Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9015 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP1 901 5 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 21178/00 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.20.546 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: TR TO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA 1899 CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 459/99 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 30/10/99 R.G.N. 1407/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ZANDRI per delega MARINO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta del 14/6/89 RO NI conveniva in giudizio l'INPS e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Caltanissetta con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di £ 71.712.587; deduceva la inammissibilità del ricorso, per non avere l'INPS attivato la procedura ex art. 18 e 35 L. n. 689/81, e, nel merito, la erroneità della statuizione, per avere il Pretore ritenuto non 1 applicabili gli sgravi contributivi aggiuntivi, di cui all'art. 18 1: n. 1089 del 1968; sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 1089 del 1968. L'INPS contestava la domanda, ma il Tribunale l'accoglieva in parte, revocando il decreto opposto e condannando il RO al pagamento in favore dell'INPS della minor somma di 12.080.900, oltre alle sanzioni di cui all'art. 4 D. L. 536/87, conv. in L. n. 48/88. Precisava il giudice del riesame che andava disattesa l'eccezione preliminare, relativa alla mancata applicazione degli art. 18 e 35 L. n. 689/81, perché la stessa si applicava soltanto in materia di sanzioni versamento dei contributiamministrative per il mancato (depenalizzate) e non anche in tema di recupero dei contributi e delle sanzioni civili. Nel merito, era provato documentalmente che la ditta RO alla data di sospensione dell'attività, 31/12/66, occupava n. 6 dipendenti;
successivamente era rimasta inattiva fino 4/11/98 ed alla data del 31/12/70 occupava n. 4 dipendenti e quindi cessava 1 definitivamente l'attività in provincia di Caltanissetta il 21/2/71. La ditta per il periodo 5/11/68 21/2/71 aveva chiesto sia lo sgravio - generale, che quello aggiuntivo. In punto di diritto, l'art. 18, comma IV, L. n. 1089/68 prevedeva la possibilità, per le aziende operanti nel Mezzogiorno, di ottenere lo sgravio aggiuntivo del 10% delle retribuzioni corrisposte al solo personale assunto dopo il 30/9/68 e risultante superiore al numero dei lavoratori occupati alla medesima data. Detto sgravio aggiuntivo si applicava non solo alle imprese già in esercizio alla data del 30/9/68, ma anche a quelle costituite e riattivate dopo tale data (sempre che sia provato un effettivo incremento del numero complessivo dei lavoratori occupati) e doveva in questo caso, essere commisurato alla differenza tra il numero dei lavoratori occupati al momento dell'ultima cessazione in data anteriore al 30/9/68 ed il maggior numero dei lavoratori occupati in data successiva al 30/9/68 di ripresa dell'attività. Incontestato era il fatto che la ditta RO, alla ripresa dell'attività, occupava un numero di dipendenti inferiore a quelli che risultavano occupati al momento della cessazione dell'attività; corretta quindi era la decisione del primo giudice, che aveva escluso la spettanza dello sgravio aggiuntivo, in quanto la ratio della norma era di incentivare la creazione di posti lavoro nel Meridione, mentre nel caso in esame non si era verificato nessun incremento occupazionale. L'eccezione di incostituzionalità era totalmente immotivata e comunque era stata ritenuta manifestamente infondata dalla Cassazione, con sentenza n. 579 del 1980 (per diversità situazioni 2 sostanziali Fondata invece era la richiesta subordinata di applicazione della norma sopravvenuta di cui all'art. 8 della L. n. 259 del 15/9/90, secondo cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, si applicavano ai datori di lavoro, che avevano operato sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, le disposizioni di cui all'art. 4 D. L. n. 536 del 30/12/87 convertito in L. n. 48/88; la somma dovuta dall'appellante ammontava quindi a “£ 12.080.900 per sgravio aggiuntivo supplementare indebito dal 10/86 al 5/81, oltre alle sanzioni calcolate ai sensi della L. n. 48/88. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il RO, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso l'INPS. NOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando erronea, falsa e contraddittoria applicazione dell'art. 18 L. n. 1089 del 1968, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la sua ditta, che in precedenza aveva occupato sei dipendenti, alla data del 30/9/68 era inattiva, mentre alla data del 31/12/70 occupava 4 dipendenti, per cessare poi definitivamente l'attività in data 21/2/71. La Suprema Corte, con sentenza del 22/3/84 n. 1904, aveva stabilito il principio di diritto secondo cui "l'art. 18 L. 25/101968 n. 1089 nella parte in cui istituisce sgravi contributivi aggiuntivi in favore delle imprese industriali ed artigianali operanti nelle zone del Mezzogiorno d'Italia che concorrano all'incremento dell'occupazione mediante 3 l'assunzione di nuovi lavoratori, opera non solo con riguardo alle imprese già in esercizio alla data del 30/9/68, ma anche con riguardo a quelle costituite o attivate successivamente, che così ugualmente contribuiscono all'incremento suddetto"; ciò sulla base della considerazione essenziale che “l'incremento si ottiene anche partendo da zero". Il ragionamento del Tribunale era viziato nella parte in cui aveva escluso la spettanza dello sgravio aggiuntivo, in quanto l'impresa alla ripresa dell'attività, dopo un periodo di inattività dall'1/11/67 al 4/11/68, aveva assunto quattro operai, incrementando con l'assunzione dei predetti l'occupazione, mentre di nessun rilievo era la circostanza che nel periodo precedente alla sospensione ne avesse occupato sei;
questo raffronto non andava fatto, perché non previsto dalla norma, in quanto l'impresa alla data del 30/9/68 non occupava alcun dipendente. Una corretta interpretazione dell'art. 18 L. n. 1089/68 avrebbe dovuto portare all'accoglimento della opposizione in quanto era rilevante solo il numero dei dipendenti occupati alla data di riattivazione dell'azienda. Il ricorso è infondato. E' principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (applicabile sia allo sgravio contributivo aggiuntivo di cui all'art. 18, comma IV, D. L. 30/8/68 n. 918 -convertito con modificazioni in L. n. 1089 del 25/10/68- Cass. 10994 del 21/12/94>, sia a quello supplementare di cui al D. L. 5/7/71 n. 429 -convertito in L. n. 589 del 4/8/71- Cass. n. 256 del 10/1/2001>) quello secondo 4 cui per l'applicazione di detti sgravi, la cui finalità è di incentivare l'occupazione, “è necessario verificare la sussistenza di un incremento reale dell'occupazione, per l'accertamento della quale deve farsi riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa", nonché della posizione soggettiva del lavoratore all'interno dell'azienda, che per espressa previsione del citato comma IV dell'art. 18 può anche essere “lavorante a orario ridotto o sospeso"; in caso di sospensione dell'attività (e quindi di tutti i lavoratori) e di ripresa del lavoro dopo il 30/9/68 lo sgravio contributivo è applicabile soltanto se c'è un effettivo incremento occupazionale e quindi se il numero complessivo dei lavoratori occupati dopo la ripresa dell'attività è superiore al numero degli occupati prima sospensione anteriore al 30/9/68. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £ 1.000 oltre a £ 3.500.000 per onorario. Roma 23 aprile 2001 AlaioranKalorame IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE I D A 3 , S Лиситноlevanian flykini 3 1 S O 3 . A L 5 T T L R , O : A A B ' S I L E L D P E S A 0 D T H I S S C 1 O IL CANCELLIERE O N P E Depositato in Canosileria. A S M I D I A E A A , oggl 3 LUG 2001 R D O O P E T R E T T T I S N IL CANCELLIERE I R A E I G S L D E E L R E O D in S