Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2005, n. 12294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12294 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 09/02/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 209
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 17827/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
nei confronti di:
RA ON, nato il [...] in [...];
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata;
Osserva:
IN FATTO
All'esito delle indagini preliminari, in data 28.1.2004, il P.M. avanzava richiesta di decreto penale di condanna nei confronti della persona indicata in epigrafe quale imputato del reato di cui agli artt. 4, e 23 D.L.vo 494/96 perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta esercente attività edilizia,aveva omesso di far uso di adeguato copricapo di protezione onde evitare il pericolo di offesa al capo nel corso dell'attività di realizzazione della struttura in cemento armato dell'edificio in costruzione, fatto accertato presso il cantiere sito in Termoli a seguito di ispezione da parte del direttore provinciale del lavoro di Campobasso del 12 gennaio 2004. L'ispettore, nel rapporto redatto in data 12.1.2004, comunicava che il responsabile della violazione aveva ottemperato alle prescrizioni imposte per l'eliminazione della contravvenzione accertata, ma non aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa (art. 21) ai fini dell'estinzione del reato. Con atto pervenuto in data 12.2.2004 presso la Procura della Repubblica in sede e trasmessa alla Cancelleria del G.i.p in data 13.2.2004, il direttore provinciale del lavoro di Campobasso comunicava altresì che il AT aveva provveduto, anche se con ritardo rispetto al termine di cui al secondo comma dell'art. 21 D.L.vo citato, ad effettuare il pagamento della sanzione amministrativa applicatagli. Il G.i.p. rigettava la richiesta di emissione del decreto penale e proscioglieva ex art. 129 c.p.p. il prevenuto per essersi il reato estinto ai sensi dell'articolo 24 del D.Leg.vo 758 del 1994. Osservava a fondamento della decisione che il prevenuto aveva ottemperato alle prescrizioni impostegli e che il tardivo pagamento della sanzione amministrativa applicatagli non era ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato essendo il pagamento comunque intervenuto prima della sentenza.
Ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di Campobasso denunciando l'erronea applicazione dell'articolo 24 del D.leg.vo n. 758 del 1994. Assume che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'effetto estintivo del reato è subordinato al verificarsi di due condizioni ossia all'osservanza delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza ed al pagamento della sanzione, nel termine prescritto, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il G.u.p. ha dichiarato estinto il reato senza che si fossero verificate le condizioni previste dalla legge per la declaratoria di estinzione.
Invero l'art. 24 del D.Leg.vo n. 758 del 1994 dispone testualmente che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21 co. 2 decreto legislativo citato. Dal chiaro tenore letterale della norma discende che l'effetto estintivo consegue al verificarsi delle due condizioni previste dalla legge: l'osservanza delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza ed il pagamento della sanzione. Per la realizzazione dell'effetto estintivo il contravventore deve prima eliminare la violazione, secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza e nel termine assegnatogli, e, una volta accertato l'adempimento delle prescrizioni, deve provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di gg. 30. L'inosservanza dell'una o dell'altra condizione impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo.
Tale interpretazione, già avallata da questa corte (Sez. 3^ 30 maggio 2003 n. 23921; 3 dicembre 2002 n. 40576) trova conferma nella formulazione del co. 2 del cit. art. 24, in base al quale il P.M. richiede l'archiviazione, se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1, ossia se l'adeguamento alle prescrizioni è avvenuto nei termini e se il contravventore ha provveduto al pagamento previsto dall'art. 21 co.
2. A nulla rileva che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità, perché, da un lato, tutto il procedimento di estinzione appare chiaramente improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, dall'altro, la mancata previsione discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale (nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione). A tale conclusione conducono, del resto, anche le considerazioni del carattere eccezionale della trasformazione di un illecito da penale in amministrativo e della complessiva ratio della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull'esigenza del sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiari intenti deflativi. Tali considerazioni inducono a ribadire il principio in base al quale nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi e/o anche per altri motivi connessilo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e,comunque, prima del processo, ma non più quando lo Stato, di fronte all'inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere- dovere di perseguirlo.
Alla stregua delle considerazioni svolte la decisione impugnata va cassata con rinvio al tribunale di Larino il quale dovrà attenersi al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Larino per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005