Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6037 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
ITALIANA fobrese TU1 6037/01 UBBLICA O IⱭ Ад LLM ISH O 5 IV ALLN 1 S 1 E -1 NA JON EL-8 OME I POPOL I C N E 'N T VISE INV EEG E SUPR EMA D CASSAZIONE IN I Oggetto O N TIO Cessazione 'O SEZIONE TERZA CIVILE IN affitto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12310/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere Consigliere 13041 Cron. Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 05/12/00 CALABRESE - Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 3 sul ricorso proposto da: CA IA NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE CARRATELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UI CA, EREDI di UI ON: UI IC, UI RA E PR NN MA ved UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P.MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ANIELLO, 2000 difesi dall'avvocato GIANFRANCO GIULIANI, giusta delega 1976 in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
VI MA CA;
intimata avverso la sentenza n. 78/98 della Corte d'Appello di POTENZA, SEZ. SPEC. AGRARIA, emessa 1'11/03/98 e depositata il 10/04/98 (R.G. 126/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Laura CARRATELLI (per delega Avv. G. CARRATELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FF CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21.1.1997 IT den SI NN, proprietaria di un fondo rustico di circa 42 ettari con fabbricati rurali in agro di Montalbano Jonico, premettendo che detto fondo era stato concesso in affitto dalla propria dante causa LL Michelina a UI LE e UI RO, danti causa a loro volta di UI DO, UI CA e GI Ma- ria CA, conveniva questi ultimi dinanzi alla Se- zione specializzata agraria del Tribunale di Matera per sentir dichiarare che il contratto di affitto era sca- duto in data 11.11.1996, con loro condanna al rilascio dei terreni e dei fabbricati. Si costituivano tempestivamente in giudizio UI DO e CA, che chiedevano il rigetto della do- manda. Deducevano che il contratto era stato, in real- tà, stipulato dal loro dante causa UI PE in data 12.3.1931, sicchè lo stesso era scaduto nel 1992 e, in mancanza di tempestiva disdetta, si era rinnovato fino al 10.11.2007. Successivamente si costituiva pure GI MA CA, dichiarando la propria disponibilità al rila- dy scio del fondo. Con sentenza emessa il 7.5.1997 l'adita Sezione, ritenuto che con contratto in data 20.4.1958 era inter- venuta novazione del contratto originario, dichiarava cessata l'affittanza agraria alla data del 6.5.1996 e condannava i resistenti al rilascio del fondo e degli altri immobili. Su gravame di UI DO e CA, la Corte d'appello di Potenza Sezione specializzata agraria con sentenza dell'11.3.1998, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda della IT;
di- chiarava che il contratto di affitto agrario era scadu- to il 10.11.1992 e si era rinnovato per mancata tempe- 3 stiva disdetta sino al 10.11.2007, avendo escluso la novazione del contratto;
compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione IT SI NN sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso UI CA, UI LE e CO e CI NN MA ved. UI, gli ultimi tre eredi di UI DO, dece- duto nelle more del giudizio. Non essendo stato alla stessa notificato il ricor- so, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di GI MA CA, la quale non si è costituita. Le parti costituite hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE fen Col primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 437 c.p.c. e la nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.). La ricorrente lamenta che i UI, in violazione del disposto dell'art. 437 c.p.c., hanno fondato il loro gravame d'appello su ec- cezione nuova, ovvero hanno richiamato e prodotto il contratto del 1949 e il suo unitario carattere negozia- le rispetto al contratto del 1958, al fine di negare il carattere novativo di quest'ultimo rispetto al contrat- to del 1931, mentre del contratto del 1949 non si era fatta menzione alcuna in primo grado, spostando in tal modo, in maniera determinante, il thema decidendum. Il motivo non può trovare accoglimento, giacchè la Corte di merito, nell'ambito del potere spettantegli di valutazione dell'eccezione (come della domanda), ha ri- tenuto quella prospettata dagli appellanti UI esse- re una mera difesa di merito (o eccezione in senso la- to), e non già un'eccezione in senso stretto, implican- come tale, l'inammissibilità dell'appello.te, Con incensurabile giudizio di fatto ha osservato in proposito che i UI, nel ricorso in appello, si sono limitati a ribadire che il contratto originario, stipu- lato nell'anno 1931, non aveva subito, nel corso degli anni, alcuna sostanziale modifica e che, pertanto, nell'anno 1958 non era intervenuta alcuna novazione del rapporto, aggiungendo la Corte che soltanto ad ulterio- re conforto della propria tesi i UI hanno prodotto, poi, il contratto stipulato nel 