Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti) il trasporto in modo atipico (con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali) da parte di privati - o per conto di questi - di una quantità di oli minerali per riscaldamento superiore al limite di legge, prodotto da ritenersi acquistato per fini commerciali. (Nella fattispecie, l'imputato trasportava nella propria vettura otto taniche da 25 litri ciascuna di gasolio per riscaldamento, acquistato in Slovenia per conto terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2017, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
01993-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CEM TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2815 Aldo Cavallo -Presidente - Gastone Andreazza UP 07/11/2017- Luca Semeraro R.G.N. 20839/2017 Emanuela Gai Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'08/11/2016 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
এالهو udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 novembre 2016 (non come erroneamente indicato nel dispositivo letto in udienza del 14/06/2016) la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, sez. dist. di Cividale del Friuli, che, in esito a giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato RT RI, alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione e € 3.443,00 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 40 del d.lvo 26 ottobre 1995, n. 504, per avere trasportato all'interno della propria autovettura Reanult Megane Scenic, n. 8 taniche contenenti litri 25 cadauna di gasolio per riscaldamento, senza pagamento dell'accisa e di presunta provenienza illecita. Accertato in Corno di Rosazzo il 19/10/2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato personalmente, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo cinque motivi di ricorso enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173 dis.att. cod.proc.pen., previa richiesta di correzione Connub Ае NE dell'errore materialevel dispositivo di sentenza, erroneamente indicate il 14 giugno 2016 in luogo di 8 novembre 2016. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) AC ed e) cod.proc,pen. in relazione all'art. 10 comma 2 d.lvo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla nozione di "scopo commerciale” in presenza del quale l'introduzione dei prodotti energetici da uno Stato membro dell'Unione europea comporta il versamento dell'accise nello Stato in cui è importato il prodotto, interpretata dai giudici del merito come detenzione "non per uso proprio", e chiede sollevarsi questione pregiudiziale, ex art. 276 TFUE, del medesimo articolo di legge per contrasto con la Direttiva 191/2008/CE. Deduce poi anche il vizio di motivazione in relazione all'inattendibilità del teste EN.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 131-bis cod.pen. esclusa dalla corte territoriale sul dato quantitativo del prodotto energetico trasportato in luogo dell'ammontare dell'accisa evasa.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 10, 10ter, 11, 40 e 49 del d.lvo n. 504 del 1995 e Direttiva 2008/191/CE e chiede sollevarsi questione pregiudiziale della norma interna per contrasto con la disposizione comunitaria come devoluto nei motivi di appello in relazione al c.d. trasporto atipico e al trasporto dei privati. rg 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 391-bis cod.proc.pen., 507 e 603 cod.proc.pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste EN ritenute inattendibili e il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod.pen.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla disposta confisca delle taniche trattandosi di beni appartenenti al EN in presenza di confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 cod.pen.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato . 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è parzialmente fondato con riguardo al secondo motivo di ricorso, non fondati sono i restanti motivi che vanno rigettati.
5. Non sono fondati il primo e il terzo motivo, che per connessione logica possono essere trattati congiuntamente, con cui si chiede, in via principale, la rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di verificare la compatibilità della norma nazionale di cui agli artt. 10 10ter, 11, 40 e 49 del writ Al- d.lvo n. 504 del 1995 con la Direttiva 2008/191/CE ulla interpretazione circa la natura commerciale del trasporto effettuato, non è fondato per le ragioni qui esposte. Il motivo, peraltro ripetitivo di quello già devoluto nei motivi di appello, è stato correttamente disatteso dai giudici dell'impugnazione per cui non v'è ragione per disattendere la motivazione della corte territoriale che è corretta. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, e non contestato dall'imputato, cito it il predetto è stato sorpreso trasportare sulla sua autovettura n. 8 taniche per circa 200 litri di gasolio da riscaldamento, acquistato in Slovenia, destinato - secondo quanto dichiarato dal medesimo ad un conoscente bisognoso, ed è - stato ritenuto responsabile per il reato di cui agli artt. 49 e 40 d.lvo 26/10/95 n. 504, in relazione all'evasione dell'accise per € 135,14. Nessun dubbio ricorre sulla materialità del fatto, involgendo le censure unicamente il profilo della legge penale e la compatibilità della norma nazionale con le disposizioni della direttiva, dovendo escludersi, sin da ora, dal sindacato di questa Corte il dedotto profilo di inattendibilità del teste EN che sollecita una rg rivisitazione del fatto su, peraltro, circostanze irrilevanti (il fatto di essere il destinatario del prodotto). La Corte di Appello di Trieste, nella motivazione della sentenza ha affermato che nella fattispecie andava applicato il d.lvo n.504/1995 e segnatamente gli artt. 10, 11 e 40, come modificati in attuazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, secondo cui - trattandosi di prodotti acquistati da privati e trasportati in modo atipico ai sensi del citato art. 11 cit - i diritti di accisa dovevano essere riscossi anche dallo Stato membro in cui i prodotti erano stati trasportati, ovvero anche in Italia, essendo stati acquisita nella Repubblica Slovenia che è parte delle UE.ё 3 Tutto ciò premesso, va anzitutto ricordato che il ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia presuppone un dubbio interpretativo della normativa comunitaria in presenza di un possibile contrasto con una norma interna, contrasto che non si ritiene sussistente per le ragioni qui esposte. La Direttiva 2008/118/CE all'art. 32 stabilisce che: "1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.
