Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del giudice di merito il quale, in relazione all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra le unità sanitarie locali e gli psicologi ambulatoriali perfezionato il 28 gennaio 1992, aveva escluso il ricorrente dall'applicabilità della disciplina normativa ed economica riservata agli psicologi "confermati", in quanto questi aveva conseguito la conferma nell'attività di pedagogo ambulatoriale, diversa da quella di psicologo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11878 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI RN - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE CANNELLE 22, presso lo studio dell'avvocato LUCREZIA VACCARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
U.S.L.F.G./1 di SAN SEVERO in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MESCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 655/00 del Tribunale di LUCERA, depositata il 07/12/00 - R.G.N. 24/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MESCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.10.93 IO RN adiva il Pretore di Lucera, Sezione distaccata di Torremaggiore, in funzione di giudice del lavoro ed esponeva: che svolgeva presso la USL FG/1 l'attività formalmente di pedagogo, ma sostanzialmente di psicologo, sin dal 15.2.84 in convenzione e continuativamente, come da delibera del 3.11.83 del Comitato di Gestione della suddetta USL adottata per la copertura di un posto di pedagogo;
che il rapporto di convenzione si era rinnovato tacitamente sino al 4.7.86, data in cui il Co.Ge.
della USL decideva di trattenerlo in servizio, continuando nel rapporto convenzionale, in attuazione della L. n. 207/85; che con delibera del Commissario Prefettizio la USL lo confermava nel rapporto convenzionale non più a termine, ma a tempo indeterminato;
che il rapporto si esplicava in trenta ore lavorative settimanali, retribuite mensilmente con il corrispettivo di lire 1.894.074 nette. Tutto ciò premesso, assumeva il ricorrente che ad esso spettava la retribuzione di cui alle tariffe previste dal DPR 13.3.92 n. 261 ricorrendone i prescritti presupposti;
infatti: non aveva compiuto il 65 anno di età; aveva presentato regolare domanda di iscrizione all'albo degli psicologi, ai sensi dell'art. 33 L. n. 56/89; aveva superato gli esami di Stato per la professione di psicologo;
non svolgeva lavoro subordinato, con divieto di esercizio della professione;
non aveva altri impegni in forza dell'art. 47 L. n. 833/78; non operava in case di cura convenzionate con le UU.SS.LL.,
nè aveva con le stesse alcuna cointeressenza e non era titolare di altro incarico ai sensi del DPR n. 261/92. Aggiungeva, inoltre, di aver prontamente presentato, ai sensi del punto 6 dell'art. 2 DPR n. 261/92 all'Amministratore Straordinario della USL FG 1 domanda di conferma nell'incarico di psicologo, sulla scorta della quale l'Amministratore Straordinario aveva sì deliberato in suo favore la conferma dell'incarico, ma quale pedagogo. Sosteneva il IO che detta qualifica, non gli si addiceva non solo alla luce di quanto già evidenziato, ma anche perché la stessa USL aveva attestato che egli ricopriva sin dal 15.2.84 un posto in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea, e che aveva ininterrottamente svolto, e continuava a svolgere, attività di psicoterapeuta. Chiedeva, pertanto, il ricorrente tutta una serie di emolumenti calcolati sulla base delle spettanze riconosciute agli psicologi dal citato DPR n 261/92, per complessive lire 47.844.188, al pagamento della quale somma domandava condannarsi la USL FG 1. Quest'ultima si costituiva in giudizio deducendo che al IO non era applicabile l'accordo collettivo di cui al DPR n. 261/92, poiché lo stesso non aveva mai svolto la professione di psicologo, ma solo quella di pedagogo, per come si evinceva da tutta la documentazione riguardante il rapporto tra IO RN e la USL FG 1, ed inoltre, poiché l'art. 1 di detta normativa prevedeva espressamente la sua applicazione solo per gli iscritti negli appositi albi degli psicologi che, alla data della sottoscrizione dell'accordo, erano titolari di incarichi professionali nei servizi delle UU.SS.LL., per lo svolgimento dell'attività propria della professione di psicologo, mentre IO RN non era in possesso del diploma di laurea in psicologia, non era iscritto all'albo professionale degli psicologi, ne' aveva presentato domanda di iscrizione a detto albo ex art. 32, ma ex art. 33 della L. n. 56/89. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 3.12.97, depositata il 12.1.98, il Pretore di Torremaggiore rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato il 10.4.98 IO RN proponeva appello avverso la sentenza del Pretore chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in appello la U.S.L. FG 1 in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore, e resisteva all'impugnazione. Con sentenza del 3.11-7.12.2000 il tribunale di Lucera respingeva l'appello.
Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione il IO con due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, l'USL FG/1 in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1, 32 e 33 della legge n.56 del 1989 nonché degli artt. 1, 2 e della norma transitoria n. 1 del d.P.R. 13 marzo 1992 n. 261, e degli artt. 2 e 64 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. In particolare il ricorrente sostiene che avrebbero errato i giudici di merito nel non ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità in suo favore del cit. d.P.R. n.261/92. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver i giudici di merito ritenuto non raggiunta la prova che egli aveva svolto per almeno due anni attività che formava oggetto della professione di psicologo.
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente in sequenza - sono infondati.
3. Va innanzi tutto rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ricostruito il quadro dei riferimenti normativi rilevanti nella presente controversia.
3.1. Nella specie trova applicazione il d.p.r. 13 marzo 1992, n. 261, recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992. Tale accordo ha regolato, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del servizio sanitario nazionale tra le unità sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali fossero stati confermati ai sensi dell'articolo 2 gli incarichi di cui i medesimi erano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle unità sanitarie locali, delle attività proprie della professione di psicologo secondo la legge 18.2.1989 n. 56. Giova subito rimarcare che il decreto presidenziale recante l'approvazione di un accordo collettivo concernente il rapporto di convenzione fra il personale sanitario e le u.s.l. non ha forza di legge (Corte cost., 30-07-1997, n. 293) e lo stesso accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti di tale personale ha natura convenzionale, malgrado il recepimento nel citato decreto (Cass., sez. lav., 16-02-1993, n. 1909). Si tratta quindi pur sempre - quanto alle norme dell'accordo collettivo - di un problema di esatta applicazione dei canoni ermeneutici di interpretazione negoziale e non già di violazione di legge.
3.2. Orbene secondo l'art. 1 del cit. accordo collettivo nazionale la disciplina normativa ed economica ivi prevista trovava applicazione agli psicologi confermati ai sensi dell'art. 2;
disposizione questa che prevedeva che fossero confermati nell'incarico a tempo indeterminato gli psicologi che alla data di sottoscrizione dell'accordo risultassero titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le unità sanitarie locali per lo svolgimento di attività proprie della professione di psicologo, purché tale incarico fosse in atto alla data di pubblicazione del presente decreto.
Occorreva inoltre l'iscrizione all'albo professionale degli psicologi ai sensi dell'art. 32 della legge 18.2.1989 n. 56 (alla mancanza di questa iscrizione era possibile supplire con una conferma provvisoria sempre che poi fosse seguita l'iscrizione ai sensi del cit. art. 32.).
L'art. 32 prevedeva, in sede di prima applicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (recante l'ordinamento della professione di psicologo) una forma di iscrizione all'albo anche in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione. Erano indicate quattro categorie: a) i professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnavano o avessero insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprivano o avessero ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso fosse richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b) coloro che ricoprivano od avessero ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso fosse richiesto il diploma di laurea e che avessero superato un pubblico concorso, ovvero che avessero fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c) i laureati che da almeno sette anni svolgevano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
d) coloro che avessero operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Inoltre sia la cit. legge n. 56 del 1989, che il cit. accordo prevedevano anche una più specifica disciplina parimenti transitoria.
L'art. 33 contemplava una sessione speciale di esame di Stato in favore di quattro determinate categorie: a) coloro che ricoprivano o avessero ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;
b) coloro i quali fossero laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti possedessero da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che fossero riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non avessero richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentassero altresì di aver svolto per almeno due anni attività che formava oggetto della professione di psicologo;
c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che avessero svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che formava oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentassero di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
d) coloro che fossero stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
In simmetria con tale disposizione la norma transitoria n. 1 del cit.
accordo prevedeva che in fase di prima applicazione dell'accordo medesimo potessero provvisoriamente beneficiare della conferma di cui all'art. 2 cit. anche i professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 33 della legge n. 56/89 per partecipare alla sessione speciale di esami di Stato per titoli ivi prevista. Quindi, in sintesi, l'amministrazione sanitaria avrebbe potuto adottare due possibili provvedimenti di conferma nell'attività di psicologo: quella ex art. 2 dell'accordo, collegata eventualmente all'art. 32 della legge n. 56 del 1989; quella in forza della prima norma transitoria dell'accordo medesimo, collegata all'art. 33 della medesima legge;
provvedimenti questi che avevano natura ricognitiva del tipo di attività svolta dal sanitario in questione con la conseguenza di rendere applicabile il relativo trattamento normativo ed economico previsto dall'accordo di categoria.
