Sentenza 13 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di calcolo della prescrizione, nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto speciale, il fatto che la norma in tali casi prevede una diminuzione o un aumento della pena superiore ad un terzo non significa che l'aumento o la diminuzione debbano essere in astratto da un minimo di un terzo fino al limite massimo, bensì che si considerano ad effetto speciale le aggravanti o le attenuanti che, diversamente da quelle comuni che arrivano fino ad un terzo, possono superare tale limite. Ne consegue che ai fini della prescrizione si deve tener conto della diminuzione minima per le attenuanti, che è quella di un giorno, e non certo della diminuzione operata in concreto, in quanto i criteri dettati dall'art. 63 cod. pen. attengono alla applicazione in concreto della pena e non rilevano ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2004, n. 43456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43456 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1072
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 016946/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR EL N. IL 27/08/1962;
avverso SENTENZA del 04/12/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Michele Priolo che conclude per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6.11.1997 del Tribunale di Reggio Calabria, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 4.12.2003, RA UR fa ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di una pistola calibro 22 (artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974) e di detenzione illegale di arma clandestina (art. 23 della legge n. 110 del 1997) accertati in Reggio Calabria il 20.11.1991 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 500.000 di multa sulla base del seguente calcolo: p. b. per il reato di cui all'art. 23 (capo b), ritenuto il reato più grave = anni uno di reclusione e lire 500.000 di multa, diminuita per art. 5 della legge n. n. 895 del 1967 a mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa, aumentata per il capo a) a mesi otto di reclusione e lire 500.000 di multa. La Corte d'Appello escluse che fosse intervenuta la prescrizione dei reati, eccepita dalla difesa del RA, sulla base del rilievo che la diminuzione prevista per l'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, ai fini della prescrizione, dovesse essere calcolata nella misura minima, con la conseguenza che il termine prescrizionale restava fissato in dieci anni, essendo la pena edittale, prevista in misura compresa fra uno e sei anni di reclusione, superiore a cinque anni.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del RA deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 157 commi 1^ n. 4 e 63 comma 3^ C.P. sotto il profilo che la attenuante di cui all'art. 5 citato, essendo da considerare ad effetto speciale, avrebbe dovuto comportare una diminuzione di pena superiore ad un terzo ai fini del calcolo della pena da considerare per la applicazione della prescrizione, la quale, pertanto, essendo pari a sette anni a sei mesi, tenuto anche conto degli atti interruttivi, sarebbe già maturata alla data della sentenza d'appello. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il reato di cui all'art. 23 comma 3^ della legge n. 110 del 1975, e cioè il reato per cui il RA ha riportato condanna e su cui è stata calcolata la pena base, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. A tale pena e cioè al massimo occorre fare riferimento ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, detratta la diminuzione minima per le circostanze attenuanti (art. 157 comma 2^ C.P.). Nel caso in esame il giudice di merito ha applicato la attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 e ciò è ormai incontestabile in quanto definitivamente acquisito in difetto di ricorso del Pubblico Ministero, pur trattandosi di attenuante prevista soltanto per i reati di cui alla legge suddetta. Tale disposizione prevede che "le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando.....In ogni caso la reclusione non può essere inferiore a sei mesi".
Trattandosi di attenuante ad effetto speciale in quanto comportante una diminuzione di pena che può arrivare fino a due terzi, il ricorrente ne trae la conseguenza che spetti in concreto, per l'attenuante di cui all'art. 5, la diminuzione almeno di un terzo e che un terzo debba essere detratto anche ai fini del calcolo della prescrizione. Il ricorrente desume ciò dalla interpretazione del terzo comma dell'art. 63 C.P., riguardante la applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena per effetto delle aggravanti e delle attenuanti, il quale comporterebbe per le attenuanti ad effetto speciale la diminuzione minima di un terzo, anche se non prevista dalla disposizione sostanziale che ha introdotto tale circostanza. Tale tesi non è però condivisibile poiché la misura massima della diminuzione e dell'aumento di pena "superiore ad un terzo" non significa che l'aumento e la diminuzione debbano essere in astratto da un terzo fino al limite massimo, bensì che si considerano ad effetto speciale le aggravanti e le attenuanti le quali, diversamente da quelle comuni che arrivano fino ad un terzo, possono superare il terzo.
Nel caso specifico dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 il legislatore ha previsto una diminuzione in misura "non eccedente i due terzi" (ed in ogni caso tale da non fare scendere la pena sotto i sei mesi), il che non significa da un terzo a due terzi, bensì da un giorno a due terzi, posto che, se il legislatore avesse voluto indicare una diminuzione minima di un terzo, avrebbe dovuto dirlo. Nè rileva la circostanza che poi in concreto il giudice di merito abbia detratto, per effetto della attenuante di cui all'art. 5, la metà della pena base, poiché, ai fini della prescrizione si deve tenere conto della diminuzione minima per le attenuanti, che, nel caso in esame resta quella di un giorno, e non certo della diminuzione operata in concreto.
In ogni caso le disposizione dettate dall'art. 63 C.P. ai fini della applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena attengono alla applicazione in concreto della pena e non sono pertanto applicabili ai fini della determinazione del tempo necessario per prescrivere il reato che è disciplinata dall'art. 157 C.P. con specifiche disposizioni che attengono a criteri esclusivamente astratti, in quanto rispondenti ad una diversa logica rispetto all'aumento ed alla diminuzione di pena di cui all'art. 63 C.P.. Ciò posto, poiché la pena, ai fini del calcolo della prescrizione, resta superiore a cinque anni per entrambi i reati per cui il RA ha riportato condanna, la prescrizione non è ad oggi maturata in quanto pari a dieci anni, aumentati a quindici per effetto degli atti interruttivi (art. 160 C.P.) che non sono decorsi essendo stato il reato commesso il 20.11.1991.
Il ricorso deve essere pertanto ritenuto inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004