Sentenza 18 settembre 2000
Massime • 1
Quando con l'impugnazione si faccia questione unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l'eventuale prescrizione del reato maturata nel frattempo.
Commentari • 3
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La Cassazione ha affermato la possibilità per il giudice penale di disporre la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo (nella specie si trattava di guida in stato di ebbrezza), nonostante nel corso del giudizio sia intervenuta la prescrizione del reato (Cassazione, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 41415). Invero, bisogna fare alcune precisazioni. Prima di tutto, occorre premettere che il Codice della strada prevede, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e la confisca del veicolo, ma solo in caso di "condanna" o di "applicazione della pena su richiesta" (ossia il patteggiamento). L'articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della …
Leggi di più… - 2. La Cassazione fa il punto sulle sanzioni accessorie del 186 C.d.S.Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 21 dicembre 2013
Cassazione Penale – Sez. IV – Sent. n. 41415/2013 Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 C.d.S. – Sanzioni accessorie – Natura amministrativa – Giudizio penale – Applicabilità – Intervenuta prescrizione del reato – Applicazione successiva della sanzione amministrativa – Sussiste. I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all'art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di tal che risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente all'art. 91 disp. att. …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza, prescrizione, confisca veicolo, sospensione patenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2000, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 18/09/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 4146
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " N. 008469/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) PO MA N. IL 06/03/1970
avverso SENTENZA del 02/10/1998 PRETURA di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLARUSSO VINCENZO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
La Corte premette:
Avverso la sentenza indicato in epigrafe che ha applicato all'imputato la pena su richiesta per il reato di guida in stato di ebbrezza ricorre per cassazione il competente Procuratore Generale che denuncia violazione di legge (artt. 186 c.2 e 222 C.d.S.) avendo omesso il giudice "a quo" di applicare, pur con la sentenza di patteggiamento, la prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tanto premesso, la Corte
Osserva
che il ricorso è fondato.
Costituisce ormai giurisprudenza costante di questo Collegio (cfr. ex multis: Cass. Sez. IV 7.3.96 n. 2541; Cass Sez. IV 9.1.97 n. 67: Cass. Sez. VI 12.1.97 P.G. c/ Stua) che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata, quando prevista, anche con la sentenza di patteggiamento.
Tale costante orientamento non deve essere mutato ed, anzi, riceve ulteriore conferma dalla sentenza della Sezioni Unite di questa Corte n. 11/96, De Leo, la quale, dopo aver chiarito la natura della sentenza di patteggiamento, ha anche esplicitamente affermato che il giudice, contestualmente all'applicazione della pena su richiesta, è altresì tenuto ad applicare "quei provvedimenti sanzionatori a carattere specifico previsti dalle leggi speciali, i quali, stante la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano necessariamente un giudizio di responsabilità penale ma conseguono di diritto alla sentenza in esame stante la suo equiparazione, per gli effetti compatibili con la suo natura, alla sentenza di condanna".
In altre decisioni (Cass. IV 8.5.1996, Frassini;
Cass. N, 27.11.1996, P.G. c/ Spolaor.) questa Corte ha osservato che anche l'applicazione della pena su richiesta comporta un accertamento, sia pure "sui generis", in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua ascrivibilità all'imputato, tanto è vero che il giudice è tenuto ad appurare se sussistono le condizioni per il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. accogliendo la richiesta ed applicando la pena solo se esclude che tali presupposti sussistono. Il giudice, pertanto, ove non pervenga al proscioglimento, fa proprio l'accertamento della non esclusione cella fondatezza dell'accusa, che l'imputato ha rinunciato a contestare, e ciò è sufficiente a rendere possibile l'applicazione non solo della pena ma altresì della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tutto ciò riceve ulteriore conforto da una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 155/96) la quale ha precisato che, nel procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., il giudice - pur essendo il suo compito condizionato dall'accordo tra imputato e P.M. e, quindi, in questo senso circoscritto ed orientato - è chiamato a svolgere "valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio, non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuto nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato e quanto, infine, alla pena"-