4. Ciò posto i giudici di merito hanno innanzi tutto verificato che era mancato il provvedimento di conferma del dr. IO nell'attività di psicologo, essendo intervenuta (con delibera dell'amministrazione straordinario del 31 luglio 1992 n. 887) soltanto la conferma nell'attività di pedagogo ambulatoriale. Questa circostanza, peraltro documentale, è sostanzialmente pacifica, ancorché genericamente contestata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso con cui, al di là di ininfluenti riproduzioni di massime della giurisprudenza amministrativa quanto ad una pretesa equiparazione del profilo professionale del pedagogo alla figura dello psicologo, oppone essenzialmente la circostanza di essere stato ammesso - e di aver superato - la speciale sessione di esami prevista dal cit. art. 33 cit.. Circostanza questa però che non smentisce, ne' rende contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata. Infatti la successiva iscrizione nell'albo degli psicologi per il tramite della disposizione transitoria contenuta nell'art. 33 cit. non esclude l'esattezza dell'assunto dei giudici di merito: a torto o a ragione la USL resistente non aveva mai confermato il ricorrente nell'attività di psicologo, bensì in quella (diversa) di pedagogo. Ossia la USL resistente non aveva mai riconosciuto che quella svolta dal ricorrente formalmente come pedagogo avesse in concreto i caratteri dell'attività tipica dello psicologo (ossia quella indicata dall'art. 1 della legge n. 56/89 cit.). Era pertanto mancato l'atto ricognitivo (la "conferma") della USL che avrebbe fatto scattare automaticamente l'applicabilità della disciplina normativa ed economica del citato accordo collettivo.
Quindi il primo motivo del ricorso è da respingere.
5. Deve poi aggiungersi - con riferimento in particolare al secondo motivo - che al tribunale di Lucera non è sfuggito che la mancanza del riconoscimento da parte dell'amministrazione sanitaria (ossia la "conferma" suddetta) non escludeva in vero che il ricorrente potesse aver comunque diritto a tale conferma, illegittimamente negata dall'amministrazione. Ciò però avrebbe implicato un'espressa domanda del ricorrente di accertamento di uno dei presupposti previsti dalla menzionata disciplina transitoria. Ed è quanto in realtà ha fatto il ricorrente che ha chiesto - ma solo in appello - che fosse accertata la ricorrenza del presupposto di cui alla lettera c) del cit. art. 33.. Disposizione questa che - come già indicato sopra - prevede l'accesso alla sessione speciale dell'esame di Stato (tra l'altro) per i "laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università". A tal proposito il tribunale ha svolto una motivazione alternativa e quindi duplice. Da una parte ha considerato che una domanda di tal fatta non poteva essere proposta per la prima volta in grado d'appello, stante anche l'opposizione dell'u.s.l. appellata che rifiutava il contraddittorio sul punto. D'altra parte ha ritenuto che comunque fosse mancata la prova del fatto che il Dott. IO avesse in concreto svolto attività di psicologo presso la u.s.l. per almeno due anni. In particolare il tribunale ha preso in considerazione una certificazione prodotta dall'appellante da cui risultava che lo stesso ricopriva dal 15.2.1984 un posto in "materia psicologica" per il cui accesso era richiesto il possesso del diploma di laurea. Ma il tribunale, con un apprezzamento tipicamente di fatto, ha ritenuto che ciò non valesse a provare lo svolgimento delle specifiche attività proprie della professione dello psicologo quali previste dall'art. 1 della legge n. 56 del 1989. In questa situazione processuale il secondo motivo del ricorso, che riguarda appunto la valutazione della ricorrenza del presupposto di cui alla lett. c) dell'art. 33, è inammissibile perché il ricorrente neppure censura la prima motivazione del tribunale, quella in rito, secondo cui la domanda proposta in appello doveva considerarsi nuova e pertanto inammissibile. Questa motivazione - non censurata - scherma del tutto la ulteriore motivazione nel merito circa la sussistenza, o meno, in concreto del suddetto presupposto.
Ciò impedisce anche di valutare un possibile dubbio sulla coerenza della sentenza impugnata che da una parte esclude nel merito la sussistenza del presupposto suddetto, d'altra parte però da atto che il dr. IO comunque è stato ammesso a partecipare alla speciale sessione di esami di Stato di cui al cit. art. 33 ed ha conseguito l'iscrizione all'albo degli psicologi (talché evidentemente a tal fine egli è stato considerato essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 33, che sono gli stessi che avrebbero legittimato la conferma negata da parte dell'amministrazione sanitaria nell'attività di psicologo).
6. Nel suo complesso quindi il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003