Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
La esclusione della punibilità prevista dall'art. 33 comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, per chiunque inoltri, la prescritta dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, è applicabile anche al datore di lavoro, imputato della contravvenzione di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, che abbia regolarizzato la posizione del proprio dipendente in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, in quanto una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il datore di lavoro che si trovi nelle condizioni di poter presentare la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e, quindi, beneficiare nella causa di non punibilità, e il datore di lavoro che abbia già provveduto a regolarizzare il proprio dipendente e che si troverebbe escluso da tale beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 18633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18633 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE
Dott. PEPINO LIVIO "
Dott. URBAN GIANCARLO "
Dott. DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI ST, nata il [...];
avverso la sentenza del 6/11/2001 del TRIBUNALE di COSENZA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Antonio ALBANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Fatto e diritto
Con sentenza 06/11/2001 il Tribunale di Cosenza, concesse le attenuanti generiche e i doppi benefici di legge, condannava TI NA alla pena di L.
1.400.000 di ammenda siccome ritenuta responsabile della contravvenzione prevista dell'art. 22 co. 10 D.L.vo n. 286/1998 per aver occupato alle proprie dipendenze la lavoratrice straniera SO HE DR ID sprovvista del permesso di soggiorno per il periodo compreso tra il 27/04/1998 e il 16/08/1999.
In motivazione il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputata sulla base delle dichiarazioni dei testi AR PA e SE FR, i quali avevano riferito che la lavoratrice era stata assunta alle dipendenze dell'imputata senza il permesso di soggiorno, che le era stato concesso dalla Questura di Cosenza solo in data 16/08/1999 a seguito della richiesta di regolarizzazione presentata dall'imputata all'ufficio competente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'interessata, che ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo che il Tribunale non aveva considerato che la posizione della lavoratrice doveva ritenersi sanata ex D.P. Cons. 16/10/1998, di guisa che tale sanatoria si estendeva anche alla posizione della ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento.
Va premesso che ai sensi dell'art. 33 L. 189/2002 (e succ. mod.) il datore di lavoro - che ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare - può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare. Ai sensi del sesto comma della legge citata tale dichiarazione comporta la non punibilità del datore di lavoro per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario commesse in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge in relazione alla occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione stessa. Ciò premesso, deve ritenersi che le suddette norme siano applicabili a tutte quelle violazioni previste dalla precedente normativa concernerti il soggiorno e il lavoro in relazione alla occupazione dei lavoratori extracomunitari limitatamente ai casi in cui il datore di lavoro, pur non avendo presentato la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 33 L. 189/2002, abbia comunque regolarizzato la posizione del proprio dipendente in epoca antecedente alla entrata in vigore della suddetta legge. Non vi è dubbio che una diversa interpretazione della suddetta normativa sarebbe incostituzionale. Infatti si verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra il datore di lavoro che si trova nelle condizioni di poter presentare la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in quanto la posizione del proprio dipendente non è stata ancora sanata, e il datore di lavoro che si trova impossibilitato a presentare la suddetta dichiarazione, in quanto la posizione del proprio dipendente è stata già regolarizzata proprio a seguito della richiesta avanzata in precedenza dallo stesso datore di lavoro.
Orbene nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che la posizione della lavoratrice è stata regolarizzata, a seguito della richiesta della ricorrente, ancor prima della entrata in vigore della suddetta legge, tanto che alla dipendente è stato concesso il permesso di soggiorno dalla Questura di Cosenza in data 16/08/1999. Ne consegue che, anche se la ricorrente non ha presentato la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare prevista dall'art.33 co. 1 L. 189/2002, la sua condotta deve ritenersi comunque non punibile ai sensi del combinato disposto dei commi primo e sesto della L. 189/2002 (e succ. mod.). Infatti la ricorrente, a seguito della regolarizzazione della posizione della lavoratrice in epoca antecedente alla entrata in vigore della nuova legge, si è venuta a trovare nella impossibilità di presentare la dichiarazione di sanatoria con le modalità previste dalla nuova legge. Pertanto, in presenza della causa di non punibilità prevista dal comma sesto dell'art. 33 L. 189/2002 estensibile anche alla posizione della ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché la ricorrente non è punibile per intervenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003 .