Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6904 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANGPOROLO TALIANS EST PREMA DES A.
2. LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18037/01 Dott. Erminio RAVAGNANI n.19477 Consigliere Cro Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/03/02 1 Rel. Consigliere ☐ Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S E NT EN ZA sul ricorso proposto da: DI MU IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACQUARO 8, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DI GIOIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO IANNUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA 965 PULLI, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in -1- atti;
1. controricorrente avverso la sentenza n. 428/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 19/07/00 - R.G.N. 122/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ⠀ udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Gabriella 1 COLETTI;
udito l'Avvocato DI GIOIA per delega IANNUCCI;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29 marzo 1999 1'INPS proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Benevento con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'INPS relativamente alla restituzione del 50% dei contributi agricoli versati per gli anni 1990 e 1991 dalle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990; decreto chiesto ed ottenuto dall'odierno ricorrente. Quest'ultimo si costituiva resistendo all'impugnazione. Il Tribunale di Benevento con la sentenza oggi impugnata accoglieva l'appello con conseguente revoca del decreto opposto e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, il Tribunale riteneva che il controllo sui presupposti dalla richiesta esenzione contributiva, demandato alle regioni, non era mai stato attivato, non avendo in particolare l'appellato presentato alcuna domanda alla regione per rendere possibile il controllo stesso. Osservava inoltre che l'esonero dei contributi era subordinato agli stessi presupposti e condizioni in base ai quali la regione poteva erogare le provvidenze economiche. Avverso questa pronuncia la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS resiste con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è articolato in due motivi, riassumibili nei termini che seguono, Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. del Ministero Agricoltura e Foreste del 3.12.1990 n. 90/00237, degli artt. 9 e 10 del decreto legge 6.12.1990 n.367, convertito con modificazioni dalla legge 30.1.1991 n. 31, dell'art. 5 legge 14 febbraio 1992, n.185, dell'art. 18, comma 18, della legge 23.12.1994 n.724 e dell'art. 12 delle cd. Preleggi. 3 Sostiene che la domanda alla regione con allegazione della dichiarazione sostitutiva riguarda solo le provvidenze regionali;
è solo nel 1994 che è stato introdotto l'onere della dichiarazione sostitutiva. Comunque l'art. 18, comma 18, cit. doveva essere interpretato in modo estensivo o analogico sì da ritenere consentita la presentazione della domanda dopo il 1994 con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
ciò anche se la domanda di rimborso fosse stata presentata dopo il 1994, atteso che non si era verificata alcuna decadenza. Pertanto non è possibile distinguere tra imprese che hanno presentato la domanda alla regione prima del 31 dicembre 1994 (data di entrata in vigore dell'art. 18 cit.) ed imprese che tale domanda hanno presentato dopo. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Osserva in particolare che il Tribunale esclude la decadenza ma poi di fatto, interpretando l'art. 18 come sopra, la ritiene sussistere: la domanda è respinta perché in sostanza tardiva (successiva al 31 dicembre 1994); quindi vi sarebbe contraddittorietà della motivazione. -I due motivi del ricorso che possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. La questione centrale che pone il ricorso concerne essenzialmente l'esatta interpretazione dell'art. 9 d.l. 6 dicembre 1990, n.367, conv. in 1. 30 gennaio 1991, n.31, da leggersi congiuntamente all'art. 18, comma 18, legge 23 dicembre 1994, n.724. Parte ricorrente in sintesi assume di aver diritto all'esenzione contributiva parziale, prevista in favore delle aziende agricole (e quindi degli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, nonché dei coltivatori diretti) dall'art. 9 cit., sull'allegato presupposto di aver sofferto la siccità nell'annata agraria 1989-90 e di aver subito un danno superiore al 35% del prodotto lordo vendibile per tre anni, anche non consecutivi, nel decennio 1981-1990; per comprovare la ricorrenza di tale presupposto espone di aver allegato alla domanda diretta all'INPS - e poi prodotto in giudizio - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio come (asseritamente) previsto dall'art. 18, comma 18, cit.. Il Tribunale, riformando la sentenza pretorile, ha rigettato la domanda rilevando che era mancata la prova della sussistenza dei requisiti del beneficio richiesto e che in particolare la ricorrente, prima della sanatoria prevista dall'art. 18, comma 18 cit., non