Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11878
CASS
Sentenza 6 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del giudice di merito il quale, in relazione all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra le unità sanitarie locali e gli psicologi ambulatoriali perfezionato il 28 gennaio 1992, aveva escluso il ricorrente dall'applicabilità della disciplina normativa ed economica riservata agli psicologi "confermati", in quanto questi aveva conseguito la conferma nell'attività di pedagogo ambulatoriale, diversa da quella di psicologo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11878
    Data del deposito : 6 agosto 2003

    Testo completo