Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
In relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, il sequestro di un immobile in cui vengano raccolte scommesse clandestine riguardanti l'esito di partite del campionato di calcio deve ritenersi legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato alla gestione delle scommesse e dotato di una organizzazione concretamente finalizzata all'attività illecita, atteso che la legittimità del sequestro preventivo di un immobile in cui sia stato commesso un illecito discende dall'esistenza di una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito tale che sia configurabile l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 10/07/2000
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
3. Dott. GUIDO DE MAIO " N. 2741
4. Dott. ALDO GRASSI " REGISTRO GENERALE
5. Dott. ALDO FIALE " N. 15297/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Di AG FR, n. a Palermo il 2.8.1967 avverso l'ordinanza 1.3.2000 del Tribunale per il riesame di Palermo Sentita la relazione fatta dal ConsigliereDr. Aldo Fiale udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 1.3.2000 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame del provvedimento 18.2.2000 con il quale il G.I.P. della stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo:
-- di un locale adibito a sede del "Centro Internet", sito in Palermo alla via Castellana, n. 176, sul presupposto che lo stesso fosse utilizzato stabilmente come "centro di accettazione di scommesse clandestine su partite del campionato di calcio, con relativa raccolta delle quote da parte degli allibratori", -- della somma complessiva di lire 865.000, considerando che si trattava di beni la cui libera disponibilità poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato di cui all'art. 4 della legge n.401/1989 - ipotizzato nei confronti (anche) dell'indagato Di AG
FR - o comunque agevolarne la commissione, ai sensi del 1^ comma dell'art. 321 c.p.p..
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Di AG, il quale ha eccepito che "nessun collegamento oggettivo in fatto e in diritto si può ipotizzare fra il reato contestato e l'immobile oggetto della misura cautelare, in quanto il rapporto di strumentalità fra cosa sequestrata e reato deve essere essenziale e non meramente occasionale". In tale prospettiva anche la somma di danaro assoggettata alla misura doveva considerarsi "il frutto di una lecita attività imprenditoriale... destinata ad essere di lì a poco investita".
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Sono da condividersi, infatti, le argomentazioni svolte dal Tribunale nel senso della legittimità del sequestro preventivo di un immobile quando (come nella fattispecie in esame) sussista una correlazione indefettibile tra la commissione del reato e l'immobile e quest'ultimo non costituisca soltanto il luogo dove il reato stesso è stato commesso.
Secondo alcune decisioni di questa Corte Suprema, per "cose pertinenti al reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che (come sarebbe specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale) risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione della commissione di altri (Cass., Sez. III, cani. cons.: 13.10.1998, n. 2586;
3.4.1998, n. 1172, P.M. in proc. Matera;
3.5.1996, n. 2048; 2.2.1996, n. 490, Morandi;
24.2.1993, Guerrieri;
Sez. VI, cam. cons. 7.4.1997, n. 1506, Iannini;
Sez. V, 28.6.1991, De Amicis). Tale orientamento, però, non appare condivisibile allorché sia riferito a cose solo occasionalmente "legate" al reato per cui si procede, in quanto una sua applicazione tanto generalizzata comporta il rischio di estensione della sequestrabilità preventiva a qualsiasi immobile in cui venga commesso un reato, il che certamente non corrisponde alla ratio dell'istituto, che è rivolto per la sua stessa natura alla tutela delle esigenze cautelari ma non può prescindere (tenuto conto dei suoi indubbi profili di afflittività) da una ragionevole considerazione dei diritti degli interessati, per evitarne una indiscriminata compressione.
La Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, del resto:
-- chiarisce che uno degli obiettivi, in relazione ai quali è stata elaborata la disciplina della misura cautelare, è quello di "evitare che la pluralità dei fini in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell'indisponibilità della cosa a danno dell'avente diritto";
-- non "specifica" affatto che il sequestro preventivo abbia a riguardare anche cose che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, ma si limita ad escludere la necessità di una strumentalità necessaria tra sequestro e confisca e ad evidenziare che il testo dell'art. 321 c.p.p. "è stato formulato in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della confiscabilità della cosa, e si pone invece l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere", riconoscendo altresì che "la formula pertinente al reato assume un significato scarsamente delimitativo".
In detta prospettiva, più conforme alla ratio legis appare l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (che può considerarsi prevalente) secondo il quale la delimitazione dell'ambito di legittimità del sequestro preventivo di un immobile in cui sia stato commesso un illecito deve necessariamente discendere dall'esistenza di una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e Il illecito (vedi, in proposito, Cass., Sez. III: 19.2.1997, n. 701, Martino;
11.5.1995, Adamo;
19.4.1995, n. 1366, Corvi;
7.6.1994, n. 1820; 28.4.1993, n. 1463, Occhineri;
11.2.1993, n. 337; 10.4.1990, n. 637, Panetta - Sez. V, 19.3.1998, n. 1671 - Sez. VI, 15.6.1996, n. 2352). Ciò vuol dire che il giudizio prognostico di cui all'art. 321 c.p.p., in merito all'aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero all'agevolazione della commissione di reati ulteriori connessi alla libera disponibilità della cosa, deve essere non astrattamente formulato, bensì riferito in concreto alla oggettiva entità della cosa stessa. Deve configurarsi, cioè, l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa, sicché il bene medesimo deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato e non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito.
Alla stregua dei principi anzidetti, il sequestro di un immobile in cui vengano raccolte scommesse clandestine riguardanti l'esito di partite del campionato di calcio è legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato alla gestione delle scommesse e dotato di un'organizzazione concretamente finalizzata all'attività illecita.
Una tale destinazione specifica è stata razionalmente ravvisata nel caso in esame, ove in punto di fatto è stata congruamente rappresentata dall'accusa (e non smentita dalla difesa, ma genericamente contestata con asserzioni prive di qualsiasi supporto fattuale) un'esclusiva finalizza ione dei locali del "Centro Internet" in questione all'attività illecita.
Le medesime argomentazioni vanno correlate (con i necessari adattamenti) al sequestro della somma di danaro, direttamente legata al reato per cui si procede in quanto costituente - secondo la prospettazione accusatoria e tenuto conto delle modalità del rinvenimento e del collegamento con le bollette consegnate come ricevute delle relative giocate - il provento della riscossione delle poste e solo assertivamente correlata dalla difesa ad una lecita attività imprenditoriale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000