aveva presentato alcuna domanda alla regione corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del danno subito per attivare la verifica demandata alla regione stessa, come desumibile dagli artt. 9 e 10 del cit. d.l. n.367/90. Giova premettere che la disposizione che prevede la provvidenza rivendicata, consistente in un parziale esonero contributivo, e della cui esatta interpretazione si dibatte tra le parti, si colloca tra la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (istituito con legge 25 maggio 1970, n.364), quale posta dalla legge 15 ottobre 1981, n.590, e la sua successiva riforma introdotta con legge 14 febbraio 1992, n.185. Questo Fondo, intestato al Ministero dell'agricoltura e foreste, era destinato (fin dalla legge n.590/81 cit.) alle regioni perché prelevassero le somme occorrenti per consentire, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di erogare varie provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate (art. 1 1. n.590/81 e art. 1 1. n.185/92). Ed infatti le funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale erano già state trasferite alle regioni (art. 70 d.P.R. 24 luglio 1977, n.616). Tra le varie provvidenze contemplate dalla legge n. 590 del 1981 era previsto anche un beneficio contributivo (art. 5) in favore delle aziende agricole che avevano subito un determinato danno, beneficio consistente nella sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il presupposto sostanziale del beneficio era costituito dal fatto che l'azienda agricola avesse subito un danno non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Il presupposto formale era rappresentato dalla presentazione di 5 una domanda all'ente impositore (all'epoca, lo SCAU) corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risultasse la natura, l'entità e la causale del danno (certificato questo richiesto dal quinto comma dell'art. 5 cit. e previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 legge 23 luglio 1956, n.838). Tale attestazione poteva essere sostituita solo da una perizia giurata, che poteva essere presentata dall'azienda che richiedeva il beneficio contributivo. Era poi prevista (dall'art. 7) la compilazione (ed esposizione nell'albo pretorio del comune) di elenchi nominativi delle aziende agricole danneggiate e beneficiarie delle provvidenze. La riforma del 1992 (legge n.185 del 1992 cit.) - ferme restando le competenze in materia delle regioni, accentuate dalla previsione del periodico trasferimento alle stesse delle disponibilità del Fondo sulla base di un piano di riparto (art. 2) - ha previsto (all'art. 5) un più incisivo beneficio previdenziale, consistente nell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla calamità naturale in misura determinata con decreto del Ministro del lavoro. Il presupposto sostanziale è costituito dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1: l'azienda agricola deve ricadere nelle zone delimitate che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile. Sotto l'aspetto formale la domanda (all'INPS) deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15 (all'epoca vigente). E' poi ribadito l'inserimento delle aziende danneggiate, beneficiarie delle provvidenze, in appositi elenchi nominativi (art. 7 1. 185/92, simmetrico al cit. art. 71. n. 590/81). Dal raffronto tra la disciplina del 1981 e quella del 1992 emerge un accentuato parallelismo. 6 Nell'uno e nell'altro caso il beneficio contributivo è sì riconosciuto dall'ente previdenziale, ma si innesta in un più ampio contesto di provvidenze erogate dalle regioni, costituite da contributi una tantum, da anticipazioni, da contributi in conto capitale, da prestiti quinquennali a tasso agevolato, da mutui decennali, da contributi per l'ammasso di prodotti non commercializzabili. Il quadro di riferimento è quindi marcatamente regionale perché si tratta di una tipica materia devoluta alle regioni (quella appunto degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale) talché l'intervento centralizzato, mediante la manovra sui contributi previdenziali, si appalesa come complementare rispetto al plesso delle provvidenze regionali. Nell'uno e nell'altro caso il beneficio contributivo è concesso sulla base della ricorrenza di un presupposto sostanziale (danni non inferiori al 35% della produzione) coonestato da apposita attestazione (inizialmente il certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o la perizia giurata;
successivamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Tra queste due discipline a regime si colloca il d.l. 6 dicembre 1990, n.367, conv. in 1. 30 gennaio 1991, n.31, che non dissimilmente da altri provvedimenti emergenziali a fronte di specifiche calamità naturali (cfr. soprattutto il d.l. 15 giugno 1989, n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989, n.286, che reca disposizioni analoghe a quelle del d.l. in esame) ha riguardato la siccità per l'annata agraria 1989-1990. Innanzitutto, l'art. 1 d.l. n.367/90 ha esteso alle imprese colpite dalla siccità le provvidenze previste dalla cit. legge n.590/81 così equiparando la siccità dell'annata agraria 1989-90 agli eventi calamitosi previsti dalla legge medesima. Alle aziende agrarie colpite dalla siccità spettavano quindi (a domanda) varie provvidenze regionali (quelle già indicate: contributi una tantum, anticipazioni, contributi in conto capitale, prestiti quinquennali a tasso agevolato, mutui decennali, 7 contributi per l'ammasso). Il successivo art. 10, derogando in parte qua alla legge n.590/81, ha poi dettato precise prescrizioni quanto al procedimento per l'accesso a tali benefici: le aziende agricole avrebbero dovuto inoltrare domanda alla regione presentando altresì una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento, nel periodo 1981-90, di determinate provvidenze regionali, quelle di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b) e c), legge 15 ottobre 1981, n. 590 (rispettivamente il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito Q quinquennale per la provvista del capitale di esercizio). Sul versante contributivo il generale richiamo, fatto dall'art. 1 d.l. n.367/90, all'applicabilità delle provvidenze della legge n.590/81, comportava innanzi tutto l'applicabilità anche dell'art. 5 di tale legge e quindi del beneficio (di carattere generale) della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali (del quale però non si controverte). Il legislatore ha però ritenuto insufficiente tale beneficio per una specifica categoria di aziende agricole, quelle che erano state particolarmente danneggiate da calamità naturali in un arco di tempo più ampio (1981-1990). Ossia da una parte c'erano le aziende agricole che avevano sofferto solo o prevalentemente la siccità nell'annata agraria 1989-90; per queste il beneficio contributivo era costituito solo da quello previsto in generale (per tutte le aziende colpite da calamità naturali) dall'art. 5 della legge n.590/81, richiamata dall'art. 1 d.l. n.367/90. D'altra parte c'erano le aziende agricole maggiormente e ripetutamente colpite da avversità naturali nel decennio 1981-90; tali erano -prevede l'art. 9 cit. - le aziende agricole aventi diritto, nel periodo suddetto, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo 8 comma, lettere b) e c), legge 15 ottobre 1981, n. 590, disposizione questa che richiedeva appunto, sia per la provvidenza di cui alla lettera a) che per quella alla lettera b), un danno non inferiore al 35% della produzione lorda globale. In sostanza si trattava di aziende che almeno per tre anni, anche non consecutivi, avevano patito un considerevole danno, superiore alla misura suddetta. A queste particolari aziende - che già avevano maturato anno per anno le provvidenze, per così dire, ordinarie (quelle previste dalla legge n.590/81, comprensive in ipotesi anche del beneficio della sospensione del pagamento dei contributi di cui all'art. 5) - il legislatore ha riservato un ulteriore beneficio straordinario per rafforzare il sostegno ordinario: l'esenzione contributiva parziale in esame (riconosciuta peraltro contestualmente anche alle aziende agricole assuntrici di manodopera). Si è trattato quindi di un beneficio di secondo livello: una provvidenza straordinaria in aggiunta a provvidenze ordinarie e condizionata al fatto di aver avuto diritto a queste ultime. Il presupposto di tale beneficio straordinario è infatti costituito - come prevede l'art.
9 - dal fatto che le aziende agricole danneggiate risultino aventi diritto>>, nel decennio suddetto, alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b) e c), l. 15 ottobre 1981, n. 590. Se si raffronta la dizione dell'art. 9 cit. con quella dell'art. 5 della legge n. 185 del 1992 cit. (ma analogo raffronto può farsi con il beneficio contributivo di cui al cit. art. 5 della legge n.590 del 1981), si coglie meglio il carattere derivato, e non già primario, del beneficio previsto dalla prima disposizione. Infatti l'art. 5 1. n.185/92 (che - come già rilevato parimenti prevede un'esenzione contributiva parziale, ma a regime) richiede - che l'azienda agricola sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1>> (ossia si richiede che essa abbia subito un danno superiore al 35% della produzione lorda vendibile). Invece l'art. 9 richiede che l'azienda agricola abbia avuto diritto, per tre anni nel decennio suddetto, a provvidenze regionali che a loro volta presupponevano (ex art. 1, secondo comma, lett. b) e c), legge 15 ottobre 1981, n. 590) un danno superiore al 35% della produzione lorda vendibile. L'evento-danno nel primo caso costituisce presupposto diretto del beneficio;
