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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2023, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RM ND, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 4/7/2022 dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito l'avvocato Alberto Raffadale, in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Pillitteri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di RM, limitatamente ai reati di associazione per delinquere (capo 9), in relazione al quale escludeva l'aggravare Cr Penale Sent. Sez. 6 Num. 6559 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 26/01/2023 dell'agevolazione mafiosa, nonché per la detenzione di stupefacente contestata al capo 17), viceversa, in relazione alla detenzione contestata al capo 16) l'ordinanza cautelare veniva annullata per difetto di autonoma valutazione. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente era stata ritenuta configurabile l'ipotesi associativa di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anziché il mero concorso dì persone nel reato. Il Tribunale avrebbe individuato plurimi elementi a supporto dell'esistenza del sodalizio, senza che questi trovino un effettivo riscontro fattuale. In particolare, si contesta: la mancanza di una cassa comune;
la carenza di elementi per sostenere che un locale - denominato "casuzza" - fungesse da deposito e vera e propria sede dell'associazione; il mancato accertamento di un accordo associativo;
l'assenza di una apprezzabile reiterazione dì reati fine, tali da poter far desumere l'esistenza dell'associazione; il fatto che PR (altro associato) sia stato individuato quale capo del sodalizio, desumendo la sua maggior influenza in ragione dell'appartenenza a "cosa nostra", ma al contempo è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riguardo alla contestazione di cui al capo 17). Si segnala che al RM viene attribuita la detenzione di hashish rinvenuta all'interno della c.d. "casuzza" senza che vi siano indizi che colleghino l'indagato a tale locale, non potendosi valorizzare i soli elementi estrapolati da conversazioni intercettate a distanza di quasi due anni prima del sequestro. Peraltro, la stessa individuazione fisica del locale denominato "casuzza" sarebbe tutt'altro che certa, come dimostrano le difficoltà che gli inquirenti hanno avuto nell'accertare l'ubicazione del suddetto immobile. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio dì motivazione in merìto alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che già l'ordinanza genetica era carente sul punto, avendo richiamato tutti i pericula elencati dall'art. 274 cod. proc. pen. senza specificare in concreto quale fosse l'esigenza cautelare perseguita. Il Tribunale del riesame non avrebbe colmato tali lacune, limitandosi a richiamare la presunzione di idoneità della sola custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Il primo motivo di ricorso consiste in una lettura frazionata della motivazione resa dal Tribunale del riesame, nell'ottica dì sminuire la portata complessiva della motivazione. Invero, l'ordinanza impugnata non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà, individuando con precisione gli elementi che consentono di ritenere - sia pur a livello di gravità indiziarla - la sussistenza dell'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, si afferma che il RM faceva parte di un sodalizio dotato di struttura gerarchica, con una precisa suddivisione di compiti ed una partecipazione ai reati fine cui seguiva una suddivisione dei proventi. Né è condivisibile l'obiezione secondo cui tali elementi non troverebbero fondamento nelle acquisizioni probatorie. Il Tribunale, infatti, ha analiticamente individuato le plurime conversazioni intercettate dall'inequivocabile significato sulla cui base si è pervenuti al riconoscimento del rapporto gerarchico e della suddivisione di ruoli (pg. 3 e 4). Con specifico riferimento al ruolo del RM, il Tribunale richiama le plurime intercettazioni dalle quali emerge che questi svolgeva funzioni di rilievo, demandategli direttamente dal PR, riconosciuto quale capo del sodalizio (pg.4 e 5). Parimenti t adeguatamente motivata è la sussistenza dì una cassa comune, nonché dì un luogo dì detenzione dello stupefacente, essendo state indicate le conversazioni che dimostrano tali circostanze. Né si ritiene che il giudizio in fatto espresso dal Tribunale sia sindacabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'ND, Rv. 268389). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza dì travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558) 3 Il Presidente Il Consigliere estensore 3. Le considerazioni sopra svolte valgono anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della motivazione in relazione al capo 17), relativo alla codetenzione di stupefacente all'interno della "casuzza". Sul punto il Tribunale formula un giudizio di gravità indiziario fondato da un lato sulla accertata disponibilità del locale in capo all'indagato e, dall'altro, sulla perdurante partecipazione all'associazione. I due elementi, letti congiuntamente, consentono di ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione al fatto che la droga custodita nell'immobile fosse nella disponibilità di tutti gli associati e, quindi, anche del RM. 4. Il terzo motivo di ricorso censura la motivazione con riguardo alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari, richiamando la giurisprudenza secondo cui nell'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, se le condotte esecutive sono risalenti nel tempo, occorre una puntuale valutazione di elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione. La doglianza non tiene in alcuna considerazione la specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, lì dove si è desunta l'attualità delle esigenze cautelari sia dalla continuità e professionalità dell'attività illecita svolta dal RM, sia dal fatto che questi non ha interrotto i propri traffici illeciti neppure dopo l'arresto di uno degli associati, a riprova della particolare propensione a commettere reati. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. C Così deciso il 26 gennaio 2023 ,
