Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2002, n. 5919
CASS
Sentenza 23 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La permanenza del conduttore nell'immobile che, costituendo impedimento all'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 59, primo comma, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, consente al locatore, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (conv., con modif., nella legge 8 agosto 1992, n. 359), la disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, va intesa nel senso che la stessa sia di ostacolo al normale svolgimento dei lavori o costringa il locatore a sopportare l'onere di spese straordinarie per eliminare eventuali rischi agli inquilini, ovvero un apprezzabile aumento dei costi comunque connesso alla presenza del conduttore.

Il diritto di disdettare alla prima scadenza la locazione abitativa è riconosciuto, dall'art. 11, secondo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv., con modif., nella legge 8 agosto 1992, n. 359, al locatore soltanto nel caso in cui questi intenda adibire l'immobile "agli usi" o effettuare sullo stesso "le opere" di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che vanno identificati, i primi, negli usi abitativo e non abitativo previsti alle lett. a) e b) del citato art. 29, primo comma, e, le seconde, nelle opere previste ai nn. 3, 4 e 5 del citato art. 59, primo comma, con la conseguenza che il diritto non compete al locatore che intenda eseguire sull'immobile le opere di cui allo stesso art. 29, primo comma, lett. c).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2002, n. 5919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5919
    Data del deposito : 23 aprile 2002

    Testo completo