nel secondo caso rappresenta un presupposto indiretto perché il beneficio è condizionato (non già alla sussistenza del danno, bensì) alla spettanza delle provvidenze regionali di cui l'evento-danno costituiva a sua volta il presupposto diretto. Un'analoga struttura di beneficio di secondo livello ha l'esenzione contributiva parziale prevista dal cit. art. 7 ter d.l. 15 giugno 1989, n. 231, conv. in l. 4 agosto 1989, n.286, che parimenti fa riferimento alle aziende agricole aventi diritto>>, per tre annate agrarie anche non consecutive nel novennio 1981-1989, alle stesse, sopra menzionate, provvidenze regionali. Questa diversa tecnica ha una sua ben evidente ratio. Nel primo caso (art. 5 legge n. 185/92, ma anche art. 5 1. n.590/81) l'evento-danno è temporalmente prossimo alla richiesta del beneficio giacché l'esenzione riguarda i dodici mesi successivi all'evento calamitoso. La prossimità temporale di quest'ultimo consente anche concretamente di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui deve essere corredata la domanda. Nell'altro caso (art. 9 d.l. n.367/90) l'ampiezza dell'arco temporale di riferimento (dieci anni) comporta che l'evento-danno può essere notevolmente risalente nel tempo sì da -o quanto meno da rendere assai difficoltoso il controllo non consentire in concreto - del suo effettivo verificarsi. Ed allora il legislatore - confidando sui controlli regionali (effettuati o effettuabili nel decennio) per riconoscere la spettanza delle provvidenze regionali - ha costruito la straordinaria misura dell'art. 9 cit. come beneficio di secondo livello, che presuppone la spettanza (per tre anni nel decennio) di determinate 10 provvidenze regionali e quindi implica a monte le verifiche ed i controlli da parte delle regioni. D'altra parte la spettanza delle provvidenze regionali nel corso degli anni aveva una sua visibilità esterna perchè sia l'art. 7 legge n.590/81 che l'art. 7 legge n.185/92 già prevedevano la compilazione di elenchi nominativi delle aziende aventi diritto ai benefici. Inoltre il secondo comma dell'art. 10 d.l. n.367/90 cit. (come già in precedenza l'art. 7 quater d.l. n.231/89, cit.) espressamente faceva carico alle regioni di pubblicare l'elenco nominativo delle aziende destinatarie di tutti i benefici previsti dal medesimo decreto legge, tra cui il beneficio dell'esenzione contributiva in esame. Con of l'inserimento in tale elenco nominativo (sollecitato dallo SCAU, destinatario delle domande di esenzione contributiva, ma in ipotesi richiesto direttamente anche dalla singola azienda interessata con apposita domanda) la regione riconosceva che l'azienda agricola era tra quelle aventi diritto>> alle provvidenze regionali. Deve anche aggiungersi che, se il riconoscimento da parte della regione della spettanza delle menzionate provvidenze regionali per tre anni nel decennio soddisfaceva la condizione per l'insorgenza del diritto all'esenzione contributiva in esame, non può escludersi che in ordine a tale spettanza, ove rivendicata dall'azienda, ma negata dalla regione, vi potesse essere una contestazione;
ma ciò non contraddice la natura di secondo livello dell'esenzione contributiva, richiedendosi invece, in questa evenienza (che non è quella di specie), l'accertamento (in tal caso anche nei confronti della regione) del diritto alle provvidenze regionali presupposte. Questa essendo la portata dell'art. 9 cit., l'azienda agricola che aspirasse al beneficio doveva comprovare appunto la spettanza (per tre anni nel decennio) di tali provvidenze regionali che venivano rafforzate ex post con l'ulteriore beneficio della parziale esenzione contributiva per gli anni 1990 e 1991. Non doveva invece comprovare il 11 danno subito (in misura superiore al 35% del prodotto lordo vendibile) perché questo era insito nella riconosciuta spettanza delle provvidenze regionali. Mette anche conto notare che rispetto a questa interpretazione, che qualifica l'esenzione contributiva in questione come beneficio di secondo livello sulla base di una lettura sistematica dell'art. 9 cit. nel contesto normativo, precedente e successivo, in cui si inserisce, risulta essere pienamente in sintonia la prassi amministrativa accolta all'epoca dallo SCAU che, nella circolare n.46 del 15 aprile 1991 (richiamata dal ricorrente), avente natura di atto amministrativo a carattere generale, chiariva che l'elenco delle aziende agricole che avevano chiesto l'esonero contributivo parziale ex art. 9 cit. sarebbe stato trasmesso agli assessorati regionali competenti, i quali avrebbero dovuto, sulla base degli elenchi nominativi dei beneficiari delle provvidenze regionali, verificare se le aziende medesime rientrassero, o meno, tra quelle aventi diritto>> alle provvidenze regionali per tre anni nel decennio. Questa interpretazione dell'art. 9 cit. è poi coonestata da una disposizione successiva: il cit. comma 18 dell'art. 18 legge 23 dicembre 1994, n.724. Nel contesto del condono previdenziale ed assistenziale (e quindi di una misura a carattere eccezionale la cui legittimità è stata scrutinata da C. cost. 30 luglio 1997, n.303) il legislatore - prendendo atto del fatto che erano spesso mancati da parte delle regioni quel controllo e quella verifica insiti nella costruzione dell'esenzione contributiva in questione come beneficio di secondo livello, conseguente al riconoscimento di provvidenze regionali i cui presupposti avrebbero dovuto esser verificati, appunto, dalle regioni - ha introdotto una previsione di sanatoria di tipo sanzionatorio dell'inerzia delle regioni. Infatti il comma 18 dell'art. 18 prevede che qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore delle aziende agricole, disposte dall'art.