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito l'avvocato Alberto Raffadale, in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Pillitteri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di RM, limitatamente ai reati di associazione per delinquere (capo 9), in relazione al quale escludeva l'aggravare Cr Penale Sent. Sez. 6 Num. 6559 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 26/01/2023 dell'agevolazione mafiosa, nonché per la detenzione di stupefacente contestata al capo 17), viceversa, in relazione alla detenzione contestata al capo 16) l'ordinanza cautelare veniva annullata per difetto di autonoma valutazione. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente era stata ritenuta configurabile l'ipotesi associativa di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anziché il mero concorso dì persone nel reato. Il Tribunale avrebbe individuato plurimi elementi a supporto dell'esistenza del sodalizio, senza che questi trovino un effettivo riscontro fattuale. In particolare, si contesta: la mancanza di una cassa comune;
la carenza di elementi per sostenere che un locale - denominato "casuzza" - fungesse da deposito e vera e propria sede dell'associazione; il mancato accertamento di un accordo associativo;
l'assenza di una apprezzabile reiterazione dì reati fine, tali da poter far desumere l'esistenza dell'associazione; il fatto che PR (altro associato) sia stato individuato quale capo del sodalizio, desumendo la sua maggior influenza in ragione dell'appartenenza a "cosa nostra", ma al contempo è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riguardo alla contestazione di cui al capo 17). Si segnala che al RM viene attribuita la detenzione di hashish rinvenuta all'interno della c.d. "casuzza" senza che vi siano indizi che colleghino l'indagato a tale locale, non potendosi valorizzare i soli elementi estrapolati da conversazioni intercettate a distanza di quasi due anni prima del sequestro. Peraltro, la stessa individuazione fisica del locale denominato "casuzza" sarebbe tutt'altro che certa, come dimostrano le difficoltà che gli inquirenti hanno avuto nell'accertare l'ubicazione del suddetto immobile. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio dì motivazione in merìto alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che già l'ordinanza genetica era carente sul punto, avendo richiamato tutti i pericula elencati dall'art. 274 cod. proc. pen. senza specificare in concreto quale fosse l'esigenza cautelare perseguita. Il Tribunale del riesame non avrebbe colmato tali lacune, limitandosi a richiamare la presunzione di idoneità della sola custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2 2. Il primo motivo di ricorso consiste in una lettura frazionata della motivazione resa dal Tribunale del riesame, nell'ottica dì sminuire la portata complessiva della motivazione. Invero, l'ordinanza impugnata non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà, individuando con precisione gli elementi che consentono di ritenere - sia pur a livello di gravità indiziarla - la sussistenza dell'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, si afferma che il RM faceva parte di un sodalizio dotato di struttura gerarchica, con una precisa suddivisione di compiti ed una partecipazione ai reati fine cui seguiva una suddivisione dei proventi. Né è condivisibile l'obiezione secondo cui tali elementi non troverebbero fondamento nelle acquisizioni probatorie. Il Tribunale, infatti, ha analiticamente individuato le plurime conversazioni intercettate dall'inequivocabile significato sulla cui base si è pervenuti al riconoscimento del rapporto gerarchico e della suddivisione di ruoli (pg. 3 e 4). Con specifico riferimento al ruolo del RM, il Tribunale richiama le plurime intercettazioni dalle quali emerge che questi svolgeva funzioni di rilievo, demandategli direttamente dal PR, riconosciuto quale capo del sodalizio (pg.4 e 5). Parimenti t adeguatamente motivata è la sussistenza dì una cassa comune, nonché dì un luogo dì detenzione dello stupefacente, essendo state indicate le conversazioni che dimostrano tali circostanze. Né si ritiene che il giudizio in fatto espresso dal Tribunale sia sindacabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'ND, Rv. 268389). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza dì travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558) 3 Il Presidente Il Consigliere estensore 3. Le considerazioni sopra svolte valgono anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della motivazione in relazione al capo 17), relativo alla codetenzione di stupefacente all'interno della "casuzza". Sul punto il Tribunale formula un giudizio di gravità indiziario fondato da un lato sulla accertata disponibilità del locale in capo all'indagato e, dall'altro, sulla perdurante partecipazione all'associazione. I due elementi, letti congiuntamente, consentono di ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione al fatto che la droga custodita nell'immobile fosse nella disponibilità di tutti gli associati e, quindi, anche del RM. 4. Il terzo motivo di ricorso censura la motivazione con riguardo alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari, richiamando la giurisprudenza secondo cui nell'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, se le condotte esecutive sono risalenti nel tempo, occorre una puntuale valutazione di elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione. La doglianza non tiene in alcuna considerazione la specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, lì dove si è desunta l'attualità delle esigenze cautelari sia dalla continuità e professionalità dell'attività illecita svolta dal RM, sia dal fatto che questi non ha interrotto i propri traffici illeciti neppure dopo l'arresto di uno degli associati, a riprova della particolare propensione a commettere reati. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. C Così deciso il 26 gennaio 2023 ,