Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
È inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto via fax, in quanto la disciplina delle impugnazioni delle misure cautelari reali prevede che l'appello deve essere presentato nella cancelleria del tribunale competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2011, n. 6565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6565 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/12/2011
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1911
Dott. ROTUNDO NZ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25088/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
avverso l'ordinanza del 12 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Napoli;
nel procedimento a carico di:
CC VA, SQ RT ST, PE NN, SC OS, GE SO, SQ DI, SO RE, IO FE, CA TA, MA TA, EN SA, NZ AS e SC NN;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli avvocati Pansini Gustavo, Carmine Panarello, Luigi Vallefuoco, PE Toraldo, Domenico Balzano e NZ Maiello, quale sostituto processuale dell'avvocato Ugo Proietti, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del 15 febbraio 2011 con cui il G.i.p. del Tribunale di Nola aveva negato le misure cautelari personali richieste nei confronti degli indagati VA CC, SQ RT ST, PE NN, SC OS, GE SO, SQ DI, SO RE, IO FE, CA TA, MA TA, EN SA, NZ AS e SC NN .
Il Tribunale ha ritenuto del tutto irrituale l'impugnazione perché proposta a mezzo di telefax, rilevando che le disposizioni in materia non consentono l'utilizzo di tale mezzo.
2. - Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia del Tribunale, deducendo la illogicità della motivazione sotto un duplice profilo:
a) perché l'ordinanza esclude che l'impugnazione effettuata a mezzo telefax sia priva dei requisiti di certezza in ordine alla provenienza dell'atto; b) perché l'ordinanza, dopo avere rilevato l'inammissibilità dell'appello, è comunque scesa a sindacare il merito con una motivazione sommaria e indebita.
3. - Il difensore di GE SO ha depositato una memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Appare corretto il provvedimento impugnato con cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto inammissibile l'appello del pubblico ministero in quanto proposto irritualmente, a mezzo telefax.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio in una fattispecie simile, che è inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto via fax, in quanto la disciplina delle impugnazioni delle misure cautelari prevede, a pena di inammissibilità, forme particolari, statuendo specificamente che l'appello deve essere presentato nella cancelleria del tribunale competente (art. 310 c.p.p., comma 2), con la conseguenza che non possono essere considerate ammissibili forme di presentazione dell'impugnazione diverse da quelle previste dalla legge (Sez. 5, 7 aprile 2005, n. 27589, Velia;
in termini analoghi, Sez. 3, 14 giugno 2007, n. 33873, Luconi).
Del resto la dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, sicché deve escludersi che l'appello disciplinato dal citato art. 310 c.p.p. possa essere presentato tramite telefax, come è avvenuto nella presente fattispecie.
5. - Ne consegue, l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012