7-ter d.l. 15 giugno 1989, n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989, n. 286, e all'art. 9 d.l. 6 dicembre 1990, 12 n. 367, conv. in 1. 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate. Quindi, se la regione stata inadempiente per oltre tre anni fino alla data di entrata in vigore dell'art. 18, comma 18, cit., l'azienda agricola che all'epoca aveva chiesto allo SCAU l'esenzione contributiva parziale non è penalizzata da questa situazione di stallo perché in ragione appunto della disposizione di sanatoria in esame il requisito consistente nel fatto di aver avuto diritto alle provvidenze regionali per tre anni nel decennio si considera riconosciuto>> sulla base della mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il riferimento è evidentemente alla procedura amministrativa disciplinata dalla suddetta circolare, che all'epoca, nel regolamentare la domanda ed il procedimento, aveva richiesto appunto anche l'allegazione di tale attestazione). Questa disposizione di sanatoria - che si presenta essa stessa come un beneficio ulteriore - non può che riguardare esclusivamente le aziende agricole che all'epoca (i.e. a suo tempo>> art. 18, comma 18 cit.) avevano diligentemente (in ottemperanza alla circolare suddetta) presentato la domanda di esonero contributivo (allo SCAU) e che però vedevano la loro pretesa di fatto ostacolata, se non proprio paralizzata, dall'inerzia delle regioni. Essa non riguarda invece le aziende agricole che per anni erano rimaste inerti e che, dopo la disposizione di sanatoria in esame, avessero inoltrato per la prima volta (all'INPS) la domanda di esenzione contributiva per gli anni 1991-1992 allegando (ora per allora) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' evidente che in tale evenienza non ci sarebbe alcuna inadempienza delle regioni alle quali nessuna verifica poteva essere stata chiesta (né dall'azienda agricola interessata, né dallo SCAU) per il semplice motivo che nessuna domanda di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 9 cit. era stata inoltrata. 13 Tirando le fila delle argomentazioni finora svolte, può quindi dirsi in sintesi che occorre tener distinti il beneficio dell'esenzione contributiva di cui all'art. 9 cit. e la sanatoria di cui all'art. 18, comma 18, cit., e che quindi: a) il presupposto per l'esenzione contributiva, in quanto beneficio di secondo livello, era costituito dal fatto di aver avuto diritto, per tre anni nel decennio suddetto, a determinate provvidenze regionali (il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito quinquennale per la provvista del capitale di esercizio) con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art.10, comma 2, cit.; b) della menzionata sanatoria, prevista dall'art. 18, comma 18, possono beneficiare solo le aziende agricole che avessero già richiesto in precedenza il beneficio dell'esenzione contributiva ex art. 9 cit. e che fossero in attesa dei controlli e delle verifiche delle regioni, in concreto non effettuati, e non anche le aziende che hanno chiesto l'esenzione contributiva solo dopo la legge di sanatoria. Emerge allora come sia in realtà del tutto destituita di fondamento l'interpretazione fatta propria dal ricorrente. Il quale da una parte (male interpretando l'art. 9 cit.) ritiene di aver assolto l'onere probatorio su di esso gravante con la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante il danno subito per tre anni nel decennio, ed argomenta anche dal fatto che l'INPS in realtà non abbia contestato tale circostanza. Ma così non è perché - come già -il presupposto dell'esenzione contributiva, per essere essa un beneficio di detto secondo livello, era costituito dal fatto che l'azienda agricola avesse avuto diritto a determinate provvidenze regionali per tre anni nel decennio. D'altra parte il ricorrente (male interpretando l'art. 18, comma 18, cit.) ritiene che proprio a partire da tale disposizione di sanatoria in esame sarebbero mutati i presupposti per aver diritto all'esenzione contributiva e quindi, anche dopo la sanatoria, le aziende agricole potrebbero presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, 14 attestante il danno subito per tre anni nel decennio, per beneficiare della sanatoria stessa. Ma così non è perché come si è detto di tale sanatoria non potevano - beneficiare altri che le aziende agricole che già avessero