Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2005, n. 12294
CASS
Sentenza 9 febbraio 2005

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In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2005, n. 12294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12294
    Data del deposito : 9 febbraio 2005

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