Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11274 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
IN NO ME DIL P ROLO ITALIANO4 1274 /02 REPUBBLIC IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 2501/99 dott. Gaetano FIDUCCIA . T I R A Consigliere Rep. dott. Ernesto LUPO dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.28881 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 16.4.2002 dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR CC e CO DI, elettivamente domiciliati in Roma, Largo della Gancia rf. 1, presso lo studio dell'avv. Enzo Giardiello, difesi dall'avv. Antonio Cecere, giusta delega in atti. ricorrenti
contro
SIS Assicurazioni S.p.A., in persona del procuratore dott. Ugo Di Donato, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'avv. Luigi Marcelli, difesa dall'avv. Amedeo Tarsia in Curia, giusta delega in atti. controricorrente nonché contro 910/2002 Oggetto: Risarcimento danni SG EL. intimata avverso la sentenza n. 14525/97 del Giudice di pace di Napoli, emessa e depositata il 17 novembre 1997 (R.G. 8980/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Guido Raimon- di, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ra- gione. Svolgimento del processo AR CC convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, SG EL e la SIS Assicurazioni S.p.A., delle quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a se- guito di incidente stradale. Si costituì in giudizio soltanto la compagnia di assicurazione. Il Giudice di pace, in applicazione dell'art. 2054, secondo Ли comma, c.c., ritenuto il pari concorso di colpa dei due conducenti, determinò in lire 235.000 la somma dovuta dai convenuti all'attore, a titolo di risarcimento del danno, ponendo a carico dei predetti con- venuti anche le spese del giudizio. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso AR CC e l'avv. DI CO. Ha resistito con controricorso la SIS Assicurazioni S.p.A., mentre SG EL non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 2 I ricorrenti denunciano:
1. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con specifico riferimento agli artt. 2054 e 2697 c.c., art. 246 c.p.c., artt. 7, 38 e 146 d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285; insufficiente motivazione.
2. Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il primo motivo si deduce che il giudice di pace avrebbe applicato la presunzione di pari responsabilità in base al rilievo che le testimonianze assunte non avevano dato la dimostrazione della re- sponsabilità del conducente dell'auto della SG. Si osserva che le prove sono dirette alla dimostrazione dei fatti mentre il giudizio sulla responsabilità deve essere espresso dal giudice in base agli elementi di fatto emergenti dalle prove raccolte. Con lo stesso motivo, sotto altro profilo, si deduce che, in ogni caso, in base alle prove raccolte, appariva chiaramente provata la esclusiva responsabilità del conducente dell'auto della SG. Infine, sempre con lo stesso motivo, si deduce l'incapacità a testimoniare del conducente dell'auto della SG, la cui deposizio- ne era stata raccolta nonostante le riserve del procuratore dell'attore. In ordine a quest'ultimo profilo di censura, peraltro soltanto accennato nel ricorso, ma comunque ammissibile perché concerne la -come risulta violazione di una norma processuale, si osserva che dall'esame degli atti, ammissibile in questa sede stante la natura del vizio denunciato se è vero che all'udienza del 19 giugno 1997 il difensore dell'attore chiese di non escutere il teste EL 3 (conducente del veicolo investitore e coniuge della proprietaria del detto veicolo) in quanto portatore di un interesse personale, è tutta- via altrettanto vero che dopo l'assunzione del teste nessuna eccezio- ne di nullità è stata sollevata dal suddetto difensore presente al mo- mento dell'assunzione, né detta eccezione fu formulata nelle conclu- sioni;
anzi nella comparsa conclusionale il difensore dell'attore uti- lizzò in parte la detta testimonianza per trarne argomenti a favore dell'attore. In base a queste premesse la deduzione ora svolta con il ricor- so deve ritenersi priva di fondamento in base al principio giurispru- denziale, secondo cui la nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 cod. proc. civ. deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., salvo il caso in cui il procuratore della parte interes- sata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva, ии senza che la preventiva eccezione d'incapacità di testimoniare a norma dell'art. 246 cod. proc. civ. citato possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione (v. Sez. III, sent. n. 5534 del 20 giugno 1997, Mutti c. Soc. Brerarte rv 505331; Sez. Lav., sent. n. 12634 del 15 novembre 1999, Soc. Damo c. INPS rv 531125). In relazione al primo profilo della censura è sufficiente osser- vare che con le espressioni usate - criticate dal ricorrente - il giudice 4 di pace non ha voluto affatto affermare che i testi non avevano rite- nuto essi la responsabilità di alcuna delle parti, ma soltanto che in base agli elementi di prova desumibili dalle testimonianze non emer- gevano fatti idonei a ritenere la responsabilità esclusiva di alcuna dei conducenti, con la conseguenza che andava applicato il principio di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. In relazione al secondo profilo è sufficiente osservare che la censura attiene al momento valutativo della prova in ordine al quale la sentenza contiene una adeguata motivazione, cosicché essa appare incensurabile in sede di legittimità, considerato anche che la senten- za è stata resa in una controversia il cui valore non eccede i due mi- lioni di lire, in ordine alla quale il giudice di pace decide necessa- riamente secondo equità, a norma dell'art. 13, secondo comma, del c.p.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (per i limiti del sindacato di legittimità in ordine alle sentenze del giudice di pace in cause di va- lore inferiore a lire 2.000.000 v. Sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). fr Inondato è anche il secondo motivo. Nell'udienza del 18 settembre 1997 il procuratore dell'attore aveva concluso per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione. Ora, sebbene la distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., non richieda formula sacramentali, tuttavia la equivocità della espressione usata, come sopra testualmente trascritta, non rende af- fatto evidente la volontà del difensore di chiedere la distrazione in 5 proprio favore degli onorari non riscossi e delle spese che abbia di- chiarato di avere anticipato, secondo quanto recita la norma citata. Non potendosi ritenere proposta la domanda di distrazione deve essere dichiarato infondato il motivo con il quale si denuncia l'omessa pronuncia sul punto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di Cassazione tra i ricorrenti e la parte resistente, mentre nessun provvedimento per le spese deve essere adottato per SG EL, atteso che la stessa non ha svolto attività difensiva in que- sta sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e chiara compensate le spese del giudizio di Cassazione tra i ricorre e la SIS Assicurazioni S.p.A.. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile Corte di Cassazione, il giorno 16 aprile 2002. Il Presidente Specia Il Consigliere est. С морно IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 30.07.06 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello