due avvisi di accertamento a carico della TI ON e C. snc., accertando maggiori redditi relativi al 1991 e 1992, a seguito di ricavi non dichiarati e mancata deducibilità di componenti negativi. La TI snc. proponeva ricorsi alla Commissione Tributaria di primo grado e questa li accoglieva parzialmente confermando i maggiori ricavi accertati (trattasi anche nella specie di mancata corrispondenza del giornale di fondo con i pagamenti effettuati mediante carte di credito) ed escludendo dalle passività voci non riconoscibili. La TI snc. proponeva appello.
3. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano riuniva gli appelli suddetti. Premessi i principi vigenti in materia di onere della prova, riteneva il giudice di appello che l'ufficio non avesse integralmente assolto a tale onere con riferimento ai maggiori ricavi accertati: ricavi che non potevano essere provati sulla base delle (sole) affermazioni della Guardia di Finanza formulate nei processi verbali. Non è stato infatti precisato, nè provato, quanti siano stati i conti correnti bancari esaminati, a chi erano intestati, quali le annualità esaminate, a quanto ammontavano gli accrediti in conto e quale fosse la differenza con il volume di affari dichiarato. Nè era significativo il teorema accertativo> secondo il quale ad una operazione tramite carta 2 ви di credito doveva necessariamente ricollegarsi un incasso non dichiarato, ben potendosi dare il caso di un acquisto di importo minore, accompagnato da un versamento con carta di credito ed un resto in danaro. Nella memoria integrativa dinanzi alla Corte di Cassazione le parti ricorrenti sostengono poi altra spiegazione: un medesimo cliente compie acquisti successivamente in diversi negozi della stessa catena>, solo al termine paga con unico versamento tutti gli acquisti, in tal modo la cifra versata mediante carta di credito non trova (esatta) rispondenza sul giornale di fondo.
4. La Commissione di secondo grado confermava la ripresa a tassazione del compenso al socio AR RI, in quanto socio non amministratore e quindi passività non deducibile;
del pari, confermava la ripresa a tassazione di interessi passivi determinabili con certezza nel loro ammontare, e quindi soggetti al criterio di cui all'art. 75 del TUIR. Venivano riconosciuti come deducibili gli oneri afferenti a ION consumi energetici ed elaborazione dati.
5. Le stesse motivazioni di cui sopra, formulate dalla sentenza di appello quanto alla AR sas, venivano richiamate per la TI snc.: venivano annullate le riprese a tassazione per consumi di energia elettrica, elaborazione della contabilità, maggiori ricavi occultati, per gli stessi motivi Khu di cui al par.
3. Veniva confermata la ripresa a tassazione per compensi a terzi non deducibili.
6. La sentenza di appello è stata notificata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Merano a mezzo del ' servizio postale, sotto la data del 9.11.98. Commissione di secondo grado di 7. Contro la sentenza della proponevano separati ricorsi per Cassazione le Bolzano società AR e TI. Tali ricorsi non venivano depositati nel termine di cui all'art. 369 Codice di Procedura Civile . Peraltro, in ordine ai medesimi ricorsi, notificati all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, questa proponeva ricorsi incidentali, onde ottenere l'annullamento della sentenza di appello nella parte in cui aveva disatteso le riprese a tassazione derivanti dall'occultamento di ricavi. I due ricorsi incidentali condizionati venivano notificati alle società il 13.2.99. Le società TI e AR proponevano allora separati controricorsi e ricorsi incidentali condizionati, precisando di avere rinunciato, fino dal 16.1.99, agli atti del giudizio;
stante che la decisione di secondo grado era stata notificata il 9.11.98, il termine per presentare ricorso per Cassazione era decorso fino dall' 8.1.99, onde il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato era H inammissibile perchè tardivo. In via condizionata, le società resistenti insistevano sull'infondatezza dell'accertamento circa maggiori ricavi e per la legittimità della deduzione degli oneri relativi a compensi a terzi e interessi passivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. I vari ricorsi debbono essere riuniti, attenendo essi alla medesima sentenza di appello.
9. I ricorsi per Cassazione presentati dalle società TI e AR vanno dichiarati improcedibili, in quanto non iscritti a ruolo e non depositati. La declaratoria di improcedibilità è preliminare ed assorbente rispetto alla rinuncia successivamente formulata. 10. Quanto ai ricorsi incidentali presentati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, e' noto che l'interpretazione dell'art. 38 del DLG. n. 546.92 è stata oggetto di contrasto. Si è ritenuto che la sentenza di appello, in tema di contenzioso tributario, dovesse essere notificata all'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato anche quando la stessa non aveva assistito l'ufficio impositore in effettuatasecondo grado e che fosse nulla la notifica 5 виш all'ufficio che aveva partecipato al giudizio di appello;
si è sostenuto, per altro verso, che la notifica potesse essere validamente effettuata all'ufficio suddetto, salvo che esso fosse stato assistito, in secondo grado, dall'Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso nettamente prevalente nel secondo senso: vedi le sentenze 3.10.98 n. 9846, 21.10.98 n. 10420, 28.4.99 n. 42776. In tema di contenzioso tributario, il ricorso per Cassazione notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del DLgs. n. 546.92, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere notificata all'ufficio del Ministero delle Finanze che haRESIPION emesso l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, e non presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio l'Amministrazione finanziaria. L'art. 21 della Legge 13.5.99 n. 133 ha introdotto una interpretazione autentica dell'art. 38 del DLg. n. 546.92, nel senso che la notifica della sentenza di appello deve sempre essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente. bu Tale interpretazione autentica è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 15.11- 22.11.2000, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38 comma 2 del DLgs. n. 546.92.> Ritiene questa Corte, sulla scorta della prevalente giurisprudenza formatasi prima dell'intervento del legislatore formalmente interpretativo, ma sostanzialmente modificativo del diritto vivente>- che anteriormente all'entrata in vigore della ridetta Legge n. 133.99 sia valida la notifica della all'Ufficio il quale hasentenza di appello effettuata partecipato al giudizio e non all'Avvocatura dello Stato. 11. In applicazione dei suesposti principi, vanno dichiarati inammissibili perchè tardivi i ricorsi incidentali proposti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato ' nonchè i ricorsi incidentali condizionati proposti dalle due società. Giusti motivi, in relazione alla complessità delle 12. questioni di fatto dibattute, all'opinabilità della materia S A N O N E del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 ыш riunisce i ricorsi nn. 9670,9671, 9883 e 9884. Dichiara improcedibili i ricorsi notificati dai ricorrenti AR OV e C. sas. e TI ON e C. snc;
dichiara inammissibili gli altri ricorsi e compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 1.3.2001. IL PRESIDENTE From IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 IGASS Osvaldo Ascanio D A I R A 5 6 E T . 8 9 N N U 1 / O - B I 4 I / B Z R 6 . A 2 T L R . L T R . A S P I . . B G D A E A I L T R E R D 1 E A 3 I T 1 S D N . A E E T N S T I N A E S E