Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 18633
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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La esclusione della punibilità prevista dall'art. 33 comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, per chiunque inoltri, la prescritta dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, è applicabile anche al datore di lavoro, imputato della contravvenzione di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, che abbia regolarizzato la posizione del proprio dipendente in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, in quanto una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il datore di lavoro che si trovi nelle condizioni di poter presentare la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e, quindi, beneficiare nella causa di non punibilità, e il datore di lavoro che abbia già provveduto a regolarizzare il proprio dipendente e che si troverebbe escluso da tale beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 18633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18633
    Data del deposito : 2 aprile 2003

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