Ciò che manca, quindi, nella sentenza di patteggiamento è un accertamento pieno di responsabilità, ma non sono assenti aspetti di una pronuncia di merito ed anche, sia pure in forma di controllo della congruità, aspetti di una pronuncia sulla pena. La stessa Corte Costituzionale ha chiarito in altre pronunzie (cfr. Sent nn. 313/90 e 251/91 ) la differenza che intercorre tra l'accertamento "pieno" del reato, che precede la sentenza di condanna, e la limitazione a "profili determinati" dell'indagine - peraltro, non meramente notarile - compiuta dal giudice del patteggiamento, nel quale assume rilievo la volontà delle parti, riconoscendo, in ogni caso, la piena cittadinanza costituzionale del principio secondo cui è possibile essere soggetti a pena anche in forza di una pronuncia che non comporta l'accertamento "pieno ed incondizionato" della fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato, mostrando, così, implicitamente di voler relegare tra le ipotesi marginali la richiesta di sottoposizione a pena da parte dell'innocente, ipotesi resa vieppiù improbabile (se non impossibile) dal doveroso controllo che il giudice, prima di applicare la pena, è tenuto ad effettuare in ordine alla insussistenza della condizioni di cui all'art. 129 c.p.p.- Se tutto ciò è esatto, si deve concludere che il legislatore può ricollegare determinati effetti al tasso di disvalore già insito nell'applicazione della pena patteggiata come, in primo luogo risulta dall'equiparazione della sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. ad una pronuncia di condanna, dalla doverosità della confisca obbligatoria e dalla possibilità della condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile o di altre statuizioni accessorie come l'applicazione delle "sanzioni amministrative compatibili" (per la demolizione del manufatto abusivo, cfr. SS.UU. 11.5.93, Zonlorenzi ed, implicitamente, SS.UU. De Leo, cit:).-
Non può mancarsi di sottolineare inoltre, che, a norma dell'art. 448 comma 1^ c.p.p., il giudice può pervenire applicazione della pena richiesta dall'imputato anche in caso di dissenso ingiustificato del P.M. con il che viene vistosamente posto in secondo piano dallo stesso legislatore l'aspetto dello negozialità che costituisce il cardine fondamentale della tesi che tende ad allargare, oltre a quelli previsti dall'art. 445 c.p.p., i vantaggi del patteggiamento.-
La sospensione della patente ha, appunto, natura di sanzione amministrativa che consegue all'accertamento del reato di cui in premessa ed il divieto di cui all'art. 445 c.p.p. - che ha carattere eccezionale - non è estensibile fino a potervi ricomprendere la sanzione in discorso, la quale, perciò, andava applicata. L'assunto qui sostenuto trova ulteriore e specifico conforto nella pronuncia delle Sezioni Unite del 27.5.1998, ric. Bosio. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto, con rinvio, per la relativa statuizione, al Tribunale di Perugia in composizione monocratica, dovendosi la sanzione predetta applicare - con valutazione discrezionale quanto alla durata - in considerazione della gravità del fatto ed alla pericolosità della condotta di guida dell'imputato (Cass. SS.UU. 13.12. 95, Clarke). Non è di ostacolo all'annullamento della sentenza il rilievo che, nel frattempo, il reato ascritto al prevenuto è giunto a prescrizione in data 28.9.1999.
Il Collegio, infatti, non ignora i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 19.1.2000 ric. Tuzzolino nella quale si è affermato che nel caso di condanna non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza che la impugnazione non abbia avuto od oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato ma la sola quantificazione della pena. Il caso di specie è evidentemente diverso poiché in esso la impugnazione riguarda la omessa applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa che deve accedere alla sentenza di condanna (o di patteggiamento).
La speciale natura della sanzione che non perde il suo carattere amministrativo per il solo fatto che l'applicazione è demandata al giudice in caso di accertamento di taluni reati rende inapplicabile il principio affermato dalla sezioni unite poiché quando il gravame abbia devoluto unicamente la mancata applicazione di detta sanzione è di ogni evidenza che tutti gli aspetti penali della regiudicanda, tra cui l'affermazione di responsabilità e la pena, debbono ritenersi intangibili siccome coperti dal giudicato, con la conseguenza che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, se omessa, potrà essere successivamente applicata anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la prescrizione del reato per cui vi è stato affermazione di responsabilità ed è stata irrogata (o applicata)la pena.
E che, poi, la possibilità di applicazione della sanzione accessoria prescinda dalla prescrizione del reato e dalla stessa pena si ricava con chiarezza dal disposto dell'art. 224 c. 3 C.d.S.. Resta fermo che, in caso di concorso tra la sospensione della patente disposta dal Prefetto e quella disposta dal giudice per lo stesso fatto, anche se il periodo di sospensione stabilito col provvedimento prefettizio non può essere computato all'atto della determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice, tuttavia non vi potrà essere cumulabilità tra i due periodi ond'è che, nella fase di esecuzione la sospensione della patente concretamente attuata in seguito al provvedimento prefettizio dovrà essere comunque computato a vantaggio dell'imputato e sottratta dal periodo (che verrà) autonomamente stabilito dal giudice.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per la relativa statuizione al Tribunale di Perugia in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2000