Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 0 8 1 7 / 04 Composta dagli Ill.m gg. R.G.N. 3060/01 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.1586 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Rep. 194 Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere Ud. 29/09/2003 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI GIARRATANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 1, presso l'Avvocato LUCIANO MENOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO GALAZZO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
CEMAR SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 169, presso l'avvocato LELIO PLACIDI, rappresentata e Richiesta Copia esecutiva dal Sig. SCROFANI A 2003 difesa dall'avvocato SALVATORE SCROFANI, giusta mandato 620×2 per diritti € il ll-05ton 2189 a margine del controricorso;
IL CANCELLIERE 1 controricorrente avverso la sentenza n. 560/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 13/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che - nel giudizio di opposizione proposto dal Co- mune di Giarratana avverso il decreto ingiuntivo emesso я dal Presidente del Tribunale di Ragusa in favore della CE.MA.R., per חנן credito da questa vam tato, nei con- fronti dell'opponente, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di ricerche idriche mediante trivellazione di un pozzo artesiano, finalizzata all'approvvigionamento idrico della popolazione- la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale, accertava, per quanto ancora ne interes- sa, che il contratto intercorso tra le parti aveva ef- fettivamente avuto ad oggetto una prestazione di servi- zi, come dedotto dalla intimante, e non l' "acquisto di casa futura" (il pozzo in questione), di fatto poi non trasferita, come eccepito dal Comune;
2 .! che avversO dotta sentenza, depositata il 13 set- 1 tembre 2000, il Comune ha proposto ricorso per cassa- zione, illustrato anche con memoria;
che la CE.MA.R. si è costituita eccependo, pregiu- dizialmente, l'inammissibilità di detta impugnazione. Considerato in diritto che, con i tre commessi (e sostanzialmente ripeti- tivi) mezzi dell'odierno ricorso, il Comune, sulla que- stione relativa all'oggetto del contratto stipulato con la CE.MA.R., si limita a riproporre la propria tesi in- terpretativa, motivatamente già respinta dai giudici a 1 quibus;
cui, per altro, non contesta la violazione di specifici canoni dell'ermeneutica, ma solo, appunto, il risultato di una esegesi, da esso non condivisa;
che l'impugnazione, così formulata, attiene pertan- to a valutazioni di puro merito, delle quali si preten- de un riesame, non consentito invece in questa sede di legittimità, ed è, per tal pregiudiziale profilo, ef- Я fettivamente, dunque, inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudi- zio, che liquida in complessivi Euro 2.050,00, di cui 3 3 Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e C.A.P. come per legge. Roma, 29 settembre 2003 Il Consigliere extensore Il Presidente (Mario Rosario (Antonio Saggio) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE il 20 GEN. 2004 Luise Passinetti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-6-2004 Serie 4 al n. 16931 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 Roberto Ricci