richiesto in precedenza il beneficio dell'esenzione contributiva ex art. 9 cit.. Può aggiungersi che la difesa dell'INPS, nel contrastare l'interpretazione del ricorrente, ha anche parlato di inammissibile riapertura dei termini della sanatoria del 1994. In realtà l'art. 18, comma 18, cit. non prevede termine alcuno (e tale non è quello di entrata in vigore della legge n.724 del 1994), ma si riferisce unicamente alle domande di esonero contributivo già presentate a suo tempo>> (e verosimilmente giacenti da tempo, visto che lo SCAU nel disciplinare il procedimento amministrativo, aveva fissato una data di scadenza nel 31 maggio 1991) in attesa che le competenti autorità regionali accertassero i danni subiti dalle singole aziende e provvedessero a compilare gli elenchi nominativi delle aziende beneficiarie. In questo senso (e non già perché sia scaduto un qualche termine per accedere alla sanatoria) le domande "nuove" - ossia quelle presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione suddetta - non beneficiano, né possono più beneficiare della sanatoria. Non essendoci un termine di decadenza (quello del 31 maggio 1991, previsto dalla menzionata circolare dello SCAU, non avendo base legislativa, non poteva che essere meramente ordinatorio), in realtà nulla escludeva che un'azienda agricola - proprio come ha fatto il ricorrente per la propria si ricordasse di chiedere il beneficio - dell'esenzione contributiva solo dopo la sanatoria suddetta del 1994. Ma, non beneficiando appunto della sanatoria e trovando invece applicazione solo l'originario art. 9 cit., non derogato in parte qua dall'art. 18, comma 18, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver avuto diritto in passato alle menzionate provvidenze regionali per tre anni nel decennio suddetto (ad es. avendo domandato alla regione di attestare tale presupposto con l'inserimento negli elenchi nominativi delle aziende beneficiarie ex 15 art. 10, comma 2, cit.), e non già di aver subito, per tre anni nel decennio, un danno superiore al 35% del prodotto lordo vendibile. Nella specie il ricorrente che ha impostato il ricorso sulla base di una diversa interpretazione - ha ritenuto (coerentemente con la sua impostazione, ma erroneamente) di non allegare né provare quello che era l'effettivo presupposto del beneficio richiesto, non avendo neppure inoltrato - osserva il Tribunale - alcuna domanda alla regione con la conseguenza che non era stato reso possibile l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge. La pronuncia impugnata - pur sintetica nella motivazione - risulta corretta nel decisum per aver ritenuto non provato il presupposto dell'esenzione contributiva rivendicata e per aver esattamente colto l'aggancio esistente tra l'esenzione contributiva di cui all'art. 9 cit. ed i controlli e le verifiche del danno subito dall'azienda agricola per tre anni nel decennio, che erano demandati alle regioni. Ossia il tribunale ha colto, anche se non ha sviluppato argomentativamente (ed in questa parte può intendersi corretta la motivazione della sentenza impugnata), la natura di secondo livello del beneficio in questione che comporta le implicazioni sopra esaminate. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza della mancata presentazione di una domanda alla regione, che non è risolutiva in sè (perché in realtà nell'art. 9 cit. non è formalizzato un vero e proprio atto di impulso della verifica del presupposto di fatto del beneficio con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art.10, comma 2, cit.), bensì è indicativa della mancata sussistenza del presupposto dell'invocata esenzione contributiva che, in quanto beneficio di secondo livello, presupponeva che in precedenza l'azienda agricola avesse chiesto alla regione, ed ottenuto, il riconoscimento del diritto a determinate provvidenze regionali con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art.10, comma 2, cit.; circostanza questa che il ricorrente, sulla scorta di una diversa (ma 16 erronea) interpretazione dell'art. 9 cit. e dell'art. 18, comma 18, cit., non ha né allegato, né comprovato. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 5 marzo 2002 Il Presidente Il Cons.estensore fol· l min. Ravagnen ell ett. IL CANCER WERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI oggi 13. MAG 2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE 17