2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi: a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;
luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa". La medesima Direttiva, al paragrafo 4, prevede che Gli stati membri possono altresì prevedere che " l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di quest'ultimo" dovendosi considerare trasporto atipico "il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali”. Con d.lgs 29 marzo 2010, n. 46 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE -, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva medesima modificando gli artt. 10, AL 10ter e 11 del d.lvo n. 504 del 1995, trasfuso le stesse disposizioni della راهوq Direttiva negli artt. 10 e 11 del citato decreto (da qui l'assenza di presupposti per sollevare la questione pregiudiziale). A mente dell'art. 10 "(Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).
1. Sono soggetti - ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali: a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;
b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso". Per quanto qui di rilievo l'art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed 11 immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati).
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.", al successivo comma 4 si stabilisce che I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali." Orbene ai sensi della disciplina di cui agli artt. 10, 11, 49 D.lvo 504/95 - sono considerati prodotti acquistati per fini commerciali i prodotti energetici trasportati da privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. Trattandosi di olii minerali detenuti a scopo commerciale gli stessi sono soggetti ad accisa nello Stato membro in cui il prodotto viene immesso in commercio. In conclusione, alla luce della citata normativa di cui agli artt. 10, 11, 49 D.lvo 504/95, il quantitativo di olio da riscaldamento acquistato da RT in Slovenia, non era da considerarsi per uso privato, ma per uso commerciale, per cui non andava applicata la disciplina di cui all'art. 11 (relativa a prodotti acquistati per uso personale), ma quella di cui all'art. 10 (relativa a prodotti per uso rg commerciale) dovendosi escludere, in ragione del trasporto atipico, la natura non commerciale del trasporto. Da qui l'infondatezza del primo e terzo motivo di ricorso.
6. Procedendo in ordine logico, non sono fondati il quarto e il quinto motivo di ricorso, tendente (il quarto) ad una rivalutazione del merito, in punto valutazione dell'attendibilità del teste EN (peraltro su un aspetto irrilevante nel caso concreto posto che la circostanza che il gasolio fosse a lui destinato per uso personale non muta i termini della questione giuridica poiché l'evasione dell'accisa è collegata al trasporto atipico), e infondata con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod.pen. ritenuta insussistente dai giudici del merito perché fondata su un presupposto 5 indimostrato (l'indigenza del EN). Parimenti la confisca delle taniche è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 44 del d.lvo n. 504 del 1995. 7. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. esclusa dalla corte territoriale sul dato quantitativo del prodotto energetico trasportato. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito, per l'applicazione dell'istituto si richiede al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista I'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità д dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, я Tushaj, Rv. 266590). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità in considerazione della sola quantità di gasolio trasportato senza tenere conto, secondo l'arresto delle S.U. sopra richiamato, della valutazione del danno o del paricolo e dunque senza valutare, nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., il danno derivante dall'ammontare dell'accisa evasa pari a € 135,14. La sentenza va annullata limitatamente all'applicabilità della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 07/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuelacan Aldo Cavallo Alche Couill DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2018 Luahaடி IL CAL 7