1949. In altre parole, atteso che il contratto sorto nel 1958 (in novazione -secondo la IT- di quello del 1931) altro non era (secondo l'assunto dei UI, con- diviso dalla Corte) che la rinnovazione del precedente rapporto sorto nel 1931, la esibizione del contratto intervenuto nel 1949 -peraltro consentita trattandosi di prova precostituita- tendeva solo a dimostrare tale continuità. Col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c. e dell'art. 2 1. n. 203/1982 e, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficienza della motivazione. Assume la ricorrente che la Corte d'appello ha errato nel negare la sussistenza della no- vazione dell'originario rapporto agrario del 1931 in virtù della stipula del nuovo contratto nel 1958. Le pattuizioni contenute in quest'ultimo contratto, la di- versità quantitativa e qualitativa del fondo, il muta- mento dei soggetti contraenti, la peculiarità di molte pattuizioni disvelanti l'intento delle parti di proce- dere ad una nuova regolamentazione negoziale hanno in- fatti determinato -secondo la ricorrente- l'indubbio carattere novativo del contratto del 1958 rispetto a quello del 1931. Conseguentemente la scadenza contrat- tuale andava fissata, ai sensi dell'art. 2 lett. d) 1. 203/82 al 10.11.1996. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Quanto in primo luogo alla denunciata insufficienza i della motivazione, va osservato che il vizio di insuf- ficiente motivazione non può consistere nella difformi- tà dell'apprezzamento dei fatti dato dal giudice di me- rito rispetto a quello prospettato e voluto dalla par- te, perché spetta a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare gli elementi probatori e scegliere quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o altro elemento, purchè sorretto esso convin- cimento da adeguata e corretta motivazione. Nella specie, dunque, la Corte di merito lucana ha motivato sufficientemente e senza incorrere in vizi lo- gici e giuridici il proprio convincimento, dopo aver disposto la verifica della continuità del contratto originario. La Corte invero ha osservato che dall'esame compa- rato di tutti i contratti succedutisi nel tempo tra i danti causa delle parti risulta che, a partire dal pri- mo contratto stipulato nel 1931 sino a quello stipulato Aln nel 1958, passando attraverso le scritture redatte nel 1943 e (appunto) nel 1949, non è intervenuto alcun so- stanziale mutamento del rapporto di affitto, né sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, tale da far ritenere la sussistenza di una novazione. Nei dettagli, in relazione alle varie scritture intervenute nel tempo, ha riscontrato soltanto variazioni dovute a decessi e divisione in quote dei fondi, modificazioni accessorie, quali relative alla ripartizione delle col- ture o alla mera riduzione della superficie concessa in affitto, la mancanza dell'animus novandi, avendo le parti, attraverso la successione dei contratti, inteso manifestamente continuare l'originario rapporto, e l'assenza della causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo, come pure non esservi stata novazione soggettiva dal lato passivo, dato che gli odierni resistenti sono succeduti nel rap- porto al loro genitore UI LE, che figura af- fittuario in tutti i contratti di volta in volta inter- venuti con i proprietari del fondo. Non sussistono, dunque, vizio di motivazione e vio- fly lazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c., quali denunciati, risolvendosi perciò la diversa prospetta- zione dei fatti processuali da parte ricorrente nella sollecitazione ad un inammissibile riesame degli stessi : da parte del giudice di legittimità. Col terzo motivo si denuncia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, dolendosi la ricor- rente che la Corte di merito abbia aderito acriticamen- te alle valutazioni del consulente d'ufficio, con tota- le dimenticanza delle puntuali considerazioni del con- sulente di essa parte. Il motivo è inammissibile, atteso che non sono al- legati riportandoli- i precisi e circostanziati rilie- vi esposti nella consulenza di parte che avrebbero con- L. dotto a conclusioni diverse da quelle contenute nella ctu e adottate in sentenza, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non senza altresì dire che, come è dato evincere dalla im- pugnata sentenza, il giudice a quo ha valutato per suo conto la produzione documentale di causa, in una alle risultanze della consulenza d'ufficio. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Compensate tra le parti costituite per giusti moti- vi le spese del giudizio di legittimità (mentre non v'è materia per la regolamento come delle stesse rispetto alla GI).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 5.12.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. 1 fonato Calatese 1. CANCELLIERE C1 GL ST Depositata in Cancelleria Oggi, lì 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste A N S O Z A I P E